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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 31 marzo 2009
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce - integrazioni alla DGR 2424/08
L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - che ha riformulato l'art 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle "Terre e rocce di scavo" - è stata emanata la DGRV n. 2424/08 tesa a disciplinare alcuni aspetti documentali e procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al succitato art. 186.
La successiva entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha determinato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo come precedentemente previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e poi considerato nell'ambito della DGR 2424/08, per cui si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedimentali in merito alle modifiche introdotte dalla succitata L. 2/2009.
La succitata L. 2/09, infatti, modifica l'art. 185 "Limiti al campo di applicazione" del D.Lgs. 152/06, stabilendo che:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
.........
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.».
Dalla nuova disposizione emerge che la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti è subordinata alla dimostrazione della coesistenza di due condizioni:
a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione d'uso dell'area interessata);
b) deve essere certa la sua utilizzazione "nello stesso sito in cui è stato scavato".
La verifica e la dimostrazione delle succitate condizioni può avvenire utilizzando le procedure già previste dalla DGR n. 2424 in data 8/8/2008.
Ne consegue che chi intendesse avvalersi dell'esclusione prevista dall'art. 185 deve allegare al progetto dell'opera che comporta lo scavo la seguente documentazione:
Va altresì sottolineato che i succitati materiali naturali di scavo, depositati in attesa di utilizzo nello stesso sito, non scontano la necessità di rispettare le temporalità massime indicate ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 186, ma possono permanere per tutta la durata del cantiere, fino al loro integrale riutilizzo in sito in ragione del fatto che, rispettate tutte le condizioni, a detto materiale si applicano le conseguenze dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.
Si rimarca da ultimo che qualora i materiali di scavo non possano essere completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla DGR n. 2424/2008 al fine di per poterla utilizzare come sottoprodotto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTO il D.M. 5.02.1998;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
VISTA la D.G.R. n. 2424 in data 8 agosto 2008 .
delibera
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