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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 21 aprile 2009


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 31 marzo 2009

Progetti Vita Indipendente. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 39 lettera l-ter.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto in materia di disabilità grave ha strutturato un complesso di interventi integrativi rispetto alle prestazioni ordinarie dei servizi territoriali, domiciliari e residenziali, in linea con i disposti della legge 104 del 5 febbraio 1992: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in particolare l'articolo 39, l - ter, che prevede che le Regioni possano provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Con DGR del 18 settembre 2003, n. 2824 la Giunta Regionale ha introdotto il progetto "Vita Indipendente" che consiste nella realizzazione di progetti individuali di assistenza gestiti direttamente dalle stesse persone con grave disabilità fisico motoria e in età compresa tra i diciotto e i sessantaquattro anni.

Con DGR del 22 ottobre 2004, n. 3279, la Giunta Regionale approvava "Le Linee Guida per la predisposizione del progetto personale di Vita Indipendente", documento frutto dell'attività di un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, comprendente, oltre ai referenti regionali e delle Aziende ULSS, i rappresentanti delle Associazioni per la Vita Indipendente, costituite da persone con disabilità grave.

Con decreto dell'11 novembre 2008 a firma del Presidente della Repubblica è stato accolto il ricorso straordinario presentato da una persona anziana, concernente il diritto a usufruire di vita indipendente da parte di persone in età superiore ai sessantaquattro anni di età.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende fornire alle Aziende ULSS ulteriori indicazioni e precisazioni per la definizione dei progetti individuali di vita indipendente.

Per Vita Indipendente si intende la possibilità per una persona con disabilità fisico motoria grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, di poter vivere senza dover ricorrere al ricovero in struttura, di poter prendere decisioni riguardanti la propria vita. Il progetto di Vita Indipendente è rivolto a persone con disabilità grave con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

L'intervento dell'assistente personale, nell'ambito del progetto, deve essere personalizzato ed organizzato dalla persona con disabilità stessa in base alle sue specifiche esigenze, scegliendolo ed assumendolo direttamente, con regolare contratto di lavoro. La persona con disabilità diviene datore di lavoro e pertanto sceglie, assume, retribuisce il proprio assistente personale con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

I destinatari del progetto di Vita Indipendente sono esclusivamente le persone con capacità di agire e di esprimere coscientemente la propria volontà di rimanere nel proprio domicilio, con disabilità fisico-motoria, in possesso della certificazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale, finalizzato a garantire alla persona con disabilità la conduzione di una normale vita personale e familiare comprensiva dell'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o l'attività lavorativa in essere o in progetto, e/o le attività scolastico-formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Spesso infatti si tratta di persone adulte, con un lavoro e una famiglia, con grave disabilità acquisita a seguito di patologia degenerativa congenita o di esiti di eventi traumatici, che non riducono le facoltà di autodeterminazione della persona o le sue capacità genitoriali ed affettive, che se adeguatamente supportate possono comunque trovare concreta espressione.

Il progetto di vita indipendente, pertanto, non ha una generica natura assistenziale, ma persegue l'obiettivo di sviluppare il percorso di autonomia e di consapevole realizzazione del proprio progetto di vita.

Secondo quanto già affermato nella DGR n. 287 del 12 febbraio 2008, gli interventi economici di Assegno di Cura, di Vita Indipendente, di Aiuto Personale (legge 162/98), di Promozione dell'Autonomia Personale (legge 284/97), nonché di intervento mirato in situazione straordinaria (DGR n. 1139/2008), non sono cumulabili o erogabili per lo stesso periodo di riferimento e per le stesse finalità di cui al progetto individuale.

Per gli altri aspetti connessi ai progetti di Vita Indipendente, si ritiene di confermare i contenuti delle Linee Guida di cui alla DGR n. 3279/2004, ad eccezione della parte relativa alle limitazioni di età e con alcune precisazioni. Si ritiene opportuno ribadire che le azioni elencate nella TIPOLOGIA DI INTERVENTI, prima e seconda pagina dell'allegato A della predetta DGR, sono da intendersi rivolte a persone portatrici di grave disabilità, così come individuate quali destinatari in precedenza, con progetti individuali da realizzarsi in contesti scolastici, formativi, lavorativi, familiari e sociali, approvati dall'UVMD, Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale. Ai fini della realizzazione di tali progetti, si conferma che, in linea generale, non è prevista la possibilità che vengano assunti parenti e affini come assistenti personali. In alcuni casi particolare, l'U.V.M.D., tuttavia, in fase di approvazione del progetto individuale di vita indipendente, valutata la situazione personale e familiare della persona con disabilità grave e tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale, potrà prevedere anche l'assunzione di familiari. In tal caso, i familiari che saranno regolarmente assunti, dovranno essere in età lavorativa e senza alcun tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno.

Con DGR 1859 del 13 giugno 2006 la Giunta Regionale ha approvato "Le linee di indirizzo e disposizioni per la predisposizione del Piano Locale della Disabilità" da parte delle Aziende ULSS e Conferenze dei Sindaci, dove sono enunciati e descritti tutti gli interventi e le prestazioni accessibili alle persone con disabilità, compresa vita indipendente. Anche per questo provvedimento e per i provvedimenti attuativi si prende atto del citato decreto dell'11 novembre 2008 del Presidente della Repubblica.

Al fine di monitorare e verificare le modalità di elaborazione, verifica ed approvazione dei progetti individuali, la loro conformità agli obiettivi del progetto di Vita Indipendente di cui alla DGR n. 3279/2004, si propone di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali di costituire una apposita Commissione interna, con il compito di relazionare alla Giunta Regionale e di suggerire eventuali modifiche ed integrazioni alle indicazioni oggi esistenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la L 162 del 21 maggio 1998;

VISTA la DGR 2824 del 18 settembre 2003;

VISTA la DGR 3279 del 22 ottobre 2004;

VISTA la DGR n. 39 del 17.1.2006;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.6.2006;

VISTA la DGR n. 331 del 13 febbraio 2007;

VISTA la DGR n. 4588 del 28 dicembre 2007;

VISTA la DGR n. 287 del 12 febbraio 2008;

VISTA la DGR n. 1139 del 6 maggio 2008]

delibera

  1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto del decreto dell'11 novembre 2008 del Presidente della Repubblica di accoglimento del ricorso straordinario presentato da una persona anziana, concernente il diritto a usufruire di questa linea di intervento da parte delle persone in età superiore ai sessantaquattro anni;
  3. di confermare i contenuti di cui alla DGR del 22 ottobre 2004, n. 3279 "Le Linee Guida per la predisposizione del progetto personale di Vita Indipendente", con le modifiche ed integrazioni di cui alle premesse;
  4. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali a costituire una apposita Commissione interna, con il compito di relazionare alla Giunta Regionale e di suggerire eventuali modifiche ed integrazioni alle indicazioni oggi esistenti.


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