Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 14 aprile 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 747 del 24 marzo 2009

Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi ai sensi della legge regionale 28 giugno 2007 n. 11. Modifiche della DGR n. 2992 del 25 settembre 2007.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.

La legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, nel favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconosce il donatore stesso quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.

Per dare applicazione al dettato legislativo, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 2992 del 25 settembre 2007 con la quale sono state date le prime disposizioni attuative.

Ora, alla luce dell'esperienza maturata, si propone di apportare alcune modifiche, di carattere gestionale, alle disposizioni di cui sopra.

In particolare, considerato che è stato attribuito uno specifico codice di esenzione e che pertanto, tramite il sistema informativo, è possibile effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, il monitoraggio sia sul numero dei soggetti aventi diritto sia sulle tipologie di prestazioni erogate in esenzione, si propone di eliminare l'obbligo posto in capo alle Azienda Ulss di comunicare alla Direzione regionale competente i dati anagrafici dei soggetti e la tenuta, presso la stessa direzione, di un apposito registro.

Inoltre, si propone che il finanziamento previsto dalla legge regionale in parola venga erogato annualmente alle Aziende Ulss all'interno della assegnazione delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e venga ripartito secondo i criteri utilizzati per l'assegnazione medesima.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di approvare le "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi", di cui all'allegato A del presente provvedimento che forma parte integrante dello stesso.

Le disposizioni di cui all'allegato A sostituiscono quelle approvate con la DGR n. 2992/2007.

Le modifiche oggetto del presente provvedimento sono state condivise dal Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) e dal Centro Regionale Trapianti (CRT), soggetti deputati al rilascio del parere per le pratiche di esenzione rispettivamente dei donatori di sangue e dei donatori di midollo osseo e di organo tra viventi.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2007 n. 11;

VISTA la deliberazione n. 2992 del 25 settembre 2007;]

delibera

  1. di approvare le modifiche, di carattere gestionale, delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 2992 del 25 settembre 2007 così come espresse in premessa;
  2. di approvare le "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi", di cui all'allegato A del presente provvedimento che forma parte integrante dello stesso, che sostituisce il documento allegato alla DGR n. 2992/2007.

(seguono allegati)

747_AllegatoA_214318.pdf

Torna indietro