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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 07 aprile 2009


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 17 marzo 2009

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva - ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia.L.R. N. 22/02.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche sociali Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 84 del 16.01.2007 la Regione del Veneto ha definito requisiti e relativi standard per autorizzare all'esercizio ed accreditare a livello istituzionale le strutture socio sanitarie e sociali.

Con successiva DGR n. 2631 del 7.08.07, è stata istituita presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con il coordinamento dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), una commissione tecnico consultiva, preposta a:

  • analisi di problemi interpretativi,
  • analisi di casi specifici,
  • studi relativi a proposte di modifica e/o integrazioni delle unità di offerta e dei relativi requisiti/standard,
  • individuazione dei criteri su attribuzione punteggi per l'accreditamento
  • il monitoraggio sull'applicazione della normativa stessa.

La suddetta DGR esplicitamente prevede che eventuali modifiche/integrazioni siano effettuate con Delibera di Giunta.

A distanza di circa due anni dall'applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 84/07, si è presentata la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche nel settore dei servizi alla prima infanzia.

In particolare il requisito di cui al punto au-2.5 prevede i casi di deroga alla disposizione generale che i servizi alla prima infanzia debbano essere situati al piano terra della struttura.

Il punto au-2.5 della DGRV n. 84/2007 infatti prevede di derogare "eccezionalmente" a taledisposizione per le solestrutture autorizzate ai sensi della L 448/01(nidi aziendali) le quali possono essereposte "oltre il piano terra dell'edificio", purchè venga garantita "l'accessibilità al piano stesso" e vengano " previste le opportune forme di evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa."

Le norme precedenti, ovvero la L.R. n. 32/90 ed il R.R. n. 3/73, hanno permesso alla Regione di istituire sul proprio territorio servizi tuttora aperti e funzionanti, i quali ai sensi dell'art. 15 del RR n. 3/73 sono situati, per casi particolari, in edifici esistenti nei centri storici e centri urbani ove non era possibile reperire aree che rispondevano ai requisiti fissati dalla norma; da ciò ne deriva che vi sono asili nido collocati oltre il piano terra.

Stante le molteplici istanze provenienti dalle realtà locali, sia pubbliche che private, nelle quali insistono strutture diverse dai nidi aziendali, realizzate in conformità all'art. 15 del R.R. n. 3/73 e quindi poste su piani diversi dal piano terra, si rende pertanto necessario ridefinire il punto au-2.5. La questione è stata esaminata dalla Commissione tecnico consultiva di cui alla DGR 2631/07, che nella seduta del 26 gennaio 2009 ha proposto di revisionare il requisito au-2.5, a valere per tutte le tipologie di servizi alla prima infanzia, ovvero asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato e centro infanzia, nel seguente modo:

au-2.5 "Eccezionalmente potrà essere consentita l'istituzione di servizi in locali ubicati oltre il piano terra, purchè posti in edifici esistenti, siti nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni o presso i luoghi di lavoro. In ogni caso, dovranno essere garantite le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza ."

Per quanto attiene alle norme di sicurezza per le unità di offerta della prima infanzia, in assenza di un specifica regolamentazione tecnica, la Commissione tecnico consultiva ritiene si debba fare riferimento, a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1083 del 18.04.03, limitatamente ai punti III A), B) e C), che contiene utili riferimenti relativi alle garanzie minime di sicurezza delle unità di offerta della prima infanzia riportati nell'Allegato A del suddetto provvedimento.

In sede di applicazione della DGR n. 84/07, diversi responsabili di Nidi Aziendali hanno presentato istanza volta a modificare la capacità ricettiva minima della tipologia d'unità di offerta del "Nido Aziendale" che attualmente è di 30 bambini. Tale requisito risulta discriminante infatti, rispetto ad altre tipologie di servizi alla prima infanzia, ove si prevede una capacità ricettiva minima di 12 posti.

La questione è stata valutata dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2009 la quale suggerisce di rendere uniforme la capacità ricettiva per tutte le tipologie di servizi, con esclusione dell'unità di offerta dell'asilo nido che rimane con capacità ricettiva minima di 30 bambini, anche vista la peculiarità dei nidi aziendali, realizzati per l'accoglienza di bambini figli dei dipendenti dell'azienda e/o impresa medesima, le cui realtà produttive sono a volte di piccole dimensioni .

Pertanto nell'Allegato A della DGR n. 84/07 - tipologia di unità d'offerta "Nido Aziendale" il requisito della capacità ricettiva: minimo 30 massimo 60 bambini, viene così riproposto:

"Capacità ricettiva: minimo 12 massimo 60 bambini".

Con riferimento alla tempistica per la presentazione della prima domanda di autorizzazione all'esercizio ex L.R. n. 22/02 di cui all'allegato F della DGR n. 84/07 laddove viene definita per strutture alla prima infanzia già autorizzate "entro due anni dall'entrata in vigore della presente Delibera", ovvero entro il 6 marzo 2009, diversi enti e strutture hanno chiesto di prorogare tale scadenza, per predisporre la documentazione necessaria in modo corretto e completo.

Considerata la notevole ricaduta della procedura di autorizzazione sul sistema dei servizi, si propone di prorogare il termine della scadenza prevista alla data del 6 settembre 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale quanto proposto dalla Commissione Tecnico Consultiva nella seduta del 26.01.2009 che si sostanzia nel seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • visto il R.R. n. 3/73;
  • vista la L.R. n. 32/90;
  • vista la L.R. n. 22/02;
  • vista la DGR n. 1083/03;
  • vista la DGR n. 84/07;
  • vista la DGR n. 2631/07]

delibera

  1. di considerare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare la modifica del requisito au-2.5, contenuto nell'Allegato A della DGR n. 84/07, secondo la seguente dicitura: "Eccezionalmente potrà essere consentita l'istituzione di servizi in locali ubicati oltre il piano terra, purchè posti in edifici esistenti, siti nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni o presso i luoghi di lavoro. In ogni caso, dovranno essere garantite le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza ."
  3. di stabilire che, relativamente ai riferimenti tecnici relativi alle garanzie minime di sicurezza da applicarsi per tutti i servizi alla prima infanzia posti oltre il piano terra,, per quanto non in contrasto con la DGR n. 84/07, si rinvia alla DGR n. 1083/03 "Linee guida per la progettazione degli asili nido nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro" punti III A), B) e C) dell'Allegato A;
  4. di approvare la modifica della capacità ricettiva minima dell'unità d'offerta "Nido Aziendale", prevista nell'Allegato A della DGR n. 84/07, così come riportato: "Capacità ricettiva: minimo 12 massimo 60 bambini";
  5. di stabilire che la scadenza per la prima domanda di autorizzazione all'esercizio ex L.R. n. 22/02, relativamente alle strutture per la prima infanzia già autorizzate ai sensi della L.R. n. 32/90, venga prorogata al 6 settembre 2009.

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