Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 17 marzo 2009


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3 - Conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione demanio idrico. Disposizioni operative per l'avvio del trasferimento di beni e risorse.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L’Assessore alle Politiche dell’ambiente, Giancarlo CONTA, di concerto con l’Assessore alle Politiche di Bilancio, Maria Luisa COPPOLA, con l’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio SILVESTRIN e con l’Assessore alle Politiche dei Flussi Migratori, Oscar DE BONA, riferisce quanto segue.

L’art. 89, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha a suo tempo conferito alle Regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all’introito dei relativi proventi.

In sede di recepimento delle suddette disposizioni operato con la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, si riteneva opportuno mantenere interamente in capo alla Regione tali funzioni, anziché operare un conferimento delle stesse agli Enti locali.

Tanto, in considerazione del fatto che la gestione della risorsa idrica ricade, a pieno titolo, fra quelle che richiedono l’unitario esercizio e che, in tali fattispecie, sia la riforma Bassanini che le disposizioni attuative del Titolo V° della Costituzione (art. 118, comma 1), riformato con L.C. 3/2001, riconoscono il principio in base al quale le funzioni amministrative sono di competenza, principalmente, degli Enti locali, fatto salvo quelle, per l’appunto, per le quali è necessario garantire l’unitarietà di gestione.

         In seguito, l’art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004), ha disposto l’attribuzione alle Province composte, per il 95%, da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico: per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.

La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l’art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, che, nell’originaria formulazione, così disponeva: “1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

3. Nell'accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite.

5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1. " 

Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al sopra riportato comma 4, veniva, quindi, rideterminato dall'art. 107 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 come di seguito: "1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" è rideterminato al 30 giugno 2008.

2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008."

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4338 del 28 dicembre 2007 era, perciò, nominata la commissione paritetica di cui al comma 2, che concludeva una prima fase di lavori nel mese di giugno 2008 senza, peraltro, che il relativo esito fosse formalizzato attraverso l'approvazione da parte delle Amministrazioni interessate.

Merita ricordare che, nel frattempo, l'art. 4, commi da 38 a 41, della L. 350/2003 era stato abrogato dall'art. 1, comma 700, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007": peraltro, ciò non aveva comportato l'implicita abrogazione dell'art. 3, comma 4, della L.R. 2/2006.

Conseguentemente, la competenza all'esercizio delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico è passata, ope legis, in capo alla Provincia di Belluno a far data dal 1° gennaio 2009.

Alla luce di quanto sopra, si rende ora necessario avviare le procedure di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative in misura tale da garantire, come espressamente previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 112/1998, la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59, al fine di consentire alla Provincia di Belluno la piena operatività nello svolgimento delle competenze.

Per quanto riguarda, in particolare, i contenuti del trasferimento, ovverosia le competenze che, effettivamente, sono conferite alla Provincia, merita evidenziare che la normativa statale di cui all'art. 4, commi da 38 a 41 della L. 350/2003 e la relativa legge regionale di recepimento facevano evidentemente riferimento alle funzioni indicate all'art. 89, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 112/1998.

Tuttavia, è stato necessario individuare quali tra queste funzioni dovessero, comunque, rimanere in capo alla Regione, in osservanza dei principi di cui alla Direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, e al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che impongono di garantire l'unitarietà di esercizio e di gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico.

Si sottolinea, al riguardo che la suddetta Direttiva, il cui scopo prioritario è "di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee", pone in evidenza come il governo del patrimonio acqua debba essere svolto a livello di distretti idrografici definiti come "area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere": ne discende che il bacino idrografico rappresenta l'unità territoriale più consona per analizzare il bilancio idrico e gli usi delle acque.

Il principio ispiratore della citata Direttiva, recepito, per l'appunto, dalla parte III del D. Lgs. 152/2006, prescrive, di fatto, una gestione unitaria del patrimonio idrico e di tutti gli aspetti ambientali connessi con un razionale e sostenibile utilizzo della risorsa, attraverso un'efficace azione diretta alla salvaguardia ed al soddisfacimento del fabbisogno di tutti, obiettivo raggiungibile solo attraverso omogeneità di comportamento e univocità di governo su scala di bacino dirette, tra l'altro, a superare le situazioni di conflittualità legate ai contrapposti interessi coinvolti nell'utilizzo della risorsa acqua.

Si deve, infine, rimarcare che il richiamato D. Lgs. 152/2006, all'art. 61, comma 1, lett. h) demanda alle Regioni ogni iniziativa in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

In ogni caso, l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo alla Regione è stata, ed è tuttora, oggetto di confronto con i rappresentanti della Provincia di Belluno nell'ambito della Commissione Paritetica di cui alla citata D.G.R. 4338/2007, che ha recentemente ripreso i lavori allo scopo di definire gli aspetti del trasferimento delle funzioni, ivi comprese le modalità attuative.

Premesso quanto sopra, nelle more della puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, si ritiene necessario fornire, con il presente provvedimento, alcune indicazioni sulle modalità del trasferimento ma anche sugli effettivi contenuti dello stesso, come concordate in sede di Commissione Paritetica, nel recente incontro del 12 febbraio u.s..

In tal senso si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali.

Sono escluse dal trasferimento restando, quindi, in capo alla Regione, le derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interressi sovra provinciale, individuate secondo i seguenti criteri:

  1. le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
  2. le derivazioni servite da un invaso di almeno 5 (cinque) milioni di metri cubi;
  3. le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
  4. le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

La Commissione Paritetica provvederà, sulla scorta dei criteri sopra riportati, a redigere un elenco delle derivazioni escluse dal trasferimento alla Provincia di Belluno, da approvarsi con successivo provvedimento della Giunta Regionale.

La definizione delle modalità di attivazione delle funzioni provinciali e del trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative nonché della documentazione è rinviata a successivi provvedimenti della Giunta Regionale da adottarsi previo approfondimento da effettuare nelle prossime sedute della succitata Commissione.

Nelle more del trasferimento le funzioni relative alle pratiche concessorie in itinere, avviate entro il 31 dicembre 2008, sono esercitate dalla Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione come ribadito anche dalla Consulta, da ultimo con sentenza 20 maggio 2008, n. 161.

Le istanze presentate dopo il 1° gennaio 2009, per le quali non sia ancora stato avviato il procedimento, saranno, invece, trasmesse per competenza alla provincia di Belluno.

Per quanto attiene i canoni, viste le difficoltà tecnico-amministrative legate al trasferimento all'amministrazione provinciale dei dati e degli atti necessari per l'emissione delle richieste di pagamento nei confronti dei concessionari e considerate, altresì, le richieste formulate dalla medesima Amministrazione in ordine sia alla decorrenza dell'incasso che alla ripartizione degli introiti fra provincia e Regione, si ritiene opportuno demandare alla Commissione Paritetica un adeguato approfondimento di tali tematiche. Ogni determinazione al riguardo è, quindi, rinviata a successivo provvedimento.

La Commissione Paritetica dovrà svolgere i propri lavori in ordine ai punti precedenti entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

Nell'ambito del procedimento di rilascio di una concessione di derivazione d'acqua, la Provincia provvede anche al rilascio della concessione di occupazione di suolo demaniale, previa acquisizione del parere favorevole dell'Unità Periferica del Genio Civile di Belluno.

Inoltre, per quanto più specificatamente attiene gli impianti idroelettrici, rimangono in capo alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale nonché le funzioni istruttorie sull'impianto, diverse da quelle già attribuite all'Unità Periferica del Genio Civile per la derivazione d'acqua che vanno ora assegnate alla Provincia, comunque contenute nel procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Al riguardo, si dà atto che la Provincia di Belluno, in sede di Commissione Paritetica ha rappresentato la volontà di un trasferimento anche delle competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento alle funzioni trasferite. Tale tema, tuttavia, dovrà essere oggetto di un eventuale intervento legislativo.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del trasferimento in questione, i canoni continuano a essere riscossi dalla Regione, in ossequio al già richiamato principio della continuità dell'azione amministrativa, fermo restando che il corrispondente introito, dedotto l'aumento di cui all'art. 39 della L.R. 1/2008 e fatte salve ulteriori determinazioni al riguardo, anche a seguito delle valutazioni della Commissione paritetica, sarà attribuito alla Provincia nell'ambito dei provvedimenti attuativi da adottare ai sensi dell'art. 7, commi 1, 4 e 5, del D. Lgs. 112/1998.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;]

delibera

  1. Di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali.
  2. Che le funzioni relative alle pratiche concessorie in itinere, avviate entro il 31 dicembre 2008, sono esercitate dalla Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione come ribadito anche dalla Consulta, da ultimo con sentenza 20 maggio 2008, n. 161.
  3. Che le istanze presentate dopo il 1° gennaio 2009, per le quali non sia ancora stato avviato il procedimento, saranno, invece, trasmesse per competenza alla provincia di Belluno.
  4. Di escludere dal trasferimento, in quanto rimangono in capo alla Regione, le derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interressi sovra provinciale, individuate secondo i seguenti criteri:
    1. le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali,
    2. le derivazioni servite da un invaso di almeno 5 (cinque) milioni di metri cubi,
    3. le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro
    4. le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.
  1. Che la Commissione Paritetica provvederà, sulla scorta dei criteri sopra riportati, a redigere un elenco delle derivazioni escluse dal trasferimento alla Provincia di Belluno, da approvarsi con successivo provvedimento della Giunta Regionale.
  2. Che nell'ambito del procedimento di rilascio di una concessione di derivazione d'acqua, la Provincia provvede anche al rilascio della concessione di occupazione di suolo demaniale, previa acquisizione del parere favorevole dell'Unità Periferica del Genio Civile di Belluno.
  3. Che, per quanto più specificatamente attiene gli impianti idroelettrici, rimangono in capo alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale nonché le funzioni istruttorie sull'impianto, diverse da quelle già attribuite all'Unità Periferica del Genio Civile per la derivazione d'acqua che vanno ora assegnate alla Provincia, comunque contenute nel procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
  4. Di rinviare a successivo provvedimento, previo adeguato approfondimento da parte della Commissione Paritetica, le problematiche legate all'introito ed alla ripartizione dei canoni, viste le difficoltà tecnico-amministrative legate al trasferimento all'amministrazione provinciale dei dati e degli atti necessari per l'emissione delle richieste di pagamento nei confronti dei concessionari e considerate, altresì, le richieste formulate dalla medesima Amministrazione al riguardo.
  5. Di rinviare, parimenti, a successivo provvedimento la definizione delle modalità di attivazione delle funzioni provinciali e del trasferimento di beni, risorse beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative nonché della documentazione, in attesa delle indicazioni che la Commissione paritetica.
  6. Che la Commissione Paritetica dovrà svolgere i propri lavori in ordine ai punti precedenti entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
  7. Che, nelle more, i canoni continuano ad essere riscossi dalla Regione, in ossequio al già richiamato principio della continuità dell'azione amministrativa, fermo restando che il corrispondente introito, dedotto l'aumento di cui all'art. 39 della L.R. 1/2008 e fatte salve ulteriori determinazioni al riguardo, anche a seguito delle valutazioni della Commissione paritetica, sarà attribuito alla Provincia nell'ambito dei provvedimenti attuativi da adottare ai sensi dell'art. 7, commi 1, 4 e 5, del D. Lgs. 112/1998.


Torna indietro