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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 31 marzo 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 10 marzo 2009

Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Il sangue del cordone ombelicale rappresenta una importante fonte di cellule staminali emopoietiche (CSE) utilizzabili ai fini del trapianto in patologie che si giovano di questo approccio terapeutico. In ragione dell'alta valenza scientifica e sociale della donazione del cordone ombelicale, per favorire ed incentivare la raccolta e la conservazione delle unità di sangue cordonale, la Regione del Veneto ha emanato la legge regionale 16 agosto 1999, n. 38, recante "Norme regionali in materia dì istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati". Conseguentemente, la Giunta Regionale ha adottato con delibera del 7 dicembre 2001, n. 3317, il Progetto di attuazione della legge regionale n. 38/99 "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto".

La Giunta Regionale ha istituito con delibera n. 1610/2002, e successivi atti regolatori, il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) che svolge, tra l'altro, le funzioni previste all'art. 6 comma l lettera c della legge n. 219/2005, al fine del coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali. Il Consiglio Regionale, con il provvedimento n. 18 del 25 marzo 2004 recante "Quarto piano sangue e plasma regionale per il triennio 2004-2006", ha previsto, al punto 3.1.2, la creazione della banca regionale di cellule staminali da cordone, assegnando al CRAT il monitoraggio dei risultati. Con DGR n. 4166 del 18 dicembre 2007, "Funzioni e compiti del CRAT. Modifica della DGR n. 1610 del 21 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni", la Giunta Regionale ha assegnato allo stesso Centro il compito di "promuovere l'organizzazione della banca regionale delle cellule staminali da cordone ombelicale e attivare, per quanto di competenza, il percorso autorizzativo e di accreditamento istituzionale per la raccolta, conservazione, lavorazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche".

La Regione del Veneto ha ravvisato l'opportunità di strutturare l'attività di raccolta e conservazione del sangue cordonale su bacini di utenza adeguatamente dimensionati per ragioni di efficienza operativa, di qualità degli standard e di economicità, prevedendo la costruzione di una rete di raccolta di sangue placentare al fine di garantire alle partorienti, che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, la possibilità di operare la scelta della donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale. Considerato che le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, la Regione del Veneto ha ampliato la collaborazione, già da tempo consolidata nel settore trasfusionale, autorizzando la conservazione e lo stoccaggio del sangue di cordone ombelicale raccolto nei punti prelievo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individuando, al momento, la Banca dì Sangue di Cordone ombelicale dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Padova Cord Blood Bank - PDCBB) quale struttura regionale di riferimento per l'iniziativa. La Banca di Sangue di Cordone ombelicale dell'Azienda Ospedaliera di Padova opera infatti in conformità alla normativa regionale e nazionale, alle azioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico del Centro Nazionale Sangue d'intesa con la Consulta Tecnica Permanente Trasfusionale, come previsto dall'art 12 della legge 219/05, e agli standard nazionali (IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry) ed internazionali (FACT/NetCord - WMDA - EFI), utili allo scambio globale delle cellule staminali cordonali.

La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'alta valenza sociale della donazione e raccolta del sangue cordonale, ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2496 del 20 novembre 2008, un programma di interventi atti ad incentivare ed ottimizzare l'attività di donazione, raccolta e trasporto del sangue da cordone ombelicale, mediante l'istituzione di una rete regionale che coinvolge tutti i punti nascita operanti sul territorio, facente capo al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali di cui all'art. 9 comma 1, lettera c della legge n. 219/2005, secondo quando previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia del 29 settembre 2006, n. 2267. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ritenuto opportuno, al momento attuale, avviare sul proprio territorio l'attività di banking per le cellule staminali del cordone ombelicale, considerato il proprio bacino d'utenza, nell'ottica di una razionalizzazione ed ottimizzazione del processo. Considerato che alcune proprie Aziende Sanitarie già si avvalgono, per l'attività in parola, di apposite convenzioni con l'Azienda Ospedaliera di Padova, sede della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2690 dell'11 dicembre 2008 ha adottato l'"Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale" (All. A), estendendo a tutte le aziende sanitarie l'opportunità di attuare la raccolta e il banking del sangue cordonale.

Posta la elevata valenza sanitaria e sociale dell'iniziativa e i suoi possibili sviluppi, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso, d'intesa con la Regione del Veneto, di affidarne il coordinamento ai responsabili delle Strutture Regionali del Sistema sangue, in conformità a quanto previsto dalla legge 219/05. Il responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) della Regione del Veneto ed il responsabile del Coordinamento delle Attività Trasfusionali della Regione Friuli Venezia Giulia dovranno pertanto costituire un tavolo di coordinamento per lo sviluppo e la gestione del progetto (programmazione attuativa, monitoraggio e verifica del processo). I responsabili dei Coordinamenti regionali per le attività trasfusionali delle due Regioni dovranno inoltre proporre una tariffa per unità bancata ed inserita nel circuito IBMDR finalizzata al solo ristoro dei costi assunti dalla Azienda Ospedaliera di Padova per la validazione delle unità cordonali (manipolazione, tests di laboratorio) provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità anche ad eventuali proposte elaborate in merito a livello nazionale; tutti gli altri costi sostenuti dalla Azienda Ospedaliera di Padova, compresi quelli di struttura, di banking e i test di laboratorio in fase di rilascio, sono ristorati dalla tariffa per la cessione dell'unità cordonale a fini trapiantologici prevista dall'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 luglio 2003 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vistala legge n. 107 del 4 maggio 1990;

Vistala legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Vistala legge regionale n. 65 del 15 novembre 1994;

Vista la legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;

Visto l'accordo Repertorio Atti n. 1770 del 10 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vistol'accordo Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vistoil provvedimento del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004 "IV Piano Sangue e Plasma Regionale 2004-2006";

Vistol'accordo Repertorio Atti n. 2637 del 5 ottobre 2006 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vistii decreti ministeriali 3 marzo 2005 pubblicati sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2005;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/17/CE dell'8 febbraio 2006;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/86/CE del 24 ottobre 2006;

Vistoil decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;

Vistoil decreto legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007;

Vista la legge n. 31 del 28 febbraio 2008;

Vistalaordinanza del Ministero della Salute del 19 giugno 2008;

Vista la legge regionale n. 38 del 6 agosto 1999;

Vista la DGR n. 3317 del 7 dicembre 2001;

Vista la DGR n. 1610 del 21 giugno 2002;

Vista la DGR n. 4166 del 18 dicembre 2007;

Vista la DGR n. 410 del 26 febbraio 2008;

Vista la DGR n. 3675 del 25 novembre 2008;

Vista la DGR n. 4173 del 30 dicembre 2008;

Vista la DGR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2267 del 29 settembre 2006;

Vistala DGR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2690 dell'11 dicembre 2008.]

delibera

  1. di approvare, per i motivi esposti, l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (all.A), di cui alla Deliberazione n. 2690 dell'11 dicembre 2008 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione di sangue cordonale, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera di Padova, sede della Banca di Sangue di Cordone ombelicale, a provvedere, con responsabilità assegnata al direttore della Clinica di Oncoematologia pediatrica, allo screening sierologico, alla tipizzazione, processazione e conservazione delle unità di sangue placentare raccolte presso i Punti prelievo della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'impegno di inviare i dati di ciascuna unità idonea all'utilizzo trapiantologico all'IBMDR, secondo gli standard operativi aggiornati dall'IBMDR stesso;
  3. di impegnare i responsabili dei Coordinamenti regionali per le Attività Trasfusionali a proporre una tariffa per unità bancata e inserita nel circuito IBMDR finalizzata al solo ristoro dei costi assunti dalla Azienda Ospedaliera di Padova per la validazione delle unità cordonali provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da definirsi con successivo atto entro il termine dell'anno ed in conformità anche ad eventuali proposte elaborate in merito a livello nazionale; la tariffa, una volta approvata, avrà comunque decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione;
  4. di impegnare la Banca di Sangue di Cordone ombelicale di Padova a garantire un programma di formazione al coordinatore regionale Prelievo sangue Cordonale della Regione Friuli Venezia Giulia, che a sua volta provvederà a formare i referenti dei propri Punti Prelievo;
  5. di impegnare il responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) a costituire un tavolo con il responsabile del Coordinamento delle Attività Trasfusionali della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo e la gestione del progetto (programmazione attuativa, monitoraggio e verifica del processo), riferendo alla competente Direzione Regionale;
  6. di assegnare al presente accordo una durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, provvedendo, alla scadenza, al formale rinnovo per una durata pari a quella iniziale, salvo disdetta di una delle parti, tramite comunicazione con almeno sei mesi di preavviso. Le parti firmatarie possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno sei mesi.

(seguono allegati)

592_AllegatoA_213992.pdf

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