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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 10 marzo 2009
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004: Approvazione dei requisiti di Accreditamento Istituzionale "Professionisti sanitari Psicologi".
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:
Fra i numerosi provvedimenti attuativi della LR n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici per l' Accreditamento Istituzionale "Professionisti sanitari Psicologi" come previsto dal Manuale di attuazione approvato con DGR n. 2501 del 06/08/2004.
A tal fine l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto con il supporto ed il contributo scientifico di un gruppo di lavoro si è posta come obiettivo quello di definire ed approvare i requisiti specifici al fine dell' Accreditamento Istituzionale per i "Professionisti sanitari Psicologi".
La definizione degli elementi per l'Accreditamento Istituzionale per i "Professionisti sanitari Psicologi" ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dai referenti dell' Ordine degli Psicologi del Veneto, delle Aziende ULSS e dell'ARSS.
Il gruppo di lavoro ha operato seguendo un preciso iter che è giunto alla definizione e piena condivisione di un elaborato contenente i requisiti che sono considerati validi per la valutazione della qualità per le "Professionisti sanitari Psicologi".
Con riferimento al requisito PROFNM.AC.1.1 "Per gli studi delle professioni sanitarie non mediche non soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione dell'attività svolta, sono presenti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per l'ambulatorio specialistico, se applicabili e/o pertinenti", il gruppo di lavoro sopra citato ha definito che i requisiti dell' Ambulatorio Specialistico (DGR n. 2501 del 06/08/2004 e successive modifiche DGR n. 3148 del 9/10/2007), che non sono applicabili alle Professioni in oggetto, sono i seguenti:
- GENERAMB.AU.3.9.3 - Sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori.
- GENERAMB.AU.3.1 - Durante lo svolgimento della attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte.
- GENERAMB.AU.3.2 - Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza devono portare in evidenza la data della scadenza stessa.
- GENERAMB.AU.2.3 - Esistono i presidi per la gestione delle emergenze, costituiti almeno da pallone di Ambu e farmaci di pronto intervento (anche in comune con altri ambulatori) o carrello per la gestione dell'emergenza.
Come previsto dalla LR n. 22/2002, tali requisiti sono stati sottoposti all'Organismo Tecnico Consultivo (OTC), costituito con DGR n. 1910 in data 8 Luglio 2008, al quale è demandato il compito di valutare le proposte per l'individuazione dei requisiti minimi, generali e specifici per l'Autorizzazione all'Esercizio e l'Accreditamento Istituzionale, prima della loro adozione da parte della Giunta.
Acquisito il parere favorevole da tale Organismo, l'elaborato licenziato a livello di proposta, è considerato valido per la valutazione della qualità dei "Professionisti sanitari Psicologi", e viene proposto all'approvazione della Giunta Regionale.
Il documento, denominato "Liste di verificaAccreditamento Istituzionale - Professionisti sanitari Psicologi" "Allegato A", allegato al presente provvedimento, integra il Manuale di attuazione della LR n. 22/2002 approvato con DRG n. 2501/2004.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale ilseguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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