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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 20 marzo 2009


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 03 marzo 2009

Nuove disposizioni per l'erogazione di interventi economici straordinari o eccezionali ai sensi dell'art. 3 L.R. 11.03.1986, n. 8.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue in merito all'argomento in oggetto.

La legislazione italiana ha affidato ai Comuni, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà, un ruolo fondamentale riconoscendone la funzione di rappresentanza della comunità locale, che ne implica la cura dell'interesse e la promozione dello sviluppo.

Questo lungo percorso normativo, che ha visto la sua svolta cruciale con il DPR 616/77 e che si è sostanziato con la Legge 328/2000, definisce con chiarezza la titolarità dei Comuni relativamente agli interventi socio-assistenziali in ordine anche all'erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari con la competenza a determinarne requisiti di accesso, criteri e modalità di erogazione.

La Regione del Veneto, mediante l'approvazione dell'art. 3 della L.R. 11.03.1986, n. 8, ha previsto la concessione di contributi ai Comuni, per la parte non risolvibile con le loro ordinarie provvidenze, per interventi economici straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di associazioni assistenziali.

Questo intervento aveva l'obiettivo di garantire un supporto a specifiche situazioni emergenziali, nella logica del rimborso spese sostenute dal cittadino, che non trovavano risposta nell'offerta della rete dei servizi sociali; tali emergenze riguardavano aree di bisogno individuate, con specifici provvedimenti regionali, in relazione all'evoluzione del contesto sociale.

Infatti, con deliberazione n. 107 del 06.06.1986, il Consiglio Regionale ha fissato i parametri di ammissibilità a tali contributi economici, riferiti al reddito del beneficiario.

Con successive deliberazioni n. 7401 del 09/12/1987 e n. 2660 del 15/06/1993, la Giunta Regionale ha chiarito alcuni aspetti istruttori per l'erogabilità dei contributi in oggetto ed ha aggiornato i parametri di reddito, individuati nel 1986 dal Consiglio Regionale, secondo gli indici ISTAT dell'aumentato costo della vita.

Con DGR n. 1096 del 06/05/2002, è stato effettuato un ulteriore aggiornamento dei parametri di reddito in base agli indici ISTAT; sono state, inoltre, specificate alcune tipologie di spese e il loro importo massimo.

Allo scopo di rendere più spedite le procedure amministrative relative all'istruttoria delle domande, demandata ai Comuni, ed all'accoglimento delle stesse da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, è stata adottata con D.G.R. n. 385 del 111/02/2005 una modulistica, corredata da circolare esplicativa, che specifica i casi di intervento.

Con DGR n. 2151 del 10 luglio 2007 sono state definite, nel 30 aprile e nel 31 ottobre, due date annuali quali scadenze per la presentazione del fabbisogno delle Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni (queste ultime, formalmente costituite secondo il testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che chiedano l'intervento regionale e l'erogazione di un contributo massimo pari al 100% del fabbisogno per i Comuni od Unioni tra Comuni, con popolazione uguale o inferiore a 5 mila abitanti, e pari al 60% per gli altri Comuni od Unioni tra Comuni.

La DGR n. 1730 del 24 giugno 2008, prende atto dei profondi cambiamenti socio-economici, che hanno mutato il profilo delle persone che si rivolgono ai servizi sociali territoriali, mettendo in luce aree di bisogno estremamente complesse.

Di fronte ai mutati scenari, che hanno visto lo sviluppo di nuovi modelli di intervento sociale, orientati a sviluppare le risorse presenti nei singoli e nelle famiglie, affinché si attivino in percorsi di uscita da circuiti assistenziali, anche l'intervento economico assume, all'interno di progetti personalizzati, una funzione di promozione delle persone.

In questo quadro di complessiva trasformazione che riguarda il sistema dei bisogni e il sistema dei servizi, si rende, coerentemente, necessaria una rivisitazione dei contributi relativi all'art.3 L.R. 8/86 sia per quanto concerne gli interventi ammissibili, che i criteri d'accesso alla risorsa e le procedure.

A tal fine, la D.G.R. n. 1730 del 24 giugno 2008, ha istituito un Gruppo Tecnico di lavoro, formato da funzionari della Direzione per i Servizi Sociali e da due tecnici delle Amministrazioni Comunali, di cui uno di nomina regionale e il secondo di nomina ANCI, cui affidare il compito di elaborare una proposta che garantisca alla misura economica, prevista dall'art.3 L.R. 8/86, di rappresentare una risposta efficace al quadro dei nuovi bisogni sociali.

Il Gruppo Tecnico di lavoro, partendo da una analisi della complessità dei processi di cambiamento che attraversano la nostra società, relativi alla fragilità della struttura familiare, all'allentamento dei legami comunitari, alla frammentazione delle relazioni sociali, alla precarizzazione del mondo del lavoro ha elaborato una proposta che considera gli interventi economici straordinari, di cui alla L.R. 8/86 oggetto del presente provvedimento, quali misure volte a concorrere in modo significativo al superamento di condizioni caratterizzate da grave difficoltà temporanea, utilizzabili all'interno di percorsi personalizzati, attivati dai servizi sociali territoriali, per prevenire il rischio di esclusione sociale.

Con il presente provvedimento si provvede a definire, pertanto, i beneficiari, i requisiti di accesso, le spese ammissibili e la procedura di erogazione dei contributi economici straordinari, ai sensi dell'art.3 della L.R. 8/86, come di seguito definiti.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione del fabbisogno, da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, è stabilita al 31 maggio di ogni anno, per garantire pari opportunità di accesso alla risorsa e parità di trattamento a tutti i cittadini.

ENTI BENEFICIARI

Amministrazioni Comunali o Unioni tra Comuni (queste ultime formalmente costituite secondo il testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 8/86, nel rispetto della normativa regionale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, tutti i residenti nel Veneto in possesso dei requisiti indicati ed in carico alla rete dei servizi sociali pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO

La valutazione tecnico professionale del Servizio competente, dovrà tenere conto delle risorse presenti nella rete personale e sociale della persone o del nucleo, e considerare l'accesso al contributo una risorsa incisiva all'interno del progetto personalizzato, a tutela di un percorso di inclusione sociale.

L'accesso ai contributi economici è assicurato con riferimento alla condizione economica della persona e della sua famiglia, rilevata tramite l'ISEE familiare, ai sensi della normativa vigente.

Le spese ammissibili al contributo regionale sono determinate mettendo in correlazione le spese sostenute con la situazione economica, determinata secondo seguenti parametri:

 

Fascia

Limite ISEE

Contributo

Fascia 1

da € 0,00

a € 10.632,94

Il contributo concorre a sostenere la spesa nella misura del 100%

Fascia 2

da € 10.632,95

a € 21.265,87

fino all' 80%

Fascia 3

da € 21.265,88

a € 30.000,00

fino al 60%

SPESE AMMISSIBILI

A)Spese relative a una grave situazione debitoria.

Il contributo massimo erogabile è di € 10.000,00 e va considerato quale "una tantum", non ripetibile.

Descrizione intervento:

La grave situazione debitoria, del singolo o del nucleo familiare, deve essere attribuibile ai seguenti eventi:

  • perdita del posto di lavoro o malattia ed eventi luttuosi, accaduti ad un membro del nucleo portatore di reddito;
  • parti gemellari e plurigemellari.

Tipologia di spese ammissibili:

  • A1. rate mutui per l'alloggio (deve trattarsi di una prima casa e il nucleo non deve risultare in possesso di altre proprietà);
  • A2. debiti per spese di affitto in alloggi di proprietà privata;
  • A3. debiti per spese condominiali;
  • A4. debiti per bollette per spese di riscaldamento.

Le situazioni debitoriesono ammissibili qualora i richiedenti non abbiano i requisiti per accedere ad altri specifici bandi, emessi da amministrazioni pubbliche, o qualora la loro domanda sia rimasta inevasa (come da documentazione agli atti delle amministrazioni Comunali), o qualora la richiesta non possa essere soddisfatta con le ordinarie provvidenze dell'Ente locale.

B)Spese per interventi sull'alloggio di proprietà della persona richiedente il contributo.

Il contributo massimo erogabile è di € 5.000,00 e va considerato quale "una tantum", non ripetibile.

Descrizione intervento:

Il presente intervento, che non ammette spese di ristrutturazione, è volto alla creazione e al ripristino delle normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione.

La necessità di intervenire sull'alloggio di proprietà per creare o ripristinare le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza , deve essere certificata dai competenti uffici comunali/azienda Ulss.

Tipologia di spese ammissibili:

  • impianti fognari e relativa messa in opera;
  • impianti idrici e relativa messa in opera;
  • impianti elettrici e relativa messa in opera;
  • impianti termici e relativa messa in opera;
  • servizi igienici e relativa messa in opera;
  • tinteggiatura, qualora sia finalizzata al risanamento.

C)Spese a carattere sociale, sostenute da singoli cittadini o famiglie in occasione di interventi chirurgici, previsti dal Servizio Sanitario regionale, effettuati in strutture sanitarie situate nel territorio extra Regione di residenza.

Il contributo massimo erogabile è di:

  • € 3.000,00, per le spese sostenute in occasione di interventi chiurugici effettuati in strutture sanitarie extra Regione di residenza;
  • € 5.000,00 per le spese sostenute in occasione di interventi chirurgici effettuati in strutture sanitarie extra territorio nazionale.

Tale contributo va considerato quale "una tantum".

Descrizione intervento:

Le spese si riferiscono a quelle sostenute per viaggi e soggiorni dalle persone sottoposte ad interventi chirurgici e dai loro familiari, purché debitamente documentate.

Tipologia di spese ammissibili:

  • spese per viaggi corrispondenti ad un quinto del prezzo della benzina per km percorso e biglietto autostradale, treno, aereo, al prezzo più conveniente;
  • spese appropriate per vitto e alloggio.

PROCEDURA

  • Istruttoria:

Il servizio sociale, che ha in carico la persona o il nucleo familiare, verificati i requisiti di accesso, acquisisce agli atti tutta la documentazione, attestante la situazione di bisogno.

Le spese per gli interventi devono essere debitamente documentate (preventivo di spesa, fattura, altra documentazione valida ai fini fiscali).

Per gli interventi sugli alloggi - Area B - il servizio sociale acquisisce agli atti, oltre la certificazione che attesta la necessità di eseguire i lavori per creare o ripristinare le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione, rilasciata dai competenti uffici comunicali/Azienda ULSS, anche la documentazione attestante la conformità dei lavori da realizzare e/o realizzati alle normative vigenti (eventuale DIA, dichiarazione di conformità ecc....)

L'accesso al contributo regionale è riferito alle spese ammissibili, determinate con le modalità sopra indicate, che non devono essere antecedenti ai 12 mesi, dalla data di rilevazione, da parte del servizio sociale, della situazione di bisogno

L'Ufficio comunale competente, prima di procedere alla liquidazione del contributo, provvede ad accertare la persistenza dello stato di necessità, per il quale è stata presentata la richiesta, ed acquisisce i documenti giustificativi di spesa, che vanno tenuti agli atti.

Qualora l'Ufficio accerti che la spesa, sostenuta dal cittadino, sia inferiore al contributo assegnato dalla Regione, l'importo del contributo medesimo deve essere ricalcolato sulla base della "Tabella di correlazione". La differenza, previa comunicazione alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, va restituita alla Regione del Veneto.

Termini e modalità di presentazione della richiesta di fabbisogno:

Gli Enti richiedenti (Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni) presentano la richiesta di fabbisogno alla Direzione Regionale per i Servizi Sociale entro il 31 maggio di ogni anno, utilizzando l'apposito Modello A, di cui al presente provvedimento, costituito da:

  • richiesta di fabbisogno, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento;
  • dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445), sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento che attesta la veridicità dei dati trasmessi, cui allegare copia del documento di identità del legale rappresentante
Rendicontazione:

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'art.158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da Amministrazioni Pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Controllo

Gli Uffici regionali potranno effettuare, in merito ai contributi assegnati, controlli a campione, consistenti nella richiesta di acquisizione della documentazione, agli atti presso le Amministrazioni comunali, relativa alle richieste di fabbisogno presentate.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si attribuiscono all'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale, assegnato all'Azienda ULSS 16 di Padova e istituito con DGR 2157 del 9.10.2007, le funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al presente provvedimento.

Le risorse finanziarie regionali, necessarie per l'erogazione dei contributi, saranno reperite nell'ambito del "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno ed iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale (L.R. n. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. G") - capitolo di spesa 100019 - e saranno ripartite, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, in una soluzione annuale, sulla base del fabbisogno presentato dalle Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni, presentato entro la scadenza annuale del 31 maggio.

Le richieste di fabbisogno dovranno essere redatte secondo il modello di cui all'ALLEGATO A.

Il contributo regionale alle Amministrazioni comunali e alle Unioni tra Comuni ha natura concorrente, per cui la Regione è tenuta a contribuire solo per la parte non risolvibile con le ordinarie provvidenze degli stessi.

Le domande pervenute alla Direzione per i Servizi Sociali oltre la scadenza del 31 ottobre 2008, rientranti, pertanto, nella ripartizione a valere sull'esercizio finanziario 2009, verranno restituite agli Enti richiedenti affinché vengano redatte secondo le nuove disposizioni. 

Il presente atto sostituisce tutti i precedenti provvedimenti in materia ed è immediatamente esecutiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Vista la L.R. 11.03.1986, n.8, art. 3;
  • Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 06.05.1986;
  • Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11, Lett. G;
  • Viste le proprie deliberazioni n. 1096 del 06.05.2002, n. 385 del 11.02.2005, n. 4464 del 28.12.2006 e n.2151 del 10.07.07;]

delibera

1.       di approvare la premessa, parte essenziale del presente provvedimento;

2.       di approvare l'ALLEGATO A (modello per la presentazione della richiesta di fabbisogno) quale parte integrante della presente deliberazione

3.       di demandare ai singoli Comuni o alle Unioni tra Comuni, formalmente costituite in base al testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai cittadini e alle famiglie in stato di bisogno e di necessità per superare le emergenze contingenti, previa regolare istruttoria secondo le forme ed i criteri fissati dal presente provvedimento;

4.       di ripartire in una soluzione annuale il fabbisogno rappresentato dalle Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni, formalmente costituite secondo il testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno chiesto l'intervento regionale, secondo le modalità di rito;

5.       di stabilire che gli Enti richiedenti (Amministrazioni Comunali od Unioni tra Comuni) presenteranno la richiesta di fabbisogno alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro la scadenza annuale, indicata nel 31 maggio;

6.       di dare atto che le risorse regionali disponibili per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 della L.R. 8/1986 faranno carico ai fondi previsti dalla L.R. n. 11/2001, Lett. G, capitolo di spesa 100019;

7.       di stabilire che le domande pervenute alla Direzione per i Servizi Sociali oltre la scadenza del 31 ottobre 2008, rientranti, pertanto, nella ripartizione del contributo a valere sull'esercizio finanziario 2009, verranno restituite agli Enti richiedenti affinché vengano redatte secondo le nuove disposizioni;

8.       di dare atto che la nuova disciplina sostituisce tutti i precedenti provvedimenti in materia, ed è immediatamente esecutiva.


(seguono allegati)

537_AllegatoA_213783.pdf

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