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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 17 febbraio 2009
DGR 4 novembre 2008 n. 3302 - Corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ed individuazione dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande: integrazione.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
La legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" riconosce quale requisito professionale per l'esercizio dell'attività la frequenza di un corso di formazione professionale con esame finale istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero il possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente la medesima attività.
Con DGR 4 novembre 2008 n. 3302 sono stati definiti le modalità di organizzazione, i requisiti di accesso, anche alle prove finali, la durata e le materie dei corsi succitati, oltre che i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nella prima fase di attuazione della suddetta delibera si è riscontrata la necessità di precisare taluni aspetti operativi finalizzati a garantire l'uniformità di applicazione del provvedimento su tutto il territorio regionale e di integrare l'elenco dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Allegato C della medesima DGR mediante aggiunta del diploma universitario di infermiere, del diploma universitario in scienze infermieristiche, del diploma universitario in assistente sanitario e del diploma universitario di dietista.
In particolare, con riferimento all'organizzazione dei corsi riservati a soggetti in possesso di una formazione professionale o scolastica specifica (c.d. percorso formativo agevolato), si è riscontrata la necessità di precisare le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione concernenti i titoli di studio o di formazione, l'esperienza professionale, il superamento dell'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC) di cui alle leggi 426/1971 e 287/1991.
Relativamente a tale ultimo punto (superamento dell'esame di idoneità per l'iscrizione al REC) si è accolta un'interpretazione estensiva della disposizione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 29/2007, tale da permettere anche il riconoscimento degli esami svolti successivamente alla soppressione del registro esercenti il commercio (avvenuta con la legge 248/2006) in virtù di normative regionali che prevedono ancora oggi, quale requisito per l'esercizio dell'attività, il superamento di un apposito esame di idoneità.
Tale equiparazione sarà ammessa esclusivamente nel caso in cui l'esame sostenuto corrisponda, per gli aspetti procedurali e le materie, a quelli di cui alla normativa statale abrogata. In analogia a quanto stabilito per i corsi svolti presso altre regioni dal comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2007 la verifica di corrispondenza sarà effettuata dalla struttura regionale competente in materia di commercio.
Per le finalità di cui sopra è stato, dunque, predisposto l'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale.
Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge regionale 29/2007, entro il 10 aprile prossimo i soggetti che, prima dell'entrata in vigore della normativa regionale, si avvalevano della figura del delegato di cui alla legge 287/1991 dovranno ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lett. m) e 4, commi 4 e 7 della l.r. 29/2007 concernenti la nomina di un procuratore in possesso dei requisiti professionali, appare opportuno avviare il prima possibile i percorsi formativi agevolati e, a tal fine, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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