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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 20 febbraio 2009


Materia: Edilizia scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 10 febbraio 2009

"Intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Criteri e modalità per l'accesso ai contributi relativi all'esercizio finanziario 2009. (L.R. 3/2003, art. 52 ).

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

L'art. 52 della L.R. 3/03 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2003" stabilisce la facoltà per la Giunta Regionale di assegnare contributi per la sostituzione di edifici scolastici esistenti, subordinatamente alla disponibilità dei requisiti stabiliti nella stessa norma regionale. I contributi vengono assegnati previa sottoscrizione di un "accordo di programma", ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nel quale vengono stabilite, in particolare, la ripartizione fra soggetto proponente e Regione degli oneri per la realizzazione dell'intervento, nonché le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per la gestione del contributo regionale.

Preso atto delle risorse disponibili nel Capitolo di spesa n° 100208 "Intervento straordinario a favore dell'edilizia scolastica" (UPB U 0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione") del Bilancio Regionale di previsione, con il presente provvedimento si intendono stabilire le modalità di accesso ai contributi regionali in relazione all'esercizio finanziario 2009.

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO

Sono ammessi a presentare istanza di contributo i comuni proprietari di scuole materne, elementari e medie, attualmente in uso, in relazione alle quali si intendano realizzare gli interventi di sostituzione edilizia di cui al punto 2.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

E' ammessa la presentazione di istanza di finanziamento per:

A Ricostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere in quanto caratterizzati dalla presenza di gravi dissesti strutturali e per i quali non si renda economico il recupero. I gravi dissesti strutturali devono essere dimostrati con apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato.

Nel caso di ricostruzione in sito diverso, l'edificio da dismettere va alienato o destinato a pubblici uffici.

B Ricostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere in quanto caratterizzati dalla presenza di materiali pericolosi per la salute e per i quali non si renda economico il recupero. La presenza di materiali pericolosi per la salute deve essere comprovata da specifica attestazione dell'autorità competente.

Nel caso di ricostruzione in sito diverso, l'edificio da dismettere va alienato o destinato a pubblici uffici.

CRicostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere per esigenze funzionali di accorpamento, da comprovare con apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

L'edificio da dismettere va alienato o destinato a pubblici uffici.

Costituiscono ulteriori requisiti indispensabili ai fini dell'ammissibilità:

1.       disponibilità dell'area nella quale viene realizzato l'intervento. Il requisito può essere autocertificato indicando altresì l'impegno a definire l'eventuale acquisizione entro la data di sottoscrizione dell'accordo di programma;

2.       disponibilità di progetto sviluppato almeno a livello preliminare, corredato del relativo provvedimento di approvazione;

3.       lavori non iniziati alla data di presentazione della domanda;

4.       non fruizione di altri contributi regionali in relazione all'intervento oggetto di richiesta di contributo;

5.       impegno, nel caso di ottenimento di altri contributi regionali successivamente all'eventuale attribuzione di benefici ai sensi della presente legge, a rinunciare a detti contributi;

6.       impegno a far fronte, con risorse diverse da quelle regionali, alla differenza fra il costo dell'intervento e l'entità del contributo regionale eventualmente concesso;

7.       importo dei lavori non inferiore a Euro 750.000,00 (IVA esclusa). Fa fede l'importo indicato nel progetto allegato alla domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte comporta l'esclusione del richiedente dai benefici della legge regionale.

3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili esclusivamente spese per lavori relativi all'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, con esclusione di ogni onere fiscale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere redatte con i contenuti di cui all'Allegato A "Modulo per la formulazione della domanda di contributo", comprensivo delle dichiarazioni rese dal comune in relazione al punto 2) del presente provvedimento, con particolare riferimento alla puntuale indicazione degli edifici scolastici che intende dismettere, alienandoli o riutilizzandoli come pubblici uffici. Il comune si impegna a dar corso alla dismissione, alienazione o riutilizzazione sopraddette entro un termine appositamente stabilito nell'ambito dell'accordo di programma di cui al punto 7).

Il modulo costituente la domanda (Allegato "A") compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e corredato dei documenti nello stesso descritti (Voci da A ad E), deve essere trasmesso, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Calle Priuli - Cannaregio, 99

30121 VENEZIA

Domande presentate prive dei contenuti di cui all'Allegato A, compilate solo in parte, non sottoscritte, non corredate o corredate solo di parte dei documenti nello stesso indicati, ovvero trasmesse oltre il termine perentorio di cui sopra, comportano l'esclusione dall'elenco degli interventi ammissibili a contributo.

5. ORDINE DI PRIORITA' DELLE DOMANDE

L'ordine di priorità delle domande è stabilito sulla base del punteggio da attribuire all'intervento,in conformità a quanto di seguito esposto:

CARATTERISTICHE

PUNTEGGIO

NOTE

Interventi del tipo A) e B)

2 punti

Si richiamano le definizioni del punto 2 del presente provvedimento

Interventi che prevedono l'alienazione degli edifici scolastici dismessi

da 1 a 3 punti

Punteggio assegnato in ragione del numero di edifici interessati e delle caratteristiche dimensionali degli stessi

Interventi che dispongono di progetto esecutivo approvato

5 punti

Punteggio attribuito solo se il progetto è allegato alla domanda corredato del provvedimento di approvazione.

Interventi che si inseriscono o danno luogo alla formazione di un plesso scolastico unitario formato da più ordini di scuole

da 0 a 2 punti

Punteggio attribuito in ragione del numero di ordini di scuole rappresentati nel plesso, compresi gli edifici non oggetto d'intervento

Interventi proposti da comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti

3 punti

Fa riferimento la data indicata al punto 6) delle dichiarazioni di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento

Interventi proposti da comuni con popolazione superiore a 5001 ed inferiore o uguale a 10.000 abitanti

2 punti

Fa riferimento la data indicata al punto 6) delle dichiarazioni di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento

Interventi proposti da comuni con popolazione superiore a 10.001 e inferiore o uguale 15.000 abitanti

1 punti

Fa riferimento la data indicata al punto 6) delle dichiarazioni di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento

Caratteristiche di sostenibilità dell'intervento di nuova costruzione proposto

da 0,5 a 2 punti

Il punteggio viene attribuito, sulla scorta di quanto indicato dal Comune al punto 8) delle dichiarazioni nella domanda di contributo di cui all'allegato "A"

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROGRAMMA DI RIPARTO

Gli interventi ritenuti ammissibili, in tutto o in parte, ordinati in graduatoria secondo il punteggio conseguito con le modalità indicate al punto 5, sono finanziati, con provvedimento della Giunta Regionale, nei limiti della disponibilità del bilancio di previsione, secondo un'aliquota di contributo da definire e, comunque, non inferiore al 30%.

Sono fatti salvi in ogni caso:

  • il tetto massimo del contributo ammissibile, pari a € 1.250.000,00;
  • l'entità del contributo richiesto dal beneficiario, se inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria stabilita in sede di programma di riparto.

7. ACCORDI DI PROGRAMMA

L'Assessore Regionale alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport competente per materia è delegato a sottoscrivere appositi accordi di programma con i comuni ammessi a contributo dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui al punto 6.

Detti accordi, redatti secondo lo schema che costituisce l'Allegato B "Schema di Accordo di programma", regolano in particolare:

  • La ripartizione del contributo regionale fra più esercizi finanziari;
  • L'assunzione degli impegni reciproci fra i soggetti che sottoscrivono l'accordo, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri finanziari dell'intervento fra Regione e comune;
  • La tempistica di attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla dismissione degli immobili e alla loro destinazione;
  • Le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute.

8.       INFORMATIVE EX ART. 10 LEGGE 675/96

  • L'utilizzo dei dati forniti in sede di presentazione della domanda di contributo ha come finalità la predisposizione della graduatoria prevista dal presente provvedimento.
  • I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
  • La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
  • I dati non saranno comunicati a soggetti terzi.
  • Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento in graduatoria e la loro omissione comporta l'inammissibilità della domanda.
  • Il titolare del trattamento è l'Ente Regione Veneto, Giunta Regionale.
  • Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.
  • Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96. Potranno essere pertanto richiesti al Responsabili del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 17.01.03, n. 3, art. 52 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica";

VISTA la L.R. 7.11.2003, n 27." Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".]

delibera

  • Di approvare, per l'anno 2009, i criteri per la presentazione delle richieste di ammissione ai benefici della L.R. 17.1.03, n. 3, art. 52 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica", come stabiliti in narrativa con riferimento ai seguenti aspetti:
    1. Soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
    2. Interventi ammissibili a contributo;
    3. Spese ammissibili a contributo;
    4. Termini e modalità di presentazione delle domande;
    5. Ordine di priorità delle domande;
    6. Istruttoria delle domande e Programma di riparto;
    7. Accordi di programma;
    8. Informative ex art. 10 L. 675/96;
  • Di approvare, come parte integrante del presente provvedimento, i seguenti:

Allegato A - Modulo per la formulazione della domanda di contributo;

Allegato B - Schema di Accordo di programma.

(seguono allegati)

268_AllegatoA_213487.pdf
268_AllegatoB_213487.pdf

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