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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 10 marzo 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 17 febbraio 2009

Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 308 del 10/02/2009 la Giunta regionale ha fornito i primi indirizzi applicativi in materia di valutazione d'impatto ambientale, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ( cd Correttivo) con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Nel citato provvedimento la Giunta regionale ha tra l'altro stabilito che le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province, secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze è stato altresì confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo", non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999;

Sempre nel citato provvedimento, inoltre, ai fini applicativi e procedurali, si sono altresì elencati i seguenti articoli della L.R. 10/1999 non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009:

a) articolo 1;

b) articolo 2;

c) lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3;

d) comma 2 dell'articolo 3;

e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4;

f) articolo 7;

g) articolo 8;

h) articolo 9;

i) articolo 10;

l) articolo 11;

m) articolo 12;

n) i commi 3 e 5 dell'articolo 14;

o) articolo 16;

p) articolo 17;

q) articolo 18;

r) articolo 25;

s) articolo 26;

t) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27;

u) gli articoli dal 28 al 32.

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Provincia secondo il principio di cui al citato provvedimento, ed al fine di consentire una lettura semplificata e coordinata dello stesso, si rende opportuno fornire, in allegato alla presente deliberazione (Allegato A al presente provvedimento), l'elenco delle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, con indicazione delle specifiche competenze, secondo i criteri di ripartizione fissati dalla L.R. n. 10/99. In tale contesto, nell'ipotesi di nuove tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, che non trovano alcun riscontro, per tipologia, negli allegati della legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del cd Correttivo che assegnano alla Regione la competenza per materia.

In relazione poi alla non applicabilità, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di alcuni articoli della L.R. n. 10/99 ed al fine di consentire una più rapida e semplificata lettura delle norme della medesima legge regionale, si rende opportuno fornire, in allegato alla presente deliberazione ( Allegato B al presente provvedimento), l'elenco degli articoli di legge che continuano a trovare applicazione dal 13 febbraio 2009, ricordando che, per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre normative del cd Correttivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all' approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Direttiva 85/337/CE e la Direttiva 97/11/CE in materia di VIA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;]

delibera

  1. di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenziati in premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009 e meglio specificati negli Allegati A e B al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante.
  2. di comunicare il presente provvedimento alle Province.


(seguono allegati)

327_AllegatoA_213446.pdf
327_AllegatoB_213446.pdf

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