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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 03 marzo 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 10 febbraio 2009

Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 cosi detto "Correttivo", con l'art. 1 comma 3 ha sostituito la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, profondamente modificando la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale.

Detto decreto, con l'art. 35 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" prevede che le Regioni adeguino il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Con la delibera n. 3937 del 16 dicembre 2008, la Giunta ha conferito un incarico esterno per la predisposizione di apposito disegno di legge di revisione ed adeguamento della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss. mm ed ii.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno di legge concernente " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss mm ii "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Pertanto, poiché con il 13 febbraio 2009 si rende necessario l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di VIA contenute nel c.d. "Correttivo", nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del citato disegno di legge, si rende opportuno fornire i primi indirizzi applicativi del c.d. "Correttivo" fondati sui principi fondamentali della Legge regionale 10/1999, che con lo stesso risultano compatibili, ed integrati con quanto previsto dal correttivo, come già individuati nel disegno di legge sopra citato.

Relativamente a quanto detto, si evidenziano i seguenti aspetti:

a)      le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze viene confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo" non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999;

b)      gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria sono la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99 e le Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della L.R. 10/1999.

c)      le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" restano soggetti alla disciplina ivi prevista anche per quanto attiene alle procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità;

d)      i progetti e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di bonifica sono disciplinati dall'art. 242, comma 7, del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

e)      relativamente al coordinamento delle procedure di VIA e di AIA restano confermate le disposizioni di cui alla DGR 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi;

f)       resta confermata la facoltà per il proponente di presentare all'Autorità competente per la VIA, sulla base di motivata richiesta, il progetto preliminare di cui all'art. 5 comma g) del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, ai soli fini dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale. In questo caso tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa, ove sia necessaria, l'autorizzazione integrata ambientale, non vengono ricomprese o sostituite nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;

g)      in materia di sanzioni restano ferme le competenze previste dalla legislazione vigente;

h)      ai procedimenti amministrativi che, all'entrata in vigore della presente legge, non sono conclusi con il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio, si applica la normativa in materia di V.I.A. vigente al momento della presentazione della domanda.

Per quanto detto ed a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Correttivo, ai fini applicativi e procedurali, si intendono non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009, le seguenti disposizioni della L.R. 10/1999:

a) articolo 1;

b) articolo 2;

c) lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3;

d) comma 2 dell'articolo 3;

e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4;

f) articolo 7;

g) articolo 8;

h) articolo 9;

i) articolo 10;

l) articolo 11;

m) articolo 12;

n) i commi 3 e 5 dell'articolo 14;

o) articolo 16;

p) articolo 17;

q) articolo 18;

r) articolo 25;

s) articolo 26;

t) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27;

u) gli articoli dal 28 al 32.

Si ricorda infine che l'articolo 6 comma 8 del citato Correttivo prevede che "per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all' approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Direttiva 85/337/CE e la Direttiva 97/11/CE in materia di VIA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

delibera

  1. di adottare i primi indirizzi applicativi evidenziati in premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009.
  2. di comunicare il presente provvedimento alle Province.
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.


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