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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 24 febbraio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 03 febbraio 2009

Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera a seguito dell'adozione della versione italiana 2007 dell'International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e della 24° versione del sistema di classificazione dei Diagnosis Related Groups (DRG). Parziale modifica dell'allegato A della DGR n. 916 del 28 marzo 2006.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.

Con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 è stata introdotta, a partire dal 1 gennaio 2009, la versione italiana 2007 dell'International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e la 24° versione del sistema di classificazione dei Diagnosis Related Groups (Drg).

Con delibera n. 4194 del 30 dicembre 2008 la Giunta regionale ha approvato l'adozione della versione 2007 dell'International classification of diseases 9th revision - clinical modification (ICD 9 CM) e della versione 24° del sistema di classificazione dei Diagnosis related group (Drg).

Il decreto ministeriale sopra riportato stabilisce, inoltre, che, sempre a far data dal 1 gennaio 2009, il nuovo sistema di classificazione è adottato ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

Il nuovo sistema di classificazione prevede, tra l'altro, la soppressione di n. 24 Drg e la contestuale introduzione di n. 56 nuovi Drg.

Si deve rappresentare ora che il Ministero competente non ha ancora provveduto ad emanare il decreto di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie relativo ai DRG di nuova introduzione e che la definizione della tariffa risulta elemento indispensabile ai fini della corretta remunerazione delle prestazione a favore dei soggetti erogatori delle stesse.

Precedentemente, per l'individuazione delle tariffe relative ai Drg di nuova introduzione a seguito dell'adozione della versione 2002 dell'International classification of diseases 9th revision - clinical modification (ICD 9 CM) e della versione 19° del sistema di classificazione dei Diagnosis related group, è stato utilizzato uno studio basato sull'analisi dei costi effettuata su di un campione rappresentativo degli ospedali del Veneto, sia pubblici che privati provvisoriamente accreditati. In tal senso infatti la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 916 del 28 marzo 2006 ad oggetto "Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera".

Si deve considerare che attualmente un analogo studio non risulterebbe compatibile, per il tempo che lo stesso richiede, con la necessità di individuare con urgenza le tariffe corrispondenti ai n. 56 Drg introdotti ex novo a far data dal 1 gennaio 2009.

Inoltre, è necessario acquisire i dati di attività relativi ai nuovi Drg, consolidati almeno per un periodo semestrale, al fine di pervenire alla corretta determinazione anche delle degenze medie e dei valori soglia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in analogia con quanto determinato in altre regioni, si propone di adottare temporaneamente, quale criterio per la individuazione delle tariffe, delle degenze medie e dei valori soglia dei 56 nuovi Drg, la corrispondenza tra i Drg della 19^ versione ed i Drg della 24^ versione.

La temporaneità è determinata da più fattori:

-         la prossima emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. A seguito di tale decreto, infatti, potrebbe risultare necessario ridefinire le tariffe provvisoriamente determinate con il presente provvedimento. Ciò anche alla luce della disposizione del Decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2006, che prevede che gli importi tariffari regionali superiori alle tariffe massime nazionali sono a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente;

-         lo sviluppo del progetto per la determinazione del costo standard delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali di cui alla DGR n. 4547 del 28 dicembre 2007;

-         l'esigenza di non generare squilibri di carattere organizzativo-gestionale e di carattere economico ai soggetti erogatori a seguito dell'adozione del criterio sopra enunciato per la determinazione dei tre parametri, anche in considerazione della vigente programmazione regionale triennale, valida fino al 31 dicembre 2009, relativa alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, di cui alla DGR n. 4449 del 28 dicembre 2006.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di approvare provvisoriamente, a far data dal 1 gennaio 2009, le tariffe, le degenze medie e i valori soglia dei n. 56 Drg di nuova introduzione così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, modificando parzialmente l'allegato A della DGR n. 916/2006 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006 e sue successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 dicembre 2008;

VISTA la deliberazione n. 4194 del 30 dicembre 2008;]

delibera

1)      di approvare provvisoriamente, per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 1 gennaio 2009, le tariffe, le degenze medie e i valori soglia dei n. 56 Drg di nuova introduzione così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, modificando parzialmente l'allegato A della DGR n. 916/2006 e sue successive integrazioni e modificazioni.


(seguono allegati)

204_AllegatoA_213168.pdf

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