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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 216 del 03 febbraio 2009
Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Il Consiglio Regionale con la Legge Regionale n°1 del 12 gennaio 2009 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2009" ha previsto di incrementare per l'anno 2009 il capitolo denominato "Fondo Regionale per la non autosufficienza", istituito con l'art. 3 della Legge Finanziaria anno 2008, allo scopo di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutela delle loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone anziane non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurate alla gravità del bisogno.
Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate alla assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili. In attesa dei criteri di ripartizione del fondo stesso, con il presente provvedimento, si provvede a determinare per l'anno 2009 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere per le impegnative emesse in favore delle persone non autosufficienti accolte nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e disabili, nonché per le persone accolte nelle strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000.
Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla LR 2/2009 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2009", il relatore propone, per l'anno 2009, di incrementare del 2%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario per gli ospiti anziani non autosufficienti riconosciuta per l'anno 2008 con la DGR 870 del 8 aprile 2008.
Per effetto di tale incremento, per l'anno 2009, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario per anziani non autosufficienti sono così determinate:
Quota di rilevo sanitario per anziani non autosufficienti
Anno 2009
I Livello
€ 54,64
II Livello
€ 47,81
Quota di rilevo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000
€ 94,92
Quota di rilevo sanitario per i Centri Diurni
€ 27,31
Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende operatori di assistenza, infermieri, coordinatore, area sociale (psicologo, educatore), ausili.
Il relatore propone altresì di riconoscere per l'anno 2009 l'incremento del 2% anche per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 59 della Legge Regionale 2/2007 ("Modifica all'articolo 27, comma 7 della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), con cui si è provveduto alla articolazione delle quote stesse su tre livelli con la DGR 4589 del 28 dicembre 2007.
Quota di rilevo sanitario per persone con disabilità
2009
I livello
II livello
III livello
€ 34,13
Le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2009.
Il relatore propone che ai fini della rendicontazione anno 2009, con successivo provvedimento, verranno approvate le schede di rendicontazione delle attività che saranno terranno conto delle disposizioni di cui alle DGR 457/2007 e DGR 4589/2007.
Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della Legge Regionale 2 del 3 febbraio 2006 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende ULSS sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR 2313 del 21 luglio 2000.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'attenzione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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