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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 10 marzo 2009


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 216 del 03 febbraio 2009

Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale con la Legge Regionale n°1 del 12 gennaio 2009 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2009" ha previsto di incrementare per l'anno 2009 il capitolo denominato "Fondo Regionale per la non autosufficienza", istituito con l'art. 3 della Legge Finanziaria anno 2008, allo scopo di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutela delle loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone anziane non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurate alla gravità del bisogno.

Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate alla assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili. In attesa dei criteri di ripartizione del fondo stesso, con il presente provvedimento, si provvede a determinare per l'anno 2009 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere per le impegnative emesse in favore delle persone non autosufficienti accolte nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e disabili, nonché per le persone accolte nelle strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000.

Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla LR 2/2009 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2009", il relatore propone, per l'anno 2009, di incrementare del 2%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario per gli ospiti anziani non autosufficienti riconosciuta per l'anno 2008 con la DGR 870 del 8 aprile 2008.

Per effetto di tale incremento, per l'anno 2009, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario per anziani non autosufficienti sono così determinate:

Quota di rilevo sanitario per anziani non autosufficienti

Anno 2009

I Livello

€ 54,64

II Livello

€ 47,81

Quota di rilevo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000

€ 94,92

Quota di rilevo sanitario per i Centri Diurni

€ 27,31

Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende operatori di assistenza, infermieri, coordinatore, area sociale (psicologo, educatore), ausili.

Il relatore propone altresì di riconoscere per l'anno 2009 l'incremento del 2% anche per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 59 della Legge Regionale 2/2007 ("Modifica all'articolo 27, comma 7 della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), con cui si è provveduto alla articolazione delle quote stesse su tre livelli con la DGR 4589 del 28 dicembre 2007.

 

Quota di rilevo sanitario per persone con disabilità

2009

 

I livello

€ 54,64

 

II livello

€ 47,81

 

III livello

€ 34,13

 

 

Le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2009.

Il relatore propone che ai fini della rendicontazione anno 2009, con successivo provvedimento, verranno approvate le schede di rendicontazione delle attività che saranno terranno conto delle disposizioni di cui alle DGR 457/2007 e DGR 4589/2007.

Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della Legge Regionale 2 del 3 febbraio 2006 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende ULSS sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR 2313 del 21 luglio 2000.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'attenzione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto l'Art.3 bis, comma 5 del DLgs. n°502 del 1992;
  • Vista la DGR n°2313 del 21 luglio 2000;
  • Vista la DGR n°2537 del 4 agosto 2000;
  • Vista la DGR n°457 del 27 febbraio 2007;
  • Vista la DGR n°4589 del 28 dicembre 2007;
  • Vista la Legge Regionale n°1 del 27 febbraio 2008 art. n. 3;
  • Vista la DGR n°870 del 8 aprile 2008;
  • Vista la Legge Regionale n°1 del 12 gennaio 2009;]

delibera

  1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
  2. Di stabilire il valore della quota di rilevo sanitario per l'assistenza alle persone non autosufficienti e disabili nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, è adeguata per l'anno 2009 come espresso nella parte motiva del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla LR 1/2009;
  3. Di autorizzare le Aziende ULSS a riconoscere, per l'anno 2009, agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti al fondo regionale per la non autosufficienza, il valore della quota di rilievo sanitario così come determinato nella parte motiva;
  4. Di trasmettere il presente atto alle Aziende UULLSSSS e di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.


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