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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 13 febbraio 2009


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 03 febbraio 2009

Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006. Approvazione Piano d'azione regionale e riapertura termini del bando di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Presidente dott. Giancarlo Galan riferisce quanto segue.

Con i regolamenti CE n. 318, 319, 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006, è stata approvata la riforma dell’organizzazione comune di mercato (OCM) del settore della zucchero che ha previsto, tra l’altro, la riduzione del prezzo istituzionale del 36% in quattro anni a cominciare dalla campagna 2007/08, la trasformazione del prezzo di intervento in un prezzo di riferimento e la concessione di pagamenti compensativi ai bieticoltori.

Una delle misure certamente più significative, in termini di impatto, è stata la previsione della concessione di un aiuto per la ristrutturazione all’industria, stabilito per tonnellata e degressivo per quattro anni (dal 2006/07 al 2009/10), per le imprese intenzionate a chiudere e rinunciare alla propria quota.

L’applicazione di tale misura ha comportato, in Veneto, la chiusura dello zuccherificio di Porto Viro (Italia Zuccheri) a partire dalla campagna 2006/2007 con conseguente abbandono di una superficie a barbabietola da zucchero pari a circa 30.000 ettari.

In relazione a tale ristrutturazione delle imprese di trasformazione la riforma dell’OCM ha previsto anche l’attivazione di un aiuto addizionale, nel periodo transitorio, per misure di diversificazione e, in particolare, l’art. 6 del Reg. CE n. 320/2006 prevede la possibilità di concedere un aiuto sulla base di programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle Regioni interessate, corrispondenti ad uno o più degli interventi previsti a titolo dell’asse 1 e dell’asse 3 del Reg. CE 1698/2005.

Il Reg. CE n. 968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE 320/2006, all’art. 14 prevede, tra l’altro, che gli interventi previsti dal citato programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010. L’art. 17 del citato regolamento prevede al riguardo che l’aiuto alla diversificazione sia pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto il “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”, sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 21 dicembre 2006. Detto programma è stato quindi trasmesso alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea, con nota del 21 dicembre 2006, nella quale si comunicava, tra l’altro, che lo stesso Programma avrebbe potuto subire modifiche e/o integrazioni a seguito della piena definizione dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali e dei Piani di riconversione degli ex zuccherifici.

In tal senso, quindi, il programma ha subito successive modifiche su cui la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria ulteriore intesa nella seduta del 20 marzo 2008.

Il Programma nazionale di cui sopra prevede, tra l'altro, che la gestione e l'attuazione degli interventi sia realizzata dalle Regioni sulla base di propri Piani di Azione, redatti nel rispetto dei principi comuni previsti dal Programma stesso.

Ciò in applicazione dell'intesa sancita, nella seduta del 20 aprile 2006, dalla Conferenza Stato Regioni, sulle misure attuative della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) nel settore dello zucchero, con cui è stato stabilito, tra l'altro, che:

  • i fondi della diversificazione siano destinati a supporto della riconversione delle imprese bieticole e delle industrie saccarifere che cessano la produzione e che l'applicazione dell'intervento sia demandata alle Regioni;
  • la ripartizione dei fondi tra le Regioni viene effettuata in proporzione alle superfici bieticole dismesse, applicando un coefficiente correttore positivo del 50% per le Regioni dove non sono ubicati impianti saccariferi. A tal proposito, successivamente (15 novembre 2007) la Conferenza Stato Regioni ha sancito l'intesa sull'assegnazione dei fondi di cui all'art. 6 del Reg. CE 320/2006 in base ad una tabella di riparto dalla quale risulta, per la Regione Veneto, un importo assegnato pari a 14.863.591,95 euro.

Occorre evidenziare che il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale prevede, per quanto riguarda la demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006)", che "...gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del suddetto programma, che saranno articolate su scala regionale una volta definiti i rispettivi PSR, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, ciascun PSR potrà prevedere un'eccezione, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, che consenta, una volta esauriti i fondi disponibili, previa approvazione da parte della Commissione europea, agli stessi PSR di finanziare gli interventi suddetti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i beneficiari di partecipare al PSR per le misure e le tipologie di intervento non previste dal programma di ristrutturazione. Gli Organismi Pagatori assicurano che ogni operazione sia finanziata da una sola fonte."

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4682 del 17/10/2007, e in particolare il capitolo 10.2, prevede, per quanto riguarda la coerenza con l'Organizzazione Comune di Mercato del settore dello zucchero, che il PSR non intervenga per le misure e/o tipologie di interventi previste all'interno del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

Peraltro, tale Programma nazionale riporta la descrizione di alcune misure "attivabili" da parte delle Regioni e quindi il PSR può intervenire per le misure che, pur essendo previste all'interno del citato Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, non saranno effettivamente attivate dalla Regione Veneto nel proprio Piano d'azione.

La correttezza di tale interpretazione è stata confermata anche in occasione della riunione tra i rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e i rappresentanti delle Regioni interessate che si è tenuta presso il Ministero stesso il 14 febbraio 2008 e nel documento di lavoro consegnato dal Ministero nel corso della riunione suddetta.

Tale interpretazione è stata quindi recepita nell'aggiornamento del "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006), approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 che al riguardo, al capitolo 4.2, precisa: "In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente programma e quelli di sviluppo rurale l'elemento discriminante, nel caso non vengano definitivi dalle Regioni specifici interventi da attivare, si baserà sui beneficiari degli interventi, così come definiti al paragrafo 2.2. e con le precisazioni previste nelle schede di misura. Per le misure del presente programma che saranno attivate da una Regione nel proprio Piano di Azione i relativi beneficiari non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nei PSR."

Con Deliberazione n. 1935 del 15 luglio 2008 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Azione regionale e aperto i termini del bando di presentazione delle domande in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, secondo le indicazioni contenute nel "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".

Con successivo provvedimento - DGRV n. 2444 del 16 settembre 2008 - la Giunta regionale, vista la particolare situazione venutasi a creare in seguito alla razionalizzazione di alcuni bacini bieticoli, ha recepito la proposta di "ammettere a beneficiare del programma di azione regionale gli imprenditori agricoli che non possono o non hanno più potuto effettuare consegne a causa del processo di razionalizzazione dei bacini bieticoli conseguente alla chiusura degli stabilimenti stessi" formulata in sede tecnica dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), nella riunione tecnica del 6 giugno 2008, da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-Regioni per la sua formaleadozione e successivo recepimento nel Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

Alle prime due deliberazioni di Giunta ne sono seguite altre al fine di chiarire alcune problematiche determinate dal veloce susseguirsi di provvedimenti normativi nazionali e regionali che hanno determinato una effettiva difficoltà interpretativa. In particolare si fa riferimento alla definizione di "ex-bieticoltore", ai requisiti di ammissibilità e agli impegni che i potenziali beneficiari avrebbero dovuto sottoscrivere. Tali aspetti rilevano anche al fine di non compromettere il buon esito delle iniziative presentate da "ex-bieticoltori" a valere sul PSR 2007-2013, e che non potevano essere finanziate con le risorse del FEARS in conseguenza delle esigenze di demarcazione sopra richiamate.

AVEPA, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, incaricata a livello operativo, della definizione degli indirizzi procedurali di dettaglio per il trattamento, l'istruttoria e il pagamento delle domande di aiuto , vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, - SVIRIS-AOO SVIRIS n. 0000547-12/01/2009- ha approvato con Decreto del Dirigente dell'Area Autorizzazione n. 79, 80 e 81 del 13 gennaio 2009, l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili presentate rispettivamente a valere sulle misure n. 123, 121 e 311 azione 3.. Sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate nel bandorisultano ancora disponibili per il Piano di azione regionale € 5.440.998,51 viste le domande ammissibili finanziate con la prima apertura termini, per un importo complessivo di € 9.422.593,44.

Da tale disponibilità devono :

a) essere sommate le eventuali annunciate assegnazioni aggiuntive determinate dal riparto dei fondi attribuiti all'Italia nel corso dello scorso anno per la chiusura di ulteriori due zuccherifici che hanno cessato l'attività .

b) essere dedotti gli importi destinati al sostegno delle istanze ritenute ammissibili presentate da "ex-bieticoltori" a valere sulla misura 121, azione 121_PIF nell'ambito dei Progetti integrati di filiera ai sensi della DGRV n. 199 del 12/02/08 e s.m.i. ;

In relazione a tale disponibilità si rende ora necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per le misure 121 e 311, azione 3, con le medesime modalità previste per la prima apertura attivata ai sensi della DGRV n. 1935/08 e s.m.i. .

Per quanto riguarda la misura 123, si ritiene opportuno non procedere alla riapertura in quanto il sostegno alla realizzazione di impianti di essicazione e stoccaggio di cereali presso il primo trasformatore, potrebbe risultare non coerente con la possibile evoluzione del quadro economico e produttivo e con la conseguente revisione della decisione di riconversione dello stabilimento di Porto Viro (Loreo) in impianto per la produzione di bioetanolo.

La proposta di riapertura dei termini per la presentazione delle domande risulta particolarmente urgente in considerazione dei seguenti aspetti :

  • molte delle domande presentate nel corso del primo periodo di apertura termini - dal 01/09 al 14/10/08 - non ritenute ammissibili per carenza di documentazione, risulterebbero ora perfezionabili e quindi finanziabili;
  • i vincoli imposti agli imprenditori agricoli "ex-bieticoltori" ai quali risulta precluso l'accesso ai bandi del PSR fino all'esaurimento dei fondi assegnati all'Italia dal fondo FEAGA a valere sul Reg. CE n. 320/06 art. 6 ;
  • la necessità di impegnare le risorse assegnate entro il 30 giugno 2009, indicato dal MIPAAF nella riunione tecnica di coordinamento del 11 settembre 2008 come limite per una prima ricognizione sull'andamento della spesa per una eventuale riallocazione delle risorse assegnate in favore delle Regioni più virtuose, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2009;
  • l'indifferibilità della riapertura termini considerato che gli interventi previsti dal Piano di azione regionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010 e che l'ultimo pagamento dell'aiuto alla diversificazione sarà erogato al beneficiario entro e non oltre il 30 settembre 2011, ai sensi dell'art. 17, par. 3 Reg. CE n. 968/2006.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare, per la Regione Veneto, le integrazioni al Piano di Azione regionale, già approvato con DGR 1935 del 15 luglio 2008 e s.m.i., riportato nell'allegato A al presente provvedimento, in attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 320/2006 anche al fine di consentire la corretta applicazione della demarcazione con gli interventi previsti dal PSR.

Le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni sono parimenti specificate nell'allegato A. Per quanto riguarda i capitoli sull'ammissibilità delle spese e sulle riduzioni/sanzioni, si è operato in conformità a indirizzi nazionali (articolo 71 del regolamento (CE) n.1698/2005), e regionali (DGRV n. 199/2008 e successive modificazioni ed integrazioni). Gli indirizzi procedurali, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliate da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento.

La competente Commissione consiliare permanente ha espresso all'unanimità il parere positivo n. 512 nella seduta del 01.07.2008 al testo della DGR CR n. 68 del 6 giugno 2008, come previsto dall'articolo 37 della Legge regionale 8 gennaio 1991.

In relazione agli approfondimenti tecnici effettuati con AVEPA, nonché per una migliore uniformità con le procedure previste per il PSR, con successivi provvedimenti di Giunta, si è ritenuto di introdurre alcune modifiche e semplificazioni al testo dell'allegato A alla DGR CR n. 68 del 6 giugno 2008 e a recepire le indicazioni ministeriali ora riportate nel dispositivo proposto.

Si propone pertanto di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto fissandone la relativa scadenza al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Reg. CE 320/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, e in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità, per gli Stati membri, di concedere un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, sulla base di programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle Regioni interessate, corrispondenti ad uno o più degli interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. CE 968/2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. CE 320/2006, ed in particolare l'art. 14 che prevede, tra l'altro, che gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010 e l'art. 17 che prevede che l'aiuto alla diversificazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011;

VISTE le decisioni della Commissione europea 2006/760/CE e 2007/278/CE con le quali sono stati fissati, tra l'altro, gli importi dell'aiuto alla diversificazione, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

VISTO il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006), sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nelle sedute del 21 dicembre 2006, e 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di cui sopra prevede, tra l'altro, che la gestione e l'attuazione degli interventi sarà realizzata dalle Regioni sulla base di Piani di Azione, redatti nel rispetto dei principi comuni previsti dal Programma stesso;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 15 novembre 2007, ha sancito l'intesa sull'assegnazione dei fondi di cui all'art. 6 del Reg. CE 320/2006 in base ad una tabella di riparto dalla quale risulta, per la Regione Veneto, un importo pari a 14.863.591,95 euro;

VISTO il Reg. CE 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in particolare l'art. 5, paragrafo 6, relativo alla complementarietà, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);

VISTO il Reg. CE 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, relativo alla complementarietà, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 1° agosto 2007, che prevede, per quanto riguarda la demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006)", che "...gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del suddetto programma, che saranno articolate su scala regionale una volta definiti i rispettivi PSR, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, ciascun PSR potrà prevedere un'eccezione, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, che consenta, una volta esauriti i fondi disponibili, previa approvazione da parte della Commissione europea, agli stessi PSR di finanziare gli interventi suddetti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i beneficiari di partecipare al PSR per le misure e le tipologie di intervento non previste dal programma di ristrutturazione. Gli Organismi Pagatori assicurano che ogni operazione sia finanziata da una sola fonte.";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4682 del 17/10/2007, e in particolare il capitolo 10.2, prevede, per quanto riguarda la coerenza con l'Organizzazione Comune di Mercato del settore dello zucchero, che il PSR non intervenga per le misure e/o tipologie di interventi previste all'interno del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero

VISTA la propria deliberazione n. 199 del 12 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il documento attuativo ed il primo bando generale del PSR;

VISTO il parere positivo n. 512 del 01.07.2008, espresso all'unanimità, della competente Commissione consiliare permanente al testo della DGR CR n. 68 del 6 giugno 2008, , come previsto dall'articolo 37 della Legge regionale 8 gennaio 1991;

VISTA la deliberazione del 15 luglio 2008, .n° 1935 "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarofero in applicazione dell'art. 6 Reg (CE) n. 320/06. Approvazione Piano di azione regionale e apertura termini del bando di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici"

VISTA la deliberazione del 16 settembre 2008, n° 2444 "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006. Piano d'azione regionale. Integrazione della definizione di "beneficiario" e proroga dei termini di presentazione delle domande di cui alla DGR 16 luglio 2008, n. 1935".

VISTA la deliberazione del 14 ottobre 2008, n° 2903 "DGR 16 luglio 2008, n. 1935 e DGR 16 settembre 2008, n. 2444. Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006. Piano d'azione regionale. Modifiche e precisazioni".

VISTA la deliberazione del 18 novembre 2008, n. 3368 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Primo bando generale di presentazione delle domande PSR - Misure 121, 123 e 311 az. 3. Precisazioni e disposizioni applicative".

VISTA la deliberazione del 16 dicembre 2008, n. 3923 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e DGR 15 luglio 2008, n. 1935. Modifiche applicative e proroghe termini".

VISTO il verbale della riunione tecnica del 6 giugno 2008 presso il MIPAAF - Dipartimento delle politiche di Sviluppo Economico e Rurale allegato alla nota SVIRIS 0003922.17-06-2008

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, - SVIRIS-AOO SVIRIS n. 0000547-12/01/2009-;

VISTI i decreti del Dirigente - Area Autorizzazione - di Avepa n. 79, 80 e 81 del 13 gennaio 2009;

RITENUTO altresì di dover definire le procedure generali di applicazione del Piano di Azione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni, e di demandare all'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, la definizione, a livello operativo, degli indirizzi procedurali dettagliati;

CONSIDERATA l'opportunità di non procedere alla riapertura della misura 123 in quanto risulterebbe non coerente il sostegno alla realizzazione di impianti di essicazione e stoccaggio di cereali presso il primo trasformatore, con la intervenuta evoluzione del quadro economico e produttivo e con la conseguente revisione del progetto di riconversione dello stabilimento di Porto Viro (Loreo) in impianto per la produzione di bioetanolo ;

RITENUTO inoltre di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto per le misure 121 e 311, azione 3, con le medesime modalità previste dal Piano di Azione regionale approvato con DGR 1935 del 15 luglio 2008 e s.m.i., stabilendo che le stesse possano essere presentate all'AVEPA, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURV.]

delibera

  1. di approvare, in attuazione del Reg. CE 320/2006 (art. 6) e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006), le integrazioni apportate al "Piano di Azione regionale", già approvato con deliberazione del 15 luglio 2008, .n° 1935, ; riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui vengono indicati gli interventi previsti in Regione Veneto e le modalità operative per l'attuazione e il finanziamento degli interventi stessi;
  2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto per le misure 121 e 311, azione 3, con le medesime modalità previste dal Piano di Azione regionale, di cui al precedente punto 1, stabilendo che le stesse possano essere presentate all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURV.
  3. di demandare all' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, la definizione, a livello operativo, degli indirizzi procedurali di dettaglio per il trattamento, l'istruttoria e il pagamento delle domande di aiuto di cui al precedente punto 2;
  4. di trasmettere la presente deliberazione con l'allegato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali affinché questo atto, insieme agli altri atti adottati dalle Regioni interessate, vada a costituire parte integrante del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006).


(seguono allegati)

135_AllegatoA_213047.pdf

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