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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 03 febbraio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4203 del 30 dicembre 2008

legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferiscono quanto segue.

La disciplina delle terme e, più precisamente, la prestazione di cure negli stabilimenti termali è disciplinata da fonti normative che intrecciano materie diverse, che vanno dalla disciplina dell'attività sanitaria alla tutela delle risorse termali derivanti dallo sfruttamento minerario.

In tal senso, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 43 "Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie" individua, in materia, la competenza della legislazione regionale con riferimento alle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali che le stesse debbono avere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Con l'introduzione del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, il rapporto tra stabilimenti termali e SSR per la prestazione di cure termali, è caratterizzato dagli istituti dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, quali presupposti necessari per l'eventuale conclusione di accordi contrattuali con l'Azienda ULSS, finalizzati alla prestazione di cure.

Per il riordino del settore termale, è stata approvata la legge n. 323 del 2000 che, all' art. 3, prevede l'erogazione delle cure termali negli stabilimenti delle aziende termali che:

  • risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali etc. le cui proprietà terapeutiche siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 lett. t) della legge 833/1978 e 119 comma 1 lett. d) del d.lgs. 112/1998;
  • sono in possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge 833/1978;
  • rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

A livello regionale è intervenuta, quale legislazione di attuazione del d.lgs. 502/1992, la legge 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali".

I provvedimenti regionali attuativi che si sono succeduti e hanno inciso sulla procedura inerente l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento degli stabilimenti termali sono i seguenti:

  • dgr 6 agosto 2004 n. 2496 che ha approvato i primi requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture termali;
  • dgr 6 agosto 2004 n. 2501 nella quale, per l'appunto, si precisa che la disciplina attuativa della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (classificazione delle strutture, procedure, requisiti di autorizzazione generali e specifici) "coinvolge necessariamente anche gli stabilimenti termali quali strutture che erogano prestazioni sanitarie di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (assistenza termale)"; nella classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali approvata in allegato al provvedimento si contemplano, nell'ambito "dell'assistenza specialistica ambulatoriale", anche gli "stabilimenti di cure termali" (cod. B7) definiti "strutture che erogano prestazioni di assistenza termale per finalità terapeutiche di patologie specificamente individuate ai sensi di legge...";
  • dgr 31 luglio 2007 n. 2417, che definisce i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e i requisiti di accreditamento degli stabilimenti termali;
  • dgr 11 dicembre 2007, n. 3945, che ribadisce la procedura di cui alla 2417/2007 e rinvia i termini per la presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali al 31 dicembre 2008.

Nell'ambito di tali provvedimenti regionali, le procedure inerenti gli stabilimenti termali sono attualmente caratterizzate dal seguente riparto di competenze:

  • autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale: competenza della Giunta regionale, previa istruttoria della Direzione Geologia, secondo quanto previsto dalle delibere di Giunta regionale 2417/07 e 3945/2007;
  • accreditamento istituzionale: competenza della Giunta regionale, come stabilito dalla citata LR. 22/2002 e dalla disciplina attuativa di cui alle 2501/04 e 2417/2007, su istruttoria della competente Direzione della Segreteria sanità e sociale.

Dalle principali norme di riferimento si evince che gli stabilimenti di cure termali possono svolgere attività di "assistenza specialistica ambulatoriale" e quindi essere soggetti erogatori di prestazioni di assistenza termale, per finalità terapeutiche di patologie specificamente individuate ai sensi di legge.

In aderenza a tale visione unitaria data al concetto di stabilimento termale, anche il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiamato ad esprimersi sulle modalità di applicazione della l.r. 22/2002, con sentenza n. 3127/08 del 19.6.2008, ha ribadito che "l'attrazione del settore termale all'ambito sanitario discende direttamente dalla natura delle prestazioni erogate, le quali implicano che l'attività svolta dagli stabilimenti termali debba essere ricompresa e coordinata con la normativa nazionale e regionale in materia e, da ultimo, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, che ha dettato le norme generali relative all'autorizzazione e all'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, socio-assistenziali e sociali".

Con la medesima pronuncia, il TAR, ispirato da un'esigenza di piena aderenza alle formulazioni del dettato legislativo, pur avallando la scelta adottata dalla Regione Veneto di assoggettare anche gli stabilimenti termali ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento prescritti, ha posto alcuni rilievi sulle modalità procedurali approvate per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per la conferma dell'accreditamento dei medesimi.

In tale quadro, chiarito ulteriormente che gli stabilimenti termali sono erogatori di prestazioni sanitarie rientranti nella classificazione della specialistica ambulatoriale (in quanto erogano prestazioni non riconducibili alle prestazioni di ricovero né a quelle residenziali), si rende necessario rivedere i citati provvedimenti attuativi della lr 22/02 riferiti a dette strutture, sia sotto il profilo della competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, sia sotto il profilo delle modalità procedurali previste per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per la conferma dell'accreditamento.

Sotto il primo profilo, alla luce di quanto sopra e della visione unitaria ribadita dalla pronuncia del TAR Veneto sul concetto di stabilimento termale, si propone di modificare la previsione della competenza attualmente prevista dalle delibere di Giunta regionale n. 2417/07 e 3945/2007 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di ricondurre detta competenza in capo al comune in cui ha sede lo stabilimento, in aderenza alla LR 22/2002, art. 6 comma 2, che disciplina appunto l'autorizzazione all'esercizio di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale competenza vede immutato il suo presupposto e cioè il rilascio dell'atto valido per lo sfruttamento delle acque (concessione mineraria) a cura della Giunta regionale, su istruttoria della competente Direzione della Segreteria regionale all'ambiente e al territorio, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia, e, in particolare, della l. 383/2000, della lr 40/1989, del Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT).

Sotto il secondo profilo qui in esame, in attuazione degli assunti della sentenza del TAR Veneto 3127/08 in merito alle strutture già titolari di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento, si propone di rivedere la procedura delineata nelle deliberazioni regionali 2501/04 e 2417/07 citate, nella parte in cui "è stata prevista la necessità di ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio secondo modalità procedimentali difformi da quelle previste dalla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, richiedendo la presentazione di una nuova domanda e la necessità di un provvedimento espresso" e nella parte in cui " è stata prevista la necessità di presentare una nuova istanza di accreditamento a seguito del mutamento dei requisiti richiesti, e successivamente al triennio con le medesime procedure del primo accreditamento, con conseguente recupero delle somme corrisposte a decorrere dalla domanda di accreditamento in caso di mancata conferma, in modo difforme da quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, che sul punto, fermo restando l'obbligo per gli interessati di adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti, contemplano poteri di verifica, controllo e sanzione e non forme di decadenza automatica e periodica dell'accreditamento".

Si propone, alla luce di detti rilievi, di articolare nel modo seguente i procedimenti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e la conferma dell' accreditamento di strutture già autorizzate e accreditate, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dalle deliberazioni n. 2501/2004, n. 2417/2007, n. 3945/2007:

  1. per gli stabilimenti termali autorizzati ed in esercizio rimangono valide, anche per le finalità della l.r. 22/2002, le autorizzazioni regionali già rilasciate;
  2. entro la data del 30.06.09, le strutture interessate dovranno presentare al competente comune l'autovalutazione attestante l'avvenuto adeguamento o, in mancanza, il piano di adeguamento ai nuovi requisiti prescritti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, mediante la compilazione delle liste di verifica secondo il modello approvato con le 2501/04 e 2417/07;
  3. successivamente a tale data, il Comune competente attiva le relative verifiche e, con riferimento ad eventuali non rispondenze riscontrate, adotta le procedure di cui all'art. 11 comma 3 della l.r. 22/02 e, quindi "contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di gravi e reiterate infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.";
  4. per gli stabilimenti termali già accreditati, non è necessario produrre nuova istanza volta alla conferma dell'accreditamento, ma è sufficiente presentare alla Regione l'autovalutazione attestante l'avvenuto adeguamento o, in mancanza, il piano di adeguamento ai nuovi requisiti prescritti per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali nell'ambito degli stabilimenti termali, mediante la compilazione delle liste di verifica secondo il modello approvato con le 2501/04 e 2417/07;
  5. la Regione attiva le verifiche relative al rispetto dei requisiti prescritti l'accreditamento e, con riferimento a eventuali non rispondenze riscontrate, adotta la procedura di cui all'art. 20 comma 2 della l.r. 22/02 e, quindi "Qualora...si verifichino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.";
  6. in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento, le somme corrisposte dall'ULSS competente dovranno essere recuperate a far data dall'avvenuta conoscenza dei relativi provvedimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE 

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 323 del 2000;

Viste la l.r. 10.10.1989, n. 40 e la l.r. 16.8.2002, n. 22;

Visto il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980;

Viste le proprie deliberazioni n. 2501, del 6.8.2004, n. 2417 del 31.07.2007 e n. 3945 del 11.12.2007;

Vista la nota n. 198468/57.02 del 14.4.2008 della Direzione Geologia e Attività Estrattive;

Vista la sentenza del TAR del Veneto n. 3127/08 del 19.6.2008;]

delibera

  1. di disporre, per quanto delineato in premessa e qui richiamato, che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale sia di competenza del comune nel quale ha sede lo stabilimento termale;
  2. di approvare, l'articolazione dei procedimenti per la conferma delle autorizzazioni ed esercizio degli stabilimenti termali nonché per la conferma dell'accreditamento dei medesimi, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dalle delibere di Giunta regionale n. 2501/2004, n. 2417/2007, n. 3945/2007 così come indicata nelle premesse e con le motivazioni ivi richiamate;
  3. di dare atto che le delibere parzialmente modificate con il presente provvedimento rimangono in vigore nelle parti con esso compatibili;
  4. di disporre la trasmissione del presente atto ai Comuni.


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