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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4203 del 30 dicembre 2008
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferiscono quanto segue.
La disciplina delle terme e, più precisamente, la prestazione di cure negli stabilimenti termali è disciplinata da fonti normative che intrecciano materie diverse, che vanno dalla disciplina dell'attività sanitaria alla tutela delle risorse termali derivanti dallo sfruttamento minerario.
In tal senso, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 43 "Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie" individua, in materia, la competenza della legislazione regionale con riferimento alle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali che le stesse debbono avere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
Con l'introduzione del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, il rapporto tra stabilimenti termali e SSR per la prestazione di cure termali, è caratterizzato dagli istituti dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, quali presupposti necessari per l'eventuale conclusione di accordi contrattuali con l'Azienda ULSS, finalizzati alla prestazione di cure.
Per il riordino del settore termale, è stata approvata la legge n. 323 del 2000 che, all' art. 3, prevede l'erogazione delle cure termali negli stabilimenti delle aziende termali che:
A livello regionale è intervenuta, quale legislazione di attuazione del d.lgs. 502/1992, la legge 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali".
I provvedimenti regionali attuativi che si sono succeduti e hanno inciso sulla procedura inerente l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento degli stabilimenti termali sono i seguenti:
Nell'ambito di tali provvedimenti regionali, le procedure inerenti gli stabilimenti termali sono attualmente caratterizzate dal seguente riparto di competenze:
Dalle principali norme di riferimento si evince che gli stabilimenti di cure termali possono svolgere attività di "assistenza specialistica ambulatoriale" e quindi essere soggetti erogatori di prestazioni di assistenza termale, per finalità terapeutiche di patologie specificamente individuate ai sensi di legge.
In aderenza a tale visione unitaria data al concetto di stabilimento termale, anche il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiamato ad esprimersi sulle modalità di applicazione della l.r. 22/2002, con sentenza n. 3127/08 del 19.6.2008, ha ribadito che "l'attrazione del settore termale all'ambito sanitario discende direttamente dalla natura delle prestazioni erogate, le quali implicano che l'attività svolta dagli stabilimenti termali debba essere ricompresa e coordinata con la normativa nazionale e regionale in materia e, da ultimo, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, che ha dettato le norme generali relative all'autorizzazione e all'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, socio-assistenziali e sociali".
Con la medesima pronuncia, il TAR, ispirato da un'esigenza di piena aderenza alle formulazioni del dettato legislativo, pur avallando la scelta adottata dalla Regione Veneto di assoggettare anche gli stabilimenti termali ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento prescritti, ha posto alcuni rilievi sulle modalità procedurali approvate per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per la conferma dell'accreditamento dei medesimi.
In tale quadro, chiarito ulteriormente che gli stabilimenti termali sono erogatori di prestazioni sanitarie rientranti nella classificazione della specialistica ambulatoriale (in quanto erogano prestazioni non riconducibili alle prestazioni di ricovero né a quelle residenziali), si rende necessario rivedere i citati provvedimenti attuativi della lr 22/02 riferiti a dette strutture, sia sotto il profilo della competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, sia sotto il profilo delle modalità procedurali previste per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per la conferma dell'accreditamento.
Sotto il primo profilo, alla luce di quanto sopra e della visione unitaria ribadita dalla pronuncia del TAR Veneto sul concetto di stabilimento termale, si propone di modificare la previsione della competenza attualmente prevista dalle delibere di Giunta regionale n. 2417/07 e 3945/2007 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di ricondurre detta competenza in capo al comune in cui ha sede lo stabilimento, in aderenza alla LR 22/2002, art. 6 comma 2, che disciplina appunto l'autorizzazione all'esercizio di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale competenza vede immutato il suo presupposto e cioè il rilascio dell'atto valido per lo sfruttamento delle acque (concessione mineraria) a cura della Giunta regionale, su istruttoria della competente Direzione della Segreteria regionale all'ambiente e al territorio, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia, e, in particolare, della l. 383/2000, della lr 40/1989, del Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT).
Sotto il secondo profilo qui in esame, in attuazione degli assunti della sentenza del TAR Veneto 3127/08 in merito alle strutture già titolari di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento, si propone di rivedere la procedura delineata nelle deliberazioni regionali 2501/04 e 2417/07 citate, nella parte in cui "è stata prevista la necessità di ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio secondo modalità procedimentali difformi da quelle previste dalla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, richiedendo la presentazione di una nuova domanda e la necessità di un provvedimento espresso" e nella parte in cui " è stata prevista la necessità di presentare una nuova istanza di accreditamento a seguito del mutamento dei requisiti richiesti, e successivamente al triennio con le medesime procedure del primo accreditamento, con conseguente recupero delle somme corrisposte a decorrere dalla domanda di accreditamento in caso di mancata conferma, in modo difforme da quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, che sul punto, fermo restando l'obbligo per gli interessati di adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti, contemplano poteri di verifica, controllo e sanzione e non forme di decadenza automatica e periodica dell'accreditamento".
Si propone, alla luce di detti rilievi, di articolare nel modo seguente i procedimenti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e la conferma dell' accreditamento di strutture già autorizzate e accreditate, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dalle deliberazioni n. 2501/2004, n. 2417/2007, n. 3945/2007:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge n. 323 del 2000;
Viste la l.r. 10.10.1989, n. 40 e la l.r. 16.8.2002, n. 22;
Visto il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980;
Viste le proprie deliberazioni n. 2501, del 6.8.2004, n. 2417 del 31.07.2007 e n. 3945 del 11.12.2007;
Vista la nota n. 198468/57.02 del 14.4.2008 della Direzione Geologia e Attività Estrattive;
Vista la sentenza del TAR del Veneto n. 3127/08 del 19.6.2008;]
delibera
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