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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 27 gennaio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4197 del 30 dicembre 2008

L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I della L.R. 22/2002.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

La legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha disciplinato, tra l'altro, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 ter del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 502, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno.

Con D.G.R. 16 agosto 2004 n. 2501 e successivi provvedimenti di integrazione e modificazione, la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge regionale ed ha disciplinato la classificazione delle strutture, i requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/02.

L'iter procedurale diretto alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno ai sensi della L.R. 16 22/2002, è alla sua prima attuazione.

Dall'approvazione dei requisiti di cui alla D.G.R. 2501/04 e successive modifiche intervenute ad oggi, sono entrati in vigore, fra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

  • D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  • D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" inerente le costruzioni edificate in zona sismica;
  • L.R. 12 luglio 2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

La suddetta normativa, soggetta a costante evoluzione, comporta la necessità di un periodico aggiornamento del Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 approvato con D.G.R. 2501/2004 e l'ulteriore necessità per l'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di analizzare in modo coordinato e multidisciplinare, alla luce della normativa vigente, le risultanze dei rapporti di verifica redatti dall'A.R.S.S., in particolare per le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero, al fine di formulare le conseguenti proposte di prescrizioni.

Va ora considerato che con D.G.R. del 6 agosto 2008 n. 1455, la Regione ha istituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) con "il compito di supportare l'organo di governo regionale nella scelta dei progetti di investimento in edilizia e in attrezzature da avviare a realizzazione e di quelli eventualmente ammissibili a contributo regionale e/o nella segnalazione di quei progetti ammissibili ai finanziamenti di leggi speciali o di finanza straordinaria che dovessero rendersi disponibili, ovvero per adeguare la programmazione regionale stessa".

La composizione della CRITE racchiude tutte le professionalità utili all'analisi tecnica congiunta delle risultanze dei rapporti di verifica citati, in quanto è composta dalle seguenti strutture regionali: Segretario Regionale Sanità e Sociale con funzione di coordinamento, Direzione Piani e programmi Socio Sanitari, Direzione Servizi Sanitari, Direzione Servizi Sociali, Direzione Risorse Socio Sanitarie, Direzione Prevenzione, Direzione Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale, Direzione Edilizia a Finalità Collettive, Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, Direzione Regionale Bilancio e Finanza.

Si ritiene opportuno, quindi, nella fase di prima attuazione della procedura di autorizzazione delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I, art. 5, comma 1 della L.R. 22/2002, avvalersi della CRITE per:

  • l'analisi e coordinata e multidisciplinare dei rapporti di verifica redatti dall'A.R.S.S. ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L.R. 22/02 e la definizione dei necessari elementi di raccordo tra le risultanze dei medesimi e la normativa vigente, al fine di garantire attualità alle valutazioni svolte nei rapporti citati;
  • la formulazione delle conseguenti proposte di prescrizione, con l'indicazione di priorità, tempi, modi ed entità delle risorse economiche necessari per gli eventuali piani di adeguamento, in modo da garantire continuità all'erogazione del servizio sanitario offerto dalle strutture verificate, anche alla luce di eventuali evidenze e documenti prodotti dalle strutture sanitarie interessate.

Si propone che il Segretario della Segreteria Sanità e Sociale rilasci i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I della L.R. 22/2002 sulla base delle valutazioni tecniche della CRITE e individui, altresì, le modalità e i termini per verificare, successivamente, l'effettiva ottemperanza alle eventuali prescrizioni.

Si ritiene opportuno, inoltre, dopo la verifica dell'effettiva ottemperanza alle eventuali prescrizioni, avvalersi della CRITE per la formulazione delle proposte sui provvedimenti da assumere in relazione al mancato o insufficiente adempimento alle prescrizioni o ai piani di adeguamento, nonché in relazione ad eventuali irregolarità riscontrate.

Si propone, inoltre, che L'ARSS, nell'attività di periodico aggiornamento, tenga conto anche delle valutazioni proposte dalla CRITE nella formulazione delle future proposte di aggiornamento del manuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la D.G.R. del 6 agosto 2004, n. 2501 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la D.G.R. del 6 agosto 2008 n. 1455 «Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della: ''Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia - (Crite) e approvazione dei: ''Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imagin. clinico nella Regione Veneto»;]

delibera

1.      di integrare, secondo quanto delineato in premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie come definito al successivo punto 2 del presente dispositivo;

2.      di affidare alla CRITE, in sede di prima applicazione della procedura di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di ricovero di cui al titolo II, capo I della L.R. 22/2002, le seguenti funzioni:

-          l'analisi e coordinata e multidisciplinare dei rapporti di verifica redatti dall'A.R.S.S. ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L.R. 22/02 e la definizione dei necessari elementi di raccordo tra le risultanze dei medesimi e la normativa vigente, al fine di garantire attualità alle valutazioni svolte nei rapporti citati;

-          la formulazione delle conseguenti proposte di prescrizione, con l'indicazione di priorità, tempi, modi ed entità delle risorse economiche necessari per gli eventuali piani di adeguamento, in modo da garantire continuità all'erogazione del servizio sanitario offerto dalle strutture verificate, anche alla luce di eventuali evidenze e documenti prodotti dalle strutture sanitarie interessate.

3.      di disporre che, sulla base delle proposte della CRITE, il Segretario della Segreteria Sanità e Sociale rilasci i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I, nonché di quelle elencate all'art. 5 comma 1, della L.R. 22/2002 e individui, altresì, le modalità per verificare, successivamente, l'effettiva ottemperanza alle eventuali prescrizioni.

4.      di disporre che, dopo la verifica dell'effettiva ottemperanza alle eventuali prescrizioni, la CRITE formuli proposte sui provvedimenti da assumere in relazione al mancato o insufficiente adempimento alle prescrizioni o ai piani di adeguamento, nonché in relazione ad eventuali irregolarità riscontrate;

5.      di disporre che, nella predisposizione delle proposte di aggiornamento del manuale di attuazione della L.R. 22/02, l'ARSS tenga conto anche dele risultanze delle analisi condotte dalla CRITE.


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