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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 27 gennaio 2009


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4241 del 30 dicembre 2008

Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

"La direttiva 79/409/CEE prevede all'art. 4 che gli Stati membri classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I alla stessa direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente, adottando misure idonee a prevenire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni che abbiano conseguenze significative dannose agli stessi uccelli.

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede che i citati obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE siano sostituiti da quelli derivanti dall'art. 6 della stessa direttiva "Habitat" riferiti ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e riguardanti l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui le zone sono state designate. Tali obblighi devono essere osservati dall'entrata in vigore della direttiva o dalla classificazione o riconoscimento a livello nazionale delle diverse Zone di Protezione Speciale.

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 120/2003, riguardante il recepimento nella legislazione italiana della direttiva "Habitat", stabilisce conseguentemente che per le ZPS le Regioni adottino le necessarie misure di conservazione comprendenti gli occorrenti Piani di gestione (art. 4).

Il Piano di gestione è considerato uno degli strumenti fondamentali di attuazione degli obiettivi di tutela delle biodiversità, atto a soddisfare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, e a contemperare le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale.

In accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 357/97 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000", la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2371 del 27.7.2006 ha adottato le misure di conservazione per 67 Zone di Protezione Speciale.

Con tale deliberazione, i cui contenuti sono divenuti parte integrante del Piano Faunistico venatorio, approvato con Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, ed a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 441/07, sono state, altresì, individuate 35 ZPS, le cui misure di conservazione prevedono l'approvazione di specifici Piani di gestione. Precisamente devono essere elaborati 27 piani di gestione, alcuni dei quali interessano più ZPS.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 4572 del 28.12.2007 sono stati individuati, tra le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, gli enti cui affidare la redazione di ciascun Piano di gestione per le ZPS indicate, con l'eccezione di quelli relativi alla Laguna di Venezia, ai boschi planiziali e alle valli del Veneto orientale e alla Foce del Tagliamento, alla cui elaborazione provvede direttamente la Regione.

Con il provvedimento sopracitato e con la deliberazione di G.R. n. 567 dell'11.3.2008, la Regione ha individuato i fondi, in parte regionali ed in parte privati, necessari a finanziare la redazione dei Piani di gestione. Successivamente ha avuto luogo la stipula di specifiche convenzioni tra la Regione e i vari soggetti incaricati della redazione dei piani di gestione, con assunzione reciproca di obblighi e impegni.

In tale processo in cui la Regione svolge il ruolo di programmazione e di indirizzo delle attività di formazione dei Piani di gestione e di verifica sulla loro corretta redazione e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di tutela prefissati, la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ha il compito di assicurare il coordinamento tecnico, da attuarsi anche mediante la predisposizione di atti ed indirizzi volti a garantire criteri uniformi nel metodo di elaborazione dei Piani di gestione e conformi alle codifiche comunitarie.

In relazione al compito assegnato, la struttura regionale competente ha predisposto un elaborato denominato "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", presentato agli enti incaricati della redazione dei Piani di gestione in occasione di un incontro tenutosi presso la sede degli uffici regionali in data 8.9.2008.

Tale elaborato, allegato al presente provvedimento nella sua redazione definitiva (Allegato A), contiene le direttive per la corretta e uniforme elaborazione dei Piani di gestione.

Il rispetto delle "Indicazioni Operative" nella redazione dei Piani di gestione sarà verificato dalla Regione, cui spetta l'approvazione degli stessi, considerando le medesime quale ulteriore parametro di valutazione della corretta elaborazione dei piani, ad integrazione delle disposizioni contenute nella normativa statale vigente (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 contenente le "Linee Guida per la Gestione dei siti di Natura 2000") per gli aspetti tecnici o pratici da questa non trattati o approfonditi, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto approvato dallo stesso Ministero in data 17.10.2007, avente ad oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS".

Il Piano di gestione, elaborato nel rispetto delle predette norme, si caratterizza per essere direttamente connesso e necessario alla conservazione dei siti di Rete Natura 2000, ed ha come primario e unico obiettivo la conservazione e la gestione del sito cui si riferisce. Come tale è da considerarsi escluso, anche per quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 357/97, dalla procedura per la valutazione di incidenza.

Durante lo svolgimento dell'attività amministrativa regionale, sopra descritta, volta a dare concreto avvio alla formazione dei Piani di gestione per le ZPS, è stata approvata la Legge regionale 26.6.08 n.4, entrata in vigore il 2 luglio 2008, il cui articolo 18 prevede che la Giunta Regionale definisca, in attesa di un'organica disciplina legislativa regionale in materia di tutela della biodiversità: le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei Piani di gestione da parte delle Province, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree Naturali protette, quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il Piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi. Su tale articolo è pendente il ricorso ex articolo 127 della Costituzione promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione. In proposito la Giunta Regionale con deliberazione n. 2487 del 16.09.08 di ratifica del Decreto del Presidente della G.R. n. 226 del 20.08.08 ha disposto la costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale.

La concreta attuazione delle disposizioni legislative citate ha pertanto richiesto l'individuazione e la puntuale definizione delle procedure di formazione e approvazione del Piano di gestione. A tal fine l'Allegato B alla presente contiene: il quadro normativo di riferimento delle disposizioni concernenti:

-         il procedimento di formazione, approvazione e variazione del Piano di gestione sia nel caso in cui la competenza sia affidata a Province, Comunità Montane e Enti gestori delle aree protette, sia nel caso in cui la competenza sia affidata alla Regione o all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;

-         l'efficacia del Piano di gestione;

-         le misure di salvaguardia del Piano;

-         l'esercizio delle funzioni sostitutive da parte della Regione in caso di inerzia nel compimento di atti da parte di Province, Comunità Montane ed Enti gestori delle aree naturali protette.

Gli elaborati contenenti le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" e le "Disposizioni concernenti le procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000", rispettivamente contenuti nell'Allegato A e nell'Allegato B, devono essere osservati nel procedimento per la formazione dei Piani di gestione previsti dalle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale. Analogamente dovranno essere osservati nella formazione dei Piani di Gestione previsti dalle misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, successivamente alla loro designazione, allo stato attuale non ancora avvenuta nel Veneto.

Al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 3766 del 21.12.2001, è affidato il compito di promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità stabilite con il presente atto. A tale organo spetta inoltre lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connessi alle procedure di formazione ed approvazione dei Piani di Gestione, come individuati nell'Allegato B."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;

VISTA la D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441;

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572;

VISTA la D.G.R. 11 marzo 2008, n. 567;

VISTO l'articolo 18 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4.]

delibera

1)    di approvare, per quanto riportato nelle premesse del presente atto, l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", contenuto nell'Allegato A;

2)    di dare atto che i Piani di Gestione previsti per i siti della rete Natura 2000 dovranno essere redatti nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 contenente le "Linee Guida per la Gestione dei siti di Natura 2000", di quello dello stesso Ministero, approvato in data 17.10.2007, avente ad oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS", delle "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", contenute nell'Allegato A;

3)    di approvare, per quanto riportato nelle premesse del presente atto, l'elaborato contenente le "Disposizioni concernenti le procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000", contenuto nell'Allegato B e riguardanti: le procedure di formazione, approvazione e variazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000;

4)    di incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000 allo svolgimento dei compiti e funzioni connessi alla procedure di formazione ed approvazione dei Piani di Gestione, come individuati nell'Allegato B;

5)    di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti incaricati della redazione dei Piani di gestione con deliberazione di G.R. n. 4572 del 28.12.07.


(seguono allegati)

4241_AllegatoA_212356.pdf
4241_AllegatoB_212356.pdf

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