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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 16 gennaio 2009


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4119 del 30 dicembre 2008

Dimensionamento e nuova offerta scolastica. Anno scolastico 2009-2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La problematica del dimensionamento della rete scolastica assume, oggi più che mai, un rilievo centrale per la costruzione di un sistema realmente in grado di garantire apprezzabili livelli qualitativi nell'erogazione del servizio scolastico. La funzione qualitativa di questa operazione, collegata alla realtà socio-economica di un territorio, di cui deve cercare di interpretare i bisogni, anche di lungo periodo, può essere colta anche nella terminologia adoperata dal legislatore, laddove, volendoci soffermare su una delle competenze di maggiore impatto delle Regioni, l'art. 138, comma 1, lettera c), del D.lgs 112/98 parla di "suddivisione, anche sulla base delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa": il riferimento, quindi, non è più ai tradizionali bacini di utenza, ma ad un concetto più ampio e pervasivo che postula un'integrazione del sistema formativo con le politiche di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento.

Tali ambiti sono dunque le unità territoriali di riferimento per la programmazione della rete delle istituzioni scolastiche autonome e delle azioni volte all'ottimizzazione del servizio. E' stato quindi delineato un modello di "governance" policentrico che ha individuato più soggetti e versanti di riferimento, attribuendo ad essi compiti e funzioni specifici che devono però essere esercitati avendo come parole d'ordine ispiratrici sinergia, collaborazione, cooperazione.

Secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 18.06.1998, n. 233, che costituisce, ancora oggi, il riferimento normativo più importante in materia, il dimensionamento della rete scolastica risponde alla triplice esigenza di:

1.       garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, assicurando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione;

2.       inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione;

3.       assicurare alle scuole la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli Enti locali e le altre istituzioni operanti nel territorio che rappresentano i naturali interlocutori della scuola di oggi. Leistituzioni scolastiche hanno conosciuto negli ultimi anni profonde trasformazioni: dalla scuola come "centro di ricerca" alla "scuola dei progetti", dalla "scuola come progetto" al "progetto - scuola". Sul piano strettamente didattico si è passati dalla "scuola del programma" (che aveva un modello didattico generale, uguale e valido per tutte le scuole) alla "scuola della programmazione" (come strumento d'interpretazione e d'adattamento alle situazioni delle diverse scuole) ed infine alla "scuola della progettazione"(caratterizzata dall'autonomia delle scuole e che attribuisce ai docenti capacità progettuale nella definizione dei curricoli). In seguito a questi cambiamenti pedagogico - istituzionali le realtà scolastiche risultano più complesse e più articolate, con caratteristiche che accentuano la cultura della flessibilità, della ricerca e dell'autonomia. Con la costituzione degli "istituti comprensivi", che ormai rappresentano la tipologia organizzativa più diffusa nel panorama scolastico nazionale, il progetto educativo si sviluppa longitudinalmente dalla scuola dell'infanzia, all'elementare e alla media, secondo linee organiche e unitarie.

Dalla messa a punto e dall'approvazione del Primo Piano regionale di Dimensionamento, con cui è stata conferita l'autonomia alle scuole che avevano le caratteristiche prescritte dall'art. 2 del D.P.R. 233/98, la Regione, attuando una prassi concertativa ormai consolidata con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli Enti Locali, ha potuto procedere sulla via del rientro quasi generalizzato nei parametri imposti dal D.P.R. 233/98 (solo l'8% delle nostre istituzioni scolastiche è costituito in deroga, e questo tenendo conto del fatto che una parte significativa del territorio regionale è montuoso, oppure, per varie situazioni socio-ambientali, isolato o in situazione di criticità), assecondare il cambiamento richiesto dalle mutate situazioni socio-economiche, tenendo però conto anche delle eventuali implicazioni collegate con l'imminente riforma degli Ordinamenti scolastici, che imporrebbe di non ampliare gli attuali percorsi formativi nelle more della riorganizzazione degli stessi.

Con DGR 8 aprile 2008, n. 766 tuttavia la Regione ha dato atto che, benché l'attuazione della riforma della scuola - specie della secondaria di secondo grado - tardasse a concretizzarsi nelle sue linee definitive, non fosse più procrastinabile una revisione del Primo Piano regionale di Dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa. E' stato quindi costituito un Gruppo di lavoro per stabilire i criteri generali a cui la revisione del Primo Piano regionale di Dimensionamento dovrà ispirarsi: criteri per la definizione delle unità territoriali di programmazione della rete scolastica, standard dimensionali, criteri generali e preferenziali per l'attivazione di nuovi indirizzi, modalità secondo le quali gli Enti locali provvedono, nell'ambito delle loro competenze, alla revisione complessiva dell'organizzazione della rete scolastica e alla formazione dei nuovi piani dell'offerta formativa da sottoporre all'approvazione della Regione.

Questo nella consapevolezza che lo Stato, in virtù dell'art. 137 del D.Lgs. 112/1998, può influenzare pesantemente l'esercizio delle competenze degli Enti locali in materia, tenuto conto che il massimo di istituzioni scolastiche autonome non può superare la dotazione organica regionale dei dirigenti scolastici fissata con decreto ministeriale 21.11.2003, n. 86 e 28 luglio 2004 (in G.U. 5 ottobre 2004, n. 234).

Contemporaneamente, per non bloccare il sistema, con DGR 8 agosto 2008, n. 2337, sono state approvate per l'anno scolastico 2009-2010 delle Linee guida che forniscono indicazioni sulla effettuabilità delle operazioni comunque incidenti sulla preesistente configurazione della rete scolastica, con particolare riguardo alle attività relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché alla costituzione e soppressione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni ed alle istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse.

In proposito è stata ribadita la necessità che gli Enti competenti, nella valutazione di merito relativa all'effettiva sussistenza dei necessari presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti, tengano conto del fatto che la concreta fattibilità delle operazioni effettuabili rimane comunque subordinata all'effettiva sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla vigente normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del necessario numero di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti locali rispettivamente competenti, alla disponibilità di locali idonei e, soprattutto, alla stretta osservanza dei limiti imposti dalle disposizioni dirette ad assicurare il rispetto dell'organico di diritto e delle situazioni di fatto concernenti le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Com'è noto il 7 ottobre 2008 scorso è entrato in vigore il Decreto legge n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, il cui art. 3, recita:

"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione dì appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica".

E'quindi venuto meno l'obbligo di intervenire entro il 30 novembre u.s. sui plessi con meno di 50 allievi. Rimane invece la necessità di provvedere - entro il 31 dicembre p.v. - all'accorpamento delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo che risultano sottodimensionate rispetto ai parametri fissati dal D.P.R. 233/1998 e non insistono in zone di montagna, in piccole isole o in realtà connotate da caratteristiche socio-economiche disagiate.

Al fine di dare in tempo utile e in modo concertato la migliore attuazione alle disposizioni di cui ai citati Decreti n. 112/2008 e n. 154/2008, la Regione ha messo a disposizione degli Enti Locali - per le necessarie valutazioni ed eventuali proposte alternative - le prospezioni e le ipotesi di ulteriore variazione della rete scolastica che l'Ufficio Scolastico Regionale ha elaborato, su richiesta del Ministero al fine di rientrare il più possibile nei parametri del D.P.R. 233/98.

La Regione, in considerazione del fatto che le Amministrazioni provinciali sono particolarmente vicine ai problemi del loro territorio, dispongono di un'ottica riferita ad un'area vasta e attuano una prassi procedurale ormai consolidata nel tempo in materia di dimensionamento e organizzazione della rete scolastica, ha acquisito la loro disponibilità a svolgere un ruolo di mediazione e coordinamento che consentisse di approvare entro il 31 dicembre p.v. le razionalizzazioni - peraltro modeste - a cui occorre pervenire.

Dal punto di vista procedurale, si è proposto che le Province seguissero il "modus operandi" descritto nelle "Linee - Guida" approvate con DGR 8 agosto 2008, n. 2337, in quanto appariva meglio rispondere alla necessità di ascoltare i bisogni del territorio.

La Provincia di Treviso, secondo quanto comunicato con nota 1 dicembre 2008, prot. n. 114509, ha ritenuto, per quanto attiene alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di non adottare l'iter procedurale suggerito, ma di esercitare il proprio ruolo di mediazione e di coordinamento convocando i Sindaci delle Amministrazioni interessate, illustrando, alla presenza del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, le ipotesi di aggregazione prospettate e valutando tutte le possibili migliori soluzioni.

Si sottopongono ora all'approvazione della Giunta regionale le variazioni che il territorio, nell'esercizio dei poteri conferiti dal D.lgs 112/1998, ritiene di dover apportare all'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa nel Veneto, secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta regionale con la citata DGR 2337/2008 e in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legge 154/2008, convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, come modificato in sede di conversione.

Gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica che tendono a generalizzare la creazione di istituzioni scolastiche autonome con un numero di allievi largamente superiore al parametro minimo e, per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, di istituti comprensivi sono evidenziati nell' Allegato A).

Occorre fare presente che, per quanto riguarda la riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Venezia, e, specificamente, dell'ambito n. 22 - Venezia Terraferma, Municipalità Mestre-Carpenedo e Municipalità Chirignago-Zelarino, è pervenuta da parte dello SNALS di Venezia, una nota, in data 29 dicembre 2008, prot. n. 353/7, con la quale vengono segnalate criticità sulle modalità di concertazione adottate dall'ente locale competente.

Poiché si ritiene che il successo di questi interventi sia legato al consenso dei soggetti coinvolti, si ritiene di sospendere la decisione in merito alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche dell'ambito n. 22, richiedendo al Comune di Venezia informazioni e un eventuale supplemento di istruttoria sulle modalità adottate per definire la proposta di accorpamento e verticalizzazione di cui sopra.

I nuovi indirizzi che si ritiene di attivare in modo da adeguare l'offerta del sistema regionale di istruzione ai bisogni del territorio e alle aspettative di studenti e famiglie sono descritti nell' Allegato B).

A tale proposito appare opportuno ricordare che il Ministero dell'Istruzione ha presentato ai sindacati e portata in Consiglio dei Ministri il 18 dicembre u.s. la riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado che, per quanto riguarda gli Istituti Tecnici e Professionali, ha veduto protagonista la Commissione education di Confindustria e che partirà dall'anno scolastico 2010/2011.

In Veneto opera già da tempo un tavolo tecnico in cui sono presenti la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e i Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici del Veneto, con la presenza propositiva del mondo imprenditoriale e, in particolare, della Confindustria del Veneto. Alcune di tali istituzioni hanno dato la loro disponibilità a costituire dei comitati tecnico-scientifici con il compito di elaborare l'offerta formativa delle scuole, definendo le "materie caratterizzanti" per le quali sarà determinante l'attività di laboratorio.

In ragione di questo, la Regione del Veneto intende provvedere, a partire dal gennaio prossimo, ad aprire un'interlocuzione con il territorio e con gli Istituti Tecnici, a esperire ogni possibile opportunità, sia a livello centrale, sia a livello locale, per avviare una riforma di tali ordini di scuole secondo i nuovi ordinamenti fin dall'anno scolastico 2009-2010 e a verificare che le nuove offerte formative, previste nell'Allegato B), siano compatibili con i nuovi ordinamenti.

In relazione a questo si propone di sospendere l'approvazione, con il presente atto, dell'istituzione, presso l'ITIS "E:Fermi" di Bassano del Grappa, del Liceo scientifico tecnologico - Articolazione Curricoli Brocca - Biologico, e, presso l'I.I.S. "Stefani" di Isola della Scala, dell'indirizzo Tecnico agrario (a San Pietro in Cariano, fraz. S. Floriano), in attesa di verificarne la compatibilità con i nuovi ordinamenti, alla luce dei Regolamenti riguardanti il secondo ciclo che il Ministero sta elaborando.

Il relatore segnala inoltre che l'Amministrazione provinciale di Vicenza, in forza delle competenze che le sono proprie, contro il parere favorevole espresso dalla Commissione d'ambito, ha deliberato di non attivare un Istituto Professionale Alberghiero a Vicenza, in attesa di verificare che esistano le condizioni perché un nuovo Istituto possa sopravvivere nel tempo e ritenendo comunque necessario preservare quello operante a Recoaro che rappresenta un polo di eccellenza. Avverso a tale decisione un gruppo di genitori hanno ritenuto di presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo regionale.

L'Allegato C) del presente atto evidenzia invece le Istituzioni scolastiche che, per numero di studenti iscritti, risultano difformi rispetto ai parametri fissati dal citato D.P.R. 233/1998, che, di conseguenza, secondo le prospezioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, avrebbero dovuto subire un accorpamento, ma che gli Enti locali competenti hanno ritenuto, con decisione specificamente motivata, di mantenere comunque nella loro condizione di autonomia.

A tale proposito, appare necessario segnalare, per la loro peculiarità, i casi che riguardano le Istituzioni scolastiche del primo ciclo del Comune di Chioggia (Ambito n. 6) e dei Comuni di Bovolone, Concamarise, Salizzole (Ambito n. 33).

Nell'ambito di Chioggia godono dell'autonomia tre Circoli Didattici che hanno un numero medio di circa 900 alunni e tre Scuole Secondarie di Primo grado con una media di iscritti di poco superiore alle 400 unità. Il Comune conviene sulla necessità di intervenire sull'organizzazione della propria rete scolastica creando cinque istituti comprensivi, analiticamente individuati nel citato Allegato C). Tuttavia il Comune ritiene che non ci sia stato il tempo per valutare adeguatamente la funzionalità organizzativa dell'attività scolastica, che dovrebbe assicurare nelle singole zone del territorio i diversi gradi di istruzione in rapporto alla domanda della popolazione, l'esigenza di un razionale utilizzo di risorse da parte delle stesse istituzioni scolastiche, l'esigenza di una razionale riorganizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale. Pertanto il Comune ritiene di non poter dare corso alla riorganizzazione delineata nell'a.s. 2009-2010, come imposto dal Decreto legge 154/2008, ma dichiara il proprio impegno ad attuarlo nell'anno scolastico 2011-2012.

Per quanto riguarda i Comuni di Bovolone, Concamarise e Salizzole, si segnala che, pur concordando sull'opportunità di ridurre le istituzioni scolastiche da tre a due, provvedendo a creare unicamente Istituti Comprensivi, non sono poi riusciti a trovare in tempo utile un accordo sulle modalità di disaggregazione e riaggregazione.

Infatti i Comuni di Concamarise e Salizzole ritengono opportuno costituire un Istituto Comprensivo a Salizzole (formato dalla Scuola Secondaria di primo grado di Salizzole - scuole primarie di Bionde, Concamarise e Salizzole - Scuola dell'infanzia "Girasole" di Bovolone con l'accorpamento delle rimanenti quattro scuole dell'infanzia di Bovolone) e un Istituto Comprensivo a Bovolone (formato dalla Scuola Secondaria di primo grado "F. Cappa" di Bovolone, dalla sezione staccata di Villafontana, dal Circolo Didattico "Scipioni" di Bovolone e dalla Scuola Primaria loc. Villafontana di Bovolone).

Il Comune di Bovolone - che attualmente è commissariato - ritiene invece opportuno siano costituiti due Istituti Comprensivi a Bovolone comprendenti, il primo, la scuola Primaria "Scipioni" di Bovolone, la Scuola Primaria "F.lli Corrà" di Salizzole, la Scuola Primaria "M. Pizzicaroli" loc. Bionde di Salizzole e la Scuola Primaria "G. Rodari" di Concamarise, la Scuola Secondaria di primo grado "Tomaso Da Vico" di Salizzole, il secondo le scuole dell'infanzia "Girasole", "Arcobaleno", "Prato Fiorito", "Girotondo, "Aquilone" di Bovolone, la scuola Primaria loc. Villafontana di Bovolone e la Scuola Secondaria di primo grado "F. Cappa" di Bovolone.

Nonostante la mediazione dell'Amministrazione provinciale, i comuni non sono riusciti a raggiungere un accordo. Ciò nonostante il dialogo tra gli Enti continua al fine di trovare, nel confronto, una soluzione condivisa da attuare nell'a.s. 2010-2011.

Il presente atto sarà inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per il seguito di competenza, tenuto conto che le situazioni esposte nell'Allegato C) si ripercuotono espressamente sulla determinazione degli organici scolastici.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • VISTA la Legge Cost. 18.10.2001, n. 3/2001;
  • VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, artt. 17 e 136, comma 5;
  • VISTA la Legge 11.01.1996, n. 23, art. 7;
  • VISTO il D.P.R. 18.06.1998, n. 233;
  • VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, art. 3, come modificato in sede di conversione (G.U. 6.12.2008);
  • VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29.10.1998 "Indirizzi di programmazione e criteri per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche (L. n. 59/1987, art. 21 e DPR n. 233/1998)";
  • VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2337;]

delibera

1.       di approvare, accogliendo le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, le variazioni al Piano regionale di Dimensionamento relative alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza analiticamente descritte nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

2.       di sospendere la decisione in merito alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche dell'ambito n. 22 - Venezia Terraferma, Municipalità Mestre-Carpenedo e Municipalità Chirignago-Zelarino, richiedendo al Comune di Venezia informazioni e un eventuale supplemento di istruttoria sulle modalità adottate per definire la proposta di accorpamento e verticalizzazione;

3.       di dare atto che gli Enti locali competenti non hanno ritenuto di operare interventi sull'organizzazione della rete scolastica della provincia di Treviso;

4.       di approvare, accogliendo le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la nuova offerta formativa per l'anno scolastico 2009-2010, relativamente alle province di Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza descritta analiticamente nell'Allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento;

5.       di dare atto che le Province di Rovigo e Treviso, in attesa della riforma della scuola secondaria di secondo grado, non hanno ritenuto di ampliare l'offerta formativa sul proprio territorio avviando nuovi indirizzi;

6.       di prendere atto del fatto che gli Enti locali competenti ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 11/2001 hanno ritenuto di mantenere nel loro status di autonomia, benché risultino sottodimensionate rispetti ai parametri fissati dal DPR n. 233/1998, le Istituzioni scolastiche di cui all'Allegato C) del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

7.       di dare atto che la Regione, avendo stabilito, indipendentemente dalla più recente normativa statale, di provvedere alla revisione del Primo piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, continuerà a produrre ogni sforzo di concertazione e mediazione con gli Enti locali competenti perche le Istituzioni scolastiche dotate di autonomia abbiano un numero di allievi tendenzialmente prossimo all'indice massimo di cui al DPR 233/98;

8.       di impegnarsi, a partire dal gennaio prossimo, ad aprire un'interlocuzione con il territorio e con gli Istituti Tecnici e ad esperire ogni possibile opportunità, sia a livello centrale, sia a livello locale, per avviare una riforma di tali ordini di scuole secondo i nuovi ordinamenti fin dall'anno scolastico 2009-2010;

9.       di dare atto che le variazioni al Piano regionale di Dimensionamento e l'attivazione dei nuovi percorsi di studi risponde ai parametri fissati dal DPR n. 233/1998 e criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 8 agosto 2008, n. 2337;

10.   di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per il seguito di competenza, con particolare riferimento all'attribuzione delle dirigenze e degli organici.

(seguono allegati)

4119_AllegatoA_212291.pdf
4119_AllegatoB_212291.pdf
4119_AllegatoC_212291.pdf

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