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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 06 gennaio 2009


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3856 del 09 dicembre 2008

Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Approvazione procedure operative di intervento volte a regolamentare lo svolgimento delle attività antincendi boschivi nel territorio della Regione del Veneto. Approvazione nuovo schema di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi e con l'Associazione Nazionale Alpini.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Regionale alla Protezione Civile e Antincendi boschivi Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede, all'art. 1, comma 2, che le attività di conservazione e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi boschivi siano attuate dagli enti competenti in modo coordinato, nel rispetto delle competenze previste dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998.

Nel Veneto, la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi sono svolte dalla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana e dalle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali, con il proprio personale tecnico e con gli operatori forestali appartenenti alle squadre specializzate antincendi boschivi (aib), affiancate dalle squadre aib composte da personale volontario appartenente ad Organizzazioni di Volontariato espressamente convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

Tra gli Enti e le Amministrazioni che si trovano a collaborare a diverso titolo con la Regione per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, rivestono un ruolo significativo il Corpo Forestale dello Stato (CFS), che svolge la primaria attività investigativa e partecipa alle operazioni di perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), impegnato nella lotta agli incendi di interfaccia rurale urbana. Sia al CFS che al CNVVF la Regione del Veneto ha trasmesso, nell'aprile del 2005, un documento dal titolo "Protocollo - procedure operative di intervento tra Regione del Veneto ed Organizzazioni di Volontariato aib per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi" al fine di ottimizzare la tempestività e l'efficacia degli interventi di contrasto agli incendi boschivi.

Infatti, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi possono essere esplicate al meglio solo se non vi è frammentazione nella catena di comando, se vi è un puntuale presidio del territorio e se vi è, nel caso di segnalazioni di incendio, una pronta attivazione della macchina operativa.

Le attività di previsione trovano fondamento nell'analisi dell'andamento meteo climatico regionale e in particolare del corrispondente indice di pericolo di incendio definito attraverso un procedimento di calcolo dedicato; il tutto integrato dalla conoscenza che i funzionari, che operano presso le Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali, hanno del territorio di competenza. Ciò permette di individuare i periodi a maggior rischio di incendio e organizzare al meglio le attività di prevenzione sul territorio.

La prevenzione viene attuata non solo attraverso azioni mirate a ridurre il grado di rischio e la vulnerabilità delle formazioni boscate, attraverso attività selvicolturali volte a ridurre le suscettività al fuoco dei popolamenti forestali, la predisposizione di un'adeguata viabilità di servizio e di specifici punti di approvvigionamento idrico (prevenzione primaria), ma anche attraverso interventi non strutturali quali le attività di formazione ed informazione della popolazione, nonché i pattugliamenti sul territorio nei periodi a maggior rischio di incendio, ecc. (prevenzione secondaria).

Se ad ogni buon conto si considera che più del 90% degli incendi boschivi è di origine antropica, con una distribuzione degli eventi che risulta casuale e non legata a particolari periodi di rischio o a particolari tipologie vegetazionali, si comprende come soltanto una perfetta integrazione fra le forze istituzionalmente deputate alla lotta agli incendi e il personale volontario, capillarmente distribuito sul territorio regionale, consente di verificare tempestivamente la correttezza delle segnalazioni di incendio giunte al Centro Operativo Regionale (COR) e di agire in modo diretto sul fuoco garantendo l'efficacia degli interventi.

La Regione del Veneto ha provveduto, sin dal 1999, a stipulare apposite convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato già inserite nel sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, avendo collaborato sino ad allora sotto il coordinamento del Corpo Forestale dello Stato.

L'evoluzione dell'organizzazione regionale in materia di antincendio boschivo e la suddivisione del territorio regionale in Aree Omogenee di Base, opportunamente identificate all'interno della pianificazione regionale di settore, ha portato nel 2004 alla individuazione di Organizzazioni Capofila in ciascuna Area Omogenea di Base ed alla stipula di nuove convenzioni, aggiornate nei contenuti e nella formulazione, ivi compreso il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA).

Ciò premesso, considerata l'esperienza acquisita nel corso degli anni in materia di antincendio boschivo, la fattiva collaborazione in essere tra Regione del Veneto, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi, si ritiene opportuno procedere alla formale approvazione delle predette "Procedure operative di intervento tra Regione del Veneto ed Organizzazioni di Volontariato aib per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi" nonché del nuovo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato aib e del nuovo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'ANA, rispettivamente: Allegato A, Allegato B e Allegato C al presente provvedimento, individuando quali Organizzazioni firmatarie le Organizzazioni di Volontariato indicate nell'Allegato D, suddivise tra Organizzazioni capofila dell'Area Operativa di Base e Organizzazioni facenti parte dell'Area operativa indicata.

Si precisa che saranno ammesse alla stipula della convenzione quali capofila delle rispettive Aree Omogenee di Base solo le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 58/1984, indicate nell'Allegato D al presente provvedimento, fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della convenzione di cui all'Allegato B.

Nell'eventualità in cui alcune Organizzazioni individuate quali firmatarie o sottoscrittrici della convenzione ritenessero di non procedere alla firma, queste non saranno più coinvolte nell'attività antincendio boschivo a far data dal 31 dicembre 2008, con carico di restituzione, su valutazione inventariale, dei mezzi e delle attrezzature in disponibilità ad uso antincendio boschivo acquistate con fondi regionali.

La scadenza delle nuove convenzioni (Allegato B e Allegato C)è fissata al 30 giugno 2012.

Al riguardo, si ritiene di confermare l'impegno della Amministrazione regionale, attraverso la Struttura competente per materia, a proseguire nella formazione del proprio personale impegnato nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e del personale afferente alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, anche alla luce della recente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria in argomento a i sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 30 giugno 1999, n. 43;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 2360;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2004, n. 2432;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2004 n. 4148;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2008, n. 682;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2008, n. 1698;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;]

delibera

  1. le premesse formano parte integrale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'allegato A, relativo alle "Procedure operative di intervento tra Regione del Veneto ed Organizzazioni di Volontariato aib per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi";
  3. di approvare l'allegato B al presente provvedimento, relativo allo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato aib;
  4. di approvare l'allegato C al presente provvedimento, relativo allo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini;
  5. di individuare, quali Organizzazioni di Volontariato firmatarie della convenzione di cui all'allegato B al presente provvedimento, le Organizzazioni indicate quali capofila delle rispettive Aree Omogenee di base, nell'allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della convenzione stessa;
  6. di delegare alla firma delle convenzioni di cui all'allegato B e allegato C, il Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana;
  7. di dare atto che saranno ammesse alla stipula della convenzione quali capofila delle rispettive Aree Omogenee di Base solo le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 58/1984;
  8. di fissare la data di scadenza delle convenzioni di cui all'allegato B e allegato C al 30 giugno 2012.


(seguono allegati)

3856_AllegatoA_211939.pdf
3856_AllegatoB_211939.pdf
3856_AllegatoC_211939.pdf
3856_AllegatoD_211939.pdf

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