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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3223 del 28 ottobre 2008
Recepimento Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008. Attuazione dell'art. 1 c.1 lettera e) dell'Accordo: schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Ridefinizione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa; ridefinizione del prezzo unitario di cessione intraregionale del sangue e degli emocomponenti - Modifica DGR n. 1959 del 20 giugno 2006.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:
Il 4° Piano Sangue e Plasma regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004), nella definizione degli obiettivi strategici del Sistema Trasfusionale, valorizza la funzione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare, in quanto promuovono non solo la cultura della solidarietà, ma collaborano a diffondere stili di vita in sintonia con l'educazione alla salute ed al benessere dell'individuo. Nella nostra Regione la fattiva collaborazione fra Associazioni/Federazioni e mondo professionale, in particolare, ha consentito, nel quadro della Programmazione regionale, il raggiungimento di significativi risultati in termini di autosufficienza interna, nonché di capacità di contribuzione all'autosufficienza nazionale.
La Legge n. 219/05 prevede, all'art. 6 c. 1 lettera b), l'adozione dello schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue tramite uno o più Accordi disposti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il successivo DM 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", prevede che tali organizzazioni concorrano ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le Regioni in conformità allo schema tipo di cui sopra, adottato con Accordo sancito il 20 marzo 2008 (Repertorio Atti n. 115/CSR).
Nel medesimo atto è stato definito l'aggiornamento delle tariffe (uniformi su tutto il territorio nazionale) di rimborso delle attività associative e di raccolta associativa.
L'Accordo assegna alle Regioni il compito di provvedere alla stipula delle succitate convenzioni, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sulla base dei principi generali e dei criteri ivi contenuti, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità, e della propria organizzazione territoriale.
La partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue si sviluppa in due ambiti di attività:
• la promozione alla donazione, mediante la chiamata dei donatori, il reclutamento di nuovi donatori, la fidelizzazione dei donatori già arruolati, la tutela dei donatori sotto il profilo sanitario e organizzativo;
• la raccolta del sangue in via convenzionata, integrando il servizio trasfusionale delle Aziende soprattutto per le raccolte festive.
L'impegno per la raccolta convenzionata delle Associazioni dei donatori di sangue (AVIS) copre attualmente in Veneto circa il 15 % della raccolta totale di sangue intero, attraverso strutture di raccolta convenzionata (SRC) autorizzate in tre Province (Treviso, Padova, Venezia); presso la Azienda ULSS 12 è inoltre autorizzata la raccolta convenzionata di plasma in aferesi. Il criterio operativo delle SRC è definito dal D. Lgs. n. 261/07 e risponde ai vincoli autorizzativi della Regione del Veneto (DGR n. 2467/06). Con l'avvio dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT), previsti dal 4° Piano Sangue, sono state definite la gestione operativa dipartimentale (DGR n. 3910/07) e la regolazione dei rapporti tra i DIMT e il Coordinamento regionale (CRAT - DGR n. 4166/07). Le SRC, quindi, il cui ambito territoriale deve coincidere con il DIMT, si integrano necessariamente sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale con il DIMT di riferimento che definisce criteri quali-quantitativi per la massima efficienza ed efficacia della raccolta, sulla base di quanto assegnato dalla programmazione regionale, per il tramite del CRAT, al livello dipartimentale.
L'attivazione di una nuova SRC, nelle sue varie articolazioni secondo le diverse tipologie di raccolta, va quindi valutata e approvata nel contesto regionale e deve tener conto della programmazione della raccolta complessiva in funzione dell'autosufficienza. La richiesta dell'Associazione va quindi posta alla Regione del Veneto che ne deve approvare l'istituzione con propria delibera, come previsto dal 4° Piano sangue, acquisiti il parere del Responsabile del CRAT e l'autorizzazione al funzionamento dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), sulla scorta dei criteri della DGR n. 2467/06.
Inoltre, come previsto dall'Accordo Stato Regioni 115/CSR/08, l'opportunità di garantire il maggior decentramento possibile alla collaborazione e operatività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue impone la prosecuzione dell'esperienza dei Comitati Locali di Partecipazione, strumento adottato con lo schema tipo del 1997 (DGR n. 1197/97): tali organismi devono integrarsi il più possibile con la Conferenza di Dipartimento che assume una visione complessiva del loro coordinamento in funzione dell'attività assegnata al DIMT.
Infine, per dare omogeneità su base regionale e dipartimentale al sistema trasfusionale, lo schema tipo di convenzione adottato dalla Giunta Regionale, Allegato A parte integrante della presente deliberazione, dovrà essere applicato in maniera uniforme su base provinciale e stipulato fra il Direttore Generale dell'Azienda capofila del DIMT e il Presidente della struttura provinciale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Analogamente, la gestione amministrativa dei rapporti economici sarà unificata sull'Azienda capofila del DIMT, utilizzando la funzionalità informatica unica del dipartimento.
Anche il criterio assicurativo sarà reso uniforme in quanto le Aziende capofila dovranno attenersi ai criteri riportati nello schema di Convenzione, di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione.
I provvedimenti attuativi della presente deliberazione, a livello dipartimentale, dovranno essere adottati entro tre mesi dalla sua pubblicazione, come disposto dal citato Accordo 115/CSR/08 (art. 1, c. 1 lettera g)), chiudendo comunque entro il 31.12.2008 l'attuale condizione di proroga delle Convenzioni ed avviando il nuovo regime gestionale e amministrativo dal 01.01.2009.
La citata Legge n. 219/2005 prevede che i costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati siano a carico del Sistema Sanitario Nazionale: la formazione del valore economico per lo scambio degli emocomponenti, sulla scorta della ripartizione definita dal DM 22 novembre 1993, tiene conto dei costi associativi, dei costi della raccolta e lavorazione e dei costi per l'esecuzione dei controlli.
Con DGR n. 3112/03, "Ridefinizione del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici e privati. Accordo Stato Regioni e Province Autonome: Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003", la Giunta Regionale ha recepito l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per le cessioni interregionali, comprese le modifiche delle tariffe da riconoscere alle Associazioni e Federazioni del volontariato, riservandosi di adottare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del citato Accordo, una ulteriore ridefinizione delle tariffe per la cessione intraregionale a disponibilità dello Studio di Contabilità analitica per la quantificazione dei costi di produzione degli emocomponenti.
Considerato che il CRAT, sulla base delle finalità della DGR n. 2715/00, ulteriormente richiamate dalla DGR n. 362/05, ha concluso sulla base di 5 esercizi consecutivi, dal 2002 al 2006, lo Studio di Contabilità analitica per la determinazione dei costi regionali di produzione degli emocomponenti, ne consegue che può essere ora rideterminata la tariffazione per la cessione intraregionale degli emocomponenti.
Alla luce del fatto che gli attuali valori economici di scambio intraregionale per gli emocomponenti sono fermi agli importi fissati con DGR n. 1959/06, si ritiene di proporre gli importi che formano i relativi costi sulla base dello Studio di Contabilità analitica dell'esercizio 2006, definendo come base il costo specifico di produzione medio regionale, escludendo dal calcolo i costi comuni, posto che il sistema regionale va considerato come una holding e le Aziende come delle consociate. Inoltre, a fronte degli ulteriori requisiti di qualità e sicurezza imposti a livello regionale e nazionale, nonché quelli indotti dall'incremento di spesa per quanto attiene i rimborsi per "le attività associative" e per "le attività di raccolta in convenzione" introdotte dal citato Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, il costo specifico di produzione di ogni prodotto è incrementato del 2%, costituendo il valore economico di cessione intraregionale degli emocomponenti dalla data di approvazione del presente atto.
Resta inteso che la tariffazione per la cessione interregionale rimane invariata, in quanto fissata dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 24 luglio 2003.
In maniera analoga, si ritiene di dover rivedere anche i rimborsi riconosciuti alla Associazione di volontariato AVIS per l'attività di raccolta in convenzione di sangue intero, autorizzata presso le Aziende di Treviso, Venezia e Padova, e di plasma, mediante plasmaferesi, autorizzata presso la sola Azienda ULSS 12. Le tariffe riconosciute alle Associazioni del volontariato dal citato Accordo, derivanti da un'analisi effettuata da un gruppo di lavoro della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale sui costi associativi rilevati presso le Regioni dove la raccolta viene effettuata in convenzione, confrontate anche con le risultanze dell'analisi dei costi Veneto 2006 per analoghe attività svolte nel sistema pubblico, risultano congrue sia per la raccolta di sangue intero, sia per la raccolta di plasma in aferesi. La Regione del Veneto ritiene comunque di rimodulare la valorizzazione della tariffa di cui all'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni incrementandola di 1,50 € per ogni raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi, quale contributo finalizzato alla acquisizione dei requisiti di autorizzazione/accreditamento.
La Regione del Veneto ritiene, inoltre, di integrare i valori della tariffa per le attività associative con un importo pari a 0,30 € per donazione, per il periodo di vigenza della presente convenzione, finalizzato al miglioramento dell'efficienza degli uffici di chiamata associativa e alla integrazione degli stessi su base dipartimentale.
Gli importi riconosciuti quale rimborso per le attività di raccolta, in analogia al citato Accordo Stato Regioni e Province Autonome, non comprendono il costo per i materiali (sacche di raccolta, provette e presidi per il prelievo dei controlli e idoneità) e i service (essenzialmente per l'acquisizione e manutenzione delle bilance per la raccolta e, nel caso di plasmaferesi, dei separatori) che sono messi a disposizione dal DIMT di riferimento, all'interno del proprio percorso di acquisizione amministrativa e della gestione manutentiva e di verifica, al fine di una necessaria integrazione sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale.
Il prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti intraregionale fra DIMT, nelle more dell'attivazione del FRAT secondo le modalità previste dallaDGR n. 3910/07 (dal 2009 finanziamento della produzione), viene così ridefinito (ultima colonna della Tabella A, valori espressi in euro):
(omissis)
(*) dalla data di approvazione della DGR n. 1959/06
(**) risultanze elaborazione SuperSit Regione Veneto - esercizio 2006
(***) dalla data di approvazione della presente deliberazione
Si ricorda che nella cessione vanno inclusi i valori economici delle eventuali maggiorazioni correlate al prodotto oggetto di scambio (per es. quelle relative alle specifiche lavorazioni richieste dal DIMT ricevente).
In attuazione del citato Accordo Stato Regioni n. 115 del 20 marzo 2008 i "rimborsi per le attività associative" da riconoscere alle Associazioni e Federazioni del volontariato sono determinati come descritto nella tabella che segue (Tabella B, valori espressi in euro):
(*) dalla data di approvazione della presente deliberazione
(**) per il periodo di vigenza della convenzione
I "rimborsi per le attività di raccolta in convenzione" (con materiale fornito dal DIMT di riferimento), da riconoscere, nell'ambito della Regione del Veneto, all'Associazione di volontariato AVIS, sono determinati come descritto nella tabella che segue (Tabella C, pagina seguente, valori espressi in euro):
Posto quanto sopra, in via riassuntiva, dalla data definita dalla deliberazione regionale, il valore economico complessivo per l'acquisizione di unità di sangue intero e di plasma raccolto mediante plasmaferesi dalla Associazione di volontariato AVIS, in regime convenzionale (con materiale fornito dal DIMT di riferimento), è quindi rideterminato secondo il seguente schema (Tabella D, valori espressi in euro):
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni (art. 11, c. 2), la Giunta Regionale del Veneto provvederà con proprio atto ad adeguare in base ai parametri ISTAT i valori economici delle tariffe ex Allegato A dell'Accordo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.
La presente deliberazione introduce quindi la nuova regolamentazione per la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle attività trasfusionali, tramite lo schema tipo di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante dell'atto, nonché aggiorna la materia economica correlata, attraverso l'introduzione e adozione delle tabelle di cui sopra.
I contenuti sia dello schema tipo di convenzione sia del nuovo regime tariffario sono stati presentati preliminarmente alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, nell'ambito dell'Organismo di Supporto Scientifico e Tecnico (OSST - DGR n. 4166/07) nelle riunioni del 10.06.2008 e 17.07.2008, e approvati in Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale (CRST) il 02.10.2008 al fine di acquisire la necessaria condivisione degli aspetti oggetto di riforma.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la Legge n. 219 del 21 ottobre 2005;
- VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
- VISTI i DDMM 22 novembre 1993, 5 novembre 1996 e 18 aprile 2007;
- VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici" - Repertorio Atti n. 1806/CSR del 24 luglio 2003;
- VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue" - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008;
- VISTO il 4° Piano Sangue e Plasma Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/04);
- VISTA la Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 65;
- VISTE le DDGR nn. 2715/00, 1610/02, 1175/03, 3112/03, 4303/04, 362/05, 1959/06, 2467/06, 3910/07, 4166/07;
- VISTI i verbali della riunione dell'OSST del 10.06.2008 e 17.07.2008;
- VISTO il verbale della riunione della CRST del 02.10.2008.]
delibera
1. di approvare lo schema tipo di convenzione tra Aziende, capofila dei DIMT, e Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera e) dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR/08, citato in premessa, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende, capofila dei DIMT, di stipulare entro tre mesi la Convenzione, sincronizzando la conseguente gestione amministrativa dal 01.01.2009;
3. di incaricare le Aziende, capofila dei DIMT, alla stipula di copertura assicurativa, secondo i criteri riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. di adeguare ai valori economici, indicati in premessa nella Tabella A, la cessione degli emocomponenti fra i DIMT della Regione Veneto, lasciando invariati i valori economici di cessione interregionale, fino a diversa determinazione della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome;
5. di adeguare ai valori economici indicati in premessa nella Tabella B, il valore economico da riconoscere alle Associazioni e Federazioni dei donatori quale rimborso per le attività associative;
6. di adeguare ai valori economici indicati in premessa nella Tabella C, il valore economico da riconoscere alle Associazioni dei donatori che svolgano l'attività di raccolta in convenzione per conto del DIMT di riferimento;
7. di stabilire che la decorrenza di tali tariffe ha luogo dalla data di approvazione della presente deliberazione;
8. di rinviare a successivi atti giuntali l'adeguamento dei valori economici delle tariffe ex Allegato A dell'Accordo, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.
(seguono allegati)
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