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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3003 del 21 ottobre 2008
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", articolo 5 "Consulta regionale per l'apicoltura" - Aggiornamento delle disposizioni per l'istituzione e il funzionamento.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore Regionale per le Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, riferisce quanto segue.
L'articolo 5 della Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta regionale per l'apicoltura la cui composizione, anche a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2005, n. 2974 e sue successive modifiche e integrazioni, risulta così determinata:
a) il dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura che la presiede;
b) il dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
c) il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro Regionale per l'Apicoltura - CRA;
e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.
La Consulta, su richiesta della Giunta regionale è chiamata ad esprimere pareri, sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura, di cui all'art. 4, della LR n. 23/1994, nonché sull'applicazione delle normative di settore.
Relativamente a tale organo, risulta opportuno precisare che la legge regionale n. 23/1994 non definisce le modalità di funzionamento, la procedura per la nomina dei componenti e nemmeno la relativa durata del mandato. In ogni caso l'art. 12 della LR n. 23/1994, prevede che, ai sensi dell'art. 32, lett. g) dello Statuto, la Giunta regionale provveda ad emanare le disposizioni esecutive di attuazione della legge stessa.
Con il presente provvedimento si sottopongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale le procedure per la nomina e la durata della Consulta regionale per l'apicoltura (allegato A) nonchéil regolamento per il funzionamento della stessa (allegato B).
Come riferito in allegato A, per quanto concerne in particolare la durata delle nomine si ritiene che possa essere confermato quanto previsto dalla DGR n. 4840/1995 e più precisamente che, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 22 luglio 1997 n. 27, la Consulta regionale per l'apicoltura rimanga in carica per la durata della legislatura, decadendo il centoventesimo giorno successivo all'elezione della nuova Giunta regionale.
Inoltre, in considerazione del ruolo svolto dai componenti di cui alla lettera e) dell'art. 5 della LR n. 23/1994, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 della LR n. 12 del 1991, come riportato in allegato A, si considera opportuno determinare in euro 75,00 l'indennità per la partecipazione alle sedute della Consulta da parte dei medesimi componenti e prevedere il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione Veneto con qualifica dirigenziale.
Ciò posto il relatore conclude la relazione e sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione del presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione";
VISTA la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";
VISTI gli artt. n. 5 e 12, della legge regionale sopra citata, con cui vengono rispettivamente istituita la Consulta regionale per l'apicoltura e demandata alla Giunta regionale l'emanazione delle disposizioni esecutive e di attuazione;
VISTO in particolare l'art. 2 bis della LR n. 23/1994, che definisce le forme associate;
VISTA la DGR 20 settembre 1995 N. 4840;
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997 n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
VISTO il Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha accorpato il Reg. (CE) 797 del 26 aprile 2004 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
VISTO il Decreto MIPAAF 23 gennaio 2006 che detta le linee guida per l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313, "Disciplina dell'apicoltura;
Considerato opportuno aggiornare le disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 23/1994, individuando i termini del procedimento amministrativo per la nomina dei componenti esterni all'Amministrazione pubblica e le procedure per il funzionamento della Consulta regionale per l'apicoltura;]
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Disciplina per la nomina e la durata della Consulta Regionale per l'apicoltura - legge regionale 18 aprile 1994 n. 23", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'Allegato B concernente il "Regolamento per il funzionamento della Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 della LR n. 12 del 1991, in euro 75,00, l'indennità per la partecipazione alle sedute della Consulta da parte dei componenti di cui alla lettera e) dell'art. 5 della LR n. 23/1994, prevedendo inoltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione del Veneto con qualifica dirigenziale.
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura dell'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione tecnica e amministrativa, compresa la predisposizione e approvazione, con proprio decreto, di tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.
(seguono allegati)
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