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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 11 novembre 2008


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2990 del 14 ottobre 2008

Determinazione dei criteri in materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione nei territori regionali prossimi al confine con l'Austria. Art. 77 della L.R. n. 1/2008. D.G.R. n. 78/CR del 17.06.2008.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

L'art. 77, comma 1, della Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 dispone che la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei territori prossimi al confine con l'Austria, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione e che lo stesso è concesso in maniera differenziata, in ragione della distanza del comune di residenza del soggetto beneficiario dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

In particolare, il comma 3 della suddetta Legge prevede che la Giunta Regionale debba determinare, sentita la competente commissione consiliare, quanto segue:

a)       i comuni di residenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;

b)       la misura del contributo;

c)       le modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione di cui al comma 1;

d)       le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;

e)       le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;

f)        gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;

g)       le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

Ora, prima di determinare i criteri previsti dalla suddetta Legge si evidenzia che non esistono valichi di frontiera nei territori dei Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico, San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore in Provincia di Belluno che confinano direttamente con l'Austria e che, pertanto, il valico più vicino all'Austria a cui ci si dovrà riferire è quello di "Prato alla Drava" che ricade nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige a circa 35 chilometri dal Comune di Comelico Superiore, il più vicino al confine.

Si evidenzia inoltre che lo stanziamento previsto al cap. 101086 del Bilancio Preventivo per l'esercizio 2008 è di Euro 3.000.000,00 e che pertanto, trattandosi di un intervento che non prevede una continuità negli anni successivi, risulterebbe troppo onerosa l'informatizzazione della procedura sconto benzina come, peraltro, avviene nella confinante Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Alla luce di quanto sopra si propone di attivare in via sperimentale il procedimento organizzativo e gestionale di seguito riportato senza l'utilizzo di strumenti informatici di gestione delle modalità di fruizione del beneficio.

A)     DETERMINAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA DEI BENEFICIARI

Trattasi ora di individuare i comuni di residenza dei soggetti beneficiari (art. 77, comma 3, lett. a).

Considerato che in base agli studi effettuati in ordine agli oneri previsti dall'applicazione del suddetto articolo di Legge, nonché in ordine alle distanze rilevate dalle sedi municipali dei Comuni al confine di Stato con l'Austria, (giusta comunicazione in data 22 aprile 2008 dell'Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia) ai consumi della benzina e del gasolio nel territorio della Provincia di Belluno, alla popolazione residente, al numero delle patenti attive, al parco automezzi esistenti, all'ubicazione degli impianti di distribuzione di carburante, si propone di individuare l'area territoriale compresa nelle Comunità Montane di "Comelico e Sappada, Cadore Centrale e Valle del Boite", per l'individuazione dei Comuni in cui i cittadini residenti possono beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Tale area comprende 20 Comuni e 23.000 cittadini potenziali beneficiari; la distanza massima del Comune di tale area più lontano dal confine è di 75 chilometri.

Al fine di differenziare il contributo nella misura stabilita al punto successivo, si propone, inoltre, di individuare due fasce territoriali e cioè rispettivamente una prima fascia in cui sono compresi i Comuni che distano fino a 56 chilometri dal confine e una seconda che comprende i Comuni che distano da 56,01 a 75 chilometri dal valico di "Prato alla Drava".

In applicazione alle suddette fasce territoriali vengono inseriti i Comuni in base alla distanza chilometrica, lungo la rete viaria pubblica, intercorrente tra i vari Comuni ed il valico di "Prato alla Drava" come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione.

B)      MISURA DEL CONTRIBUTO

In ordine alla misura del contributo (art. 77, comma 3, lett. b) si rileva che il differenziale di prezzo della benzina e gasolio tra l'Italia e l'Austria, individuato nell'ultimo Bollettino della Commissione Europea -Direzione Energia e Trasporti del 20 maggio 2008, è pari a 15 centesimi di euro al litro per la benzina e di 10 centesimi al litro per il gasolio.

Va inoltre considerato che l'intervento regionale può ridurre o annullare tale differenziale, ma non sovvertire gli ordini di prezzo in quanto l'art. 12 del D.Lgs. n. 56/2000 afferma che "la riduzione del prezzo alla pompa della benzina utilizzata dai privati cittadini residenti nella Regione per consumi personali deve garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante".

Inoltre, il contributo per la riduzione, come previsto dalla norma di legge, deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del Comune di residenza del soggetto beneficiario dal confine ed in funzione alle due fasce territoriali individuate nel precedente punto A).

Per i Comuni della prima fascia territoriale, si propone che l'intervento agevolativo possa ridurre del 95%, e comunque non oltre il limite massimo di 10 centesimi di euro al litro, il differenziale di prezzo con l'Austria.

Per i Comuni della seconda fascia, si propone che l'intervento agevolativo possa ridurre del 70%, e comunque non oltre il limite di 7 centesimi di euro al litro, il differenziale di prezzo con l'Austria.

Pertanto, il contributo massimo che si propone per ogni beneficiario per un consumo medio annuale di 1.400 litri di carburante sia di 140,00 Euro per la prima fascia e di 98,00 Euro per la seconda fascia.

C)      MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI PREZZI

In ordine alle modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione (art. 77, comma 3, lett. c) ed in ottemperanza alla norma generale, la quale prevede che il prezzo alla pompa sia mantenuto inferiore a quello praticato al confine di Stato, si propone l'attivazione di un sistema di monitoraggio sistematico mensile a cura della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

D)     MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA "CARTA SCONTO CARBURANTE"

In ordine alle modalità di fruizione del beneficio (art. 77, comma 3, lett. d) si propone che il contributo sia usufruibile dai cittadini soltanto presso gli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati nei Comuni interessati al contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Il beneficiario ha diritto alla riduzione del prezzo secondo la propria fascia di appartenenza.

Si propone che i quantitativi massimi di rifornimento di benzina e gasolio, per ciascuna persona avente diritto allo sconto, non possano superare i seguenti limiti:

-         240 litri mensili

-         1.400 litri annuali.

Inoltre si propone che i beneficiari dello sconto debbano recarsi nel proprio Comune di residenza per l'attivazione, tramite specifica domanda, della "Carta sconto carburante".

Il Comune ha la funzione di individuare il soggetto titolare del beneficio previsto dalla suddetta normativa e di accertare il quantitativo di carburante effettuato in un determinato periodo di tempo al fine di erogare il contributo nei limiti previsti dalla Legge regionale.

Si propone che l'assegnazione del contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione tramite la Carta possa essere attribuita ai cittadini che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

-         essere residenti in uno dei Comuni interessati alla riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione;

-         essere intestatari di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa, di arti e professioni. Si ritiene veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale l'intestatario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d'imposta previste dalla legge. Sono altresì esclusi dall'agevolazione i veicoli di proprietà di enti pubblici in quanto non destinati ad uso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli.

All'agevolazione sono ammesse le seguenti categorie di veicoli:

·         autoveicoli: le autovetture definite come veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

·         motoveicoli: i motocicli definiti come veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

Sono ammessi alla fruizione del contributo anche gli intestatari di veicoli inmultiproprietà, ovvero veicoli che risultano intestati a più persone.

Si propone che la "Carta sconto carburante" consista in un apposito libretto cartaceo (Allegato B), composto di una testata e due intercalari, nel quale il Comune interessato al servizio debba riportare, nella prima parte, i dati anagrafici e i dati relativi ai veicoli dei beneficiari, mentre i gestori dei carburanti debbano riportare, nella seconda parte a loro riservata, la data e i quantitativi dei rifornimenti.

Si propone che al raggiungimento del quantitativo massimo proposto di 1.400 litri e comunque entro la data del 30 novembre 2009 i beneficiari dello sconto carburanti debbano consegnare la propria "Carta sconto carburante" al Comune di residenza al fine dell'erogazione del contributo nei limiti previsti dal punto B).

E)      FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI E LE RELATIVE COMPENSAZIONI FINANZIARIE

Con riferimento alle funzioni delegate ai Comuni e le relative compensazioni finanziarie (art. 77, comma 3, lett. e) si propone che siano delegate le seguenti funzioni:

-         pubblicazione e diffusione alla popolazione del Comune delle modalità previste per la riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione;

-         raccolta delle domande per l'abilitazione della "Carta sconto carburante";

-         verifica e certificazione del diritto al beneficio, in capo al richiedente;

-         acquisizione e immissione dei dati personali dei cittadini e dei dati relativi ai veicoli in apposita "Carta sconto carburante";

-         immissione variazioni e/o cancellazione dati riguardanti cittadini e veicoli;

-         rilascio della "Carta sconto carburante" al cittadino richiedente;

-         sospensioni e annullamento della "Carta sconto carburante";

-         funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta fruizione della "Carta sconto carburante";

-         erogazione e liquidazione del contributo per ogni beneficiario di "Carta sconto carburante".

Si propone, inoltre, che i Comuni siano tenuti a segnalare all'amministrazione regionale eventuali irregolarità rilevate, sia nei confronti dei beneficiari, che dei gestori.

I Comuni interessati alla riduzione del prezzo della benzina e del gasolio sono tenuti a sottoscrivere un disciplinare , contenente i termini, le condizioni e le modalità di fruizione del servizio. A tal fine si propone di autorizzare il Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti alla predisposizione e alla sottoscrizione di detto disciplinare.

Per il suddetto servizio si propone il riconoscimento ai Comuni interessati di una somma determinata in base al numero di "Carte sconto carburante" abilitate, corrispondente a 10,00 euro per "Carta sconto carburante".

F)       ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

In ordine agli adempimenti e obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti (art. 77, comma 3, lett. f) si propone che i distributori di carburanti dei Comuni interessati al servizio siano tenuti ad effettuare le seguenti operazioni:

-         controllare la corrispondenza tra la "Carta sconto carburante" e la targa del veicolo;

-         trascrivere sulla "Carta sconto carburante" la data del rifornimento;

-         trascrivere sulla "Carta sconto carburante" la quantità di carburante;

-         timbrare e firmare la "Carta sconto carburante";

I gestori dei distributori di carburante ubicati nei Comuni interessati alla riduzione del prezzo della benzina e gasolio sono tenuti a sottoscrivere un disciplinare, contenente le condizioni e le modalità suddette. A tal fine si propone di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti alla predisposizione e alla sottoscrizione di detto disciplinare.

G)      MODALITA' PER LA VIGILANZA SULLA CORRETTA FRUIZIONE DEI BENEFICI

In riferimento alle modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui all'art. 77, comma 3, lett. g), si propone che la competenza spetti al Comune attraverso i propri organi di vigilanza.

L'Amministrazione regionale eserciterà il controllo e la vigilanza attraverso la documentazione contabile che verrà inviata dai Comuni.

I gestori avranno il compito di vigilare rispetto al corretto uso della "Carta sconto carburante" da parte del cittadino.

Si propone infine di assegnare i fondi ai Comuni dell'area interessata, ripartendo le somme proporzionalmente al numero di patenti attive dei residenti al 31.03.2008 sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati, con lettera prot. n. 32421 del 11.04.2008.

Il riparto complessivo dei fondi, suddiviso per comune, comprensivo della quota da distribuire ai cittadini residenti pari a € 2.773.190,00 e della quota a rimborso delle spese per le funzioni delegate ai Comuni pari a € 226.810,00, è riportato nell'Allegato C.

Si propone pertanto di impegnare sulla base del suddetto riparto, la somma complessiva di € 3.000.000,00 al capitolo 101086 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta disponibilità, stabilendo sin d'ora che le eventuali economie possono essere distribuite tra i vari Comuni assegnatari dei fondi, allo stesso titolo e per le stesse finalità.

Si propone, inoltre, di autorizzare il Dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti a liquidare ai Comuni interessati un primo acconto del 30% del fondo spettante sulla base del numero delle "Carte sconto carburante" attivate per ogni Comune da prodursi entro il mese di marzo 2009 e il saldo a seguito della rendicontazione finale dei consumi effettuati per ogni beneficiario da prodursi entro il mese di marzo 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 77 della Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1;

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 32421 del 11.04.2008;

VISTI i prezzi dei carburanti riportati nel Bollettino della Commissione Europea - Direzione Energia e Trasporti del 20 maggio 2008;

VISTA la comunicazione dell'Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia del 22 aprile 2008;

VISTA la propria deliberazione n. 78/CR del 17.06.2008;

Preso atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 16 settembre 2008;]

delibera

1.       di approvare i criteri connessi alla fruizione dello sconto sul prezzo d'acquisto della benzina e del gasolio come riportato nei punti A), B), C); D); F) e G) indicati in premessa, di cui all'art. 77, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f) e g) della Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1;

2.       di assegnare ai Comuni il fondo complessivo di € 3.000.000,00 secondo il riparto previsto all'Allegato C che fa parte integrante del presente provvedimento;

3.       di impegnare la somma di € 3.000.000,00 al cap. 101086 del Bilancio Preventivo per l'esercizio 2008 che offre sufficiente disponibilità, stabilendo sin d'ora che le eventuali economie potranno essere distribuite tra i vari Comuni assegnatari dei fondi, allo stesso titolo e per le stesse finalità, con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

4.       di autorizzare il Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo atti a liquidare ai Comuni interessati un primo acconto del 30% del fondo spettante sulla base del numero delle "Carte sconto carburante" attivate per ogni Comune da prodursi entro il mese di marzo 2009 e il saldo a seguito della rendicontazione finale dei consumi effettuati per ogni beneficiario da prodursi entro il mese di marzo 2010;

5.       di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti alla predisposizione e alla sottoscrizione di appositi disciplinari come indicati ai punti E) e F) rispettivamente nei confronti dei Comuni e dei gestori degli impianti.


(seguono allegati)

2990_AllegatoA_210093.pdf
2990_AllegatoB_210093.pdf
2990_AllegatoC_210093.pdf

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