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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 03 ottobre 2008


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441 del 16 settembre 2008

Adeguamento delle disposizioni applicative della L.R. 18 Gennaio 1994 n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani" alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. 901 del 6 maggio 2008 e D.G.R. 1440 del 6 giugno 2008.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vicepresidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 901 del 6 maggio 2008 modificata con D.G.R. 1440 del 6 giugno 2008 ha approvato le nuove disposizioni applicative per adeguare gli articoli 5-6-7-9-15-16-17 della LR n. 2/94 ai nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013.

I testi delle deliberazioni sono stati inviati alla Commissione europea per ottenere l'esenzione dalla notifica secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Con nota 10.07.2008 AGR 16938 i servizi della Commissione europea hanno richiesto di apportare alcune integrazioni agli allegati della deliberazione n. 901 del 6 maggio 2008 (modificata con D.G.R. 1440 del 6 giugno 2008) per renderli conformi al regime di esenzione previsto dal regolamento CE n. 1857/2006.

Per quanto riguarda l'allegato A della deliberazione n. 901 del 6 maggio 2008 "Condizioni e prescrizioni per l'applicazione degli interventi di cui agli artt. 5-6-7-9-15-16 della L.R. n. 2/94" la CE ritiene necessario precisare nelle disposizioni applicative dell'articolo 9 "Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti" della LR 2/94 che:

  • l'aumento del tasso di aiuto al 75% è concesso solo ai costi aggiuntivi derivanti da investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti o intesi a superare i requisiti in vigore;
  • non sono ammissibili investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a meno che la Regione non intenda inoltrare specifica notifica alla CE.

Quest'ultima osservazione non pare pertinente in quanto l'articolo 9 disciplina interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti interessando quindi la fase della produzione primaria. Le indicazione della Commissione europea vengono recepite nelle disposizioni applicative dell'articolo 7 "Valorizzazione delle produzioni" che affronta specificatamente gli aspetti connessi la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per quanto concerne l'allegato B "Direttive tecnico amministrative per l'esercizio delle funzioni delegate alle Comunità montane di cui agli artt. 5-6-7-9-15-16 della L.R. n. 2/94" della deliberazione n. 901 del 6 maggio 2008 al punto 5. "Ammissibilità e eleggibilità delle spese" la Commissione europea ritiene che debba essere richiamato quanto previsto dall'articolo 18 "Fasi preliminari alla concessione degli aiuti" del regolamento CE 1857/2006.

Il suddetto articolo dispone che gli aiuti siano concessi:

  • esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del regolamento CE n. 1857/2006;
  • a seguito di presentazione di una domanda e che questa sia stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

Infine la Commissione Europea limita l'ammissibilità delle spese relative all'apporto volontario di manodopera da parte dell'agricoltore beneficiario degli aiuti ai soli casi di investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio edilizio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico ed entro un limite massimo di 10.000 EUR per anno.

L'emanazione del nuovo regolamento comunitario generale di esenzione per categoria n. 800 del 6 agosto 2008 permette di estendere l'applicazione dell'articolo 7 " Valorizzazione delle produzioni" della L.R. n. 2/94 anche agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con il presente provvedimento si propone di riformulare gli allegati A e B della DGR 901 del 6 maggio 2008 "Legge regionale 18 Gennaio 1994 n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani". Adeguamento della legislazione regionale alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle direttive tecnico-amministrative di cui alle D.G.R. 28 febbraio 2000, n. 1114 e 29.11.2002 n. 3423 e 12.09.2003 n. 2675 e DGR 16 aprile 2004 n. 1031" per:

  •  renderli conformi al regime di esenzione previsto dal regolamento CE n. 1857/2006 alla luce delle osservazioni fatte dalla Commissione europea con nota AGR 16938 del 10.07.2008;
  • estendere l'applicazione dell'articolo 7 " Valorizzazione delle produzioni" della L.R. n. 2/94 agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, avvalendosi del nuovo regolamento generale di esenzione" n. 800 del 6 agosto 2008, per ampliare le tipologie di investimenti ammissibili all'aiuto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 18 gennaio 1994 n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani";

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C/319/01);

VISTO il regolamento CE n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001";

VISTO il regolamento CE n. 800/2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria";

VISTA la DGR n. 2675 del 12 settembre 2003"Adeguamento della legislazione regionale alla normativa comunitaria. Modifiche e integrazioni alle DGR 28 febbraio 2000 n. 1114 e 29 11.2003 n. 3423 concernente il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna. Legge regionale 18 gennaio 1994 n. 2.";

VISTA la DGR n. 901 del 6 maggio 2008 modificata dalla DGR 1440 del 6 giugno 2008: "Legge regionale 18 Gennaio 1994 n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani". Adeguamento della legislazione regionale alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle direttive tecnico-amministrative di cui alle D.G.R. 28 febbraio 2000, n. 1114 e 29.11.2002 n. 3423 e 12.09.2003 n. 2675 e DGR 16 aprile 2004 n. 1031".

VISTA la nota della Commissione europea AGR 16938 del 10.07.2008;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".]

delibera

1.   di approvare gli allegati A e B alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale per le motivazioni esposte in premessa che sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B della DGR n. 901 del 6 maggio 2008 modificata dalla DGR 1440 del 6 giugno 2008: "Legge regionale 18 Gennaio 1994 n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani". Adeguamento della legislazione regionale alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle direttive tecnico-amministrative di cui alle D.G.R. 28 febbraio 2000, n. 1114 e 29.11.2002 n. 3423 e 12.09.2003 n. 2675 e DGR 16 aprile 2004 n. 1031;

2.   di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea per l'acquisizione del relativo parere di esenzione dalla notifica secondo quanto previsto dai regolamenti CE n. 1857/2006 e n. 800/2008 relativi all'esenzione dalla notifica degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese per investimenti, rispettivamente, nella produzione e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

3.   di autorizzare il dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari a fornire alla Commissione Europea le eventuali ulteriori informazioni richieste che si rendessero necessarie per l'approvazione del presente regime di aiuti.


(seguono allegati)

2441_AllegatoA_209321.pdf
2441_AllegatoB_209321.pdf

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