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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 23 settembre 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 08 agosto 2008

L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Capo VI - Artt. 32 e segg. - Disposizioni per discariche e bonifiche. Chiarimenti in merito alla putrescibilita' dei rifiuti. Presa d'atto della relazione conclusiva del gruppo di lavoro intitolata "Putrescibilità dei rifiuti: definizione e determinazione analitica".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

La L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" prevede al capo VI delle specifiche disposizioni per gli impianti di discarica e per le bonifiche dei siti inquinati, introducendo tra l'altro alcune limitazioni al conferimento dei rifiuti cosiddetti "putrescibili".

In particolare l'art. 32 della succitata norma regionale prevede che le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione, ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati, almeno:

  1. 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;
  2. 250 metri negli altri casi.

L'articolo 34 stabilisce che ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili non si applicano le distanze previste di cui sopra.

Allo stato attuale non si dispone però di una definizione univoca che caratterizzi il concetto di "putrescibilità", con le conseguenti problematiche di ordine analitico in merito all'ammissibilità di alcune tipologie di rifiuto nelle discariche per le quali si applicano le succitate limitazioni.

Pertanto la Direzione regionale Tutela Ambiente ha ritenuto opportuno costituire un tavolo tecnicocon l'obiettivo divalutare la possibilità di definire in termini misurabili ed apprezzabili il parametro "putrescibilità".

Al tavolo tecnico hanno partecipato in qualità di componenti, rappresentanti della Regione del Veneto - Direzione Tutela Ambiente, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), nonché dell'Università di Padova - Dipartimento IMAGE.

Il tavolo tecnico si è riunito nelle seguenti date: 28 febbraio 2008, 19 marzo 2008, 3 aprile 2008, 27 maggio 2008.

Nel corso dei lavori sono inoltre stati sentiti nel merito alcuni gestori delle discariche interessate dalle limitazioni introdotte dalla L.R. n. 3/2000 che hanno prodotto proprie relazioni tecniche frutto di sperimentazioni e studi specifici effettuati sull'argomento "putrescibilità".

I lavori del tavolo tecnico si sono conclusi con la predisposizione e la condivisione della relazione conclusiva intitolata "Putrescibilità dei rifiuti: definizione e determinazione analitica" di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone pertanto di prendere atto degli esiti del tavolo tecnico e della succitata relazione conclusiva facendo proprie le conclusioni ivi contenute con particolare riferimento a:

  • definizione di "putrescibilità": "la tendenza della materia organica a subire reazioni di degradazione biologica con produzione di metaboliti di varia natura e composti a ridotto peso molecolare che si sviluppano in tempi brevi, ossia nella prima parte della biodegradazione, in cui vengono attaccati dagli organismi le sostanze più facilmente biodegradabili";
  • individuazione dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP) quale parametro di riferimento in Regione del Veneto per la valutazione della putrescibilità dei rifiuti - al fine di accertarne l'accettabilità in discarica - da effettuarsi secondo la metodica di cui alla D.G.R.V. n. 568/2005 - Allegato D, paragrafo 3 "Metodo A - Indice di Respirazione Dinamico Potenziale";
  • individuazione del valore di 1.000 mg O2*KgSV-1*h-1 quale valore limite dell'IRDP per definire un rifiuto biologicamente stabile, e di conseguenza "non putrescibile" in analogia a quanto già riconosciuto per l'utilizzo come terra di copertura giornaliera nelle discariche del biostabilizzato prodotto dagli impianti di trattamento biologico dei rifiuti (BD);

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003;

VISTE le D.D.G.R. n. 568/2005 e n. 2241/2005;

VISTO il D.M. 3 agosto 2005;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. modifiche ed integrazioni;]

delibera

  1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della relazione conclusiva intitolata "Putrescibilità dei rifiuti: definizione e determinazione analitica", predisposta dal gruppo di lavoro appositamente individuato per la trattazione dell'argomento in questione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
  2. Di fornire la seguente definizione di "putrescibilità": "la tendenza della materia organica a subire reazioni di degradazione biologica con produzione di metaboliti di varia natura e composti a ridotto peso molecolare che si sviluppano in tempi brevi, ossia nella prima parte della biodegradazione, in cui vengono attaccati dagli organismi le sostanze più facilmente biodegradabili";
  3. Di individuare l'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP) quale parametro di riferimento in Regione del Veneto per la valutazione della putrescibilità dei rifiuti - al fine di accertarne l'accettabilità in discarica - da effettuarsi secondo la metodica di cui alla D.G.R.V. n. 568/2005 - Allegato D, paragrafo 3 "Metodo A - Indice di Respirazione Dinamico Potenziale";
  4. Di stabilire che il valore limite dell'IRDP per definire un rifiuto biologicamente stabile, e di conseguenza "non putrescibile", è pari a 1.000 mg O2*KgSV-1*h-1, in analogia a quanto già riconosciuto per l'utilizzo come terra di copertura giornaliera nelle discariche del biostabilizzato prodotto dagli impianti di trattamento biologico dei rifiuti (BD);
  5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui Rifiuti, all'ARPAV - Area Tecnica e ai Dipartimenti provinciali di ARPAV;

(seguono allegati)

2254_AllegatoA_208701.pdf

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