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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2214 del 08 agosto 2008
Legge 11 novembre 1996, n. 574 - "Nuove norme di materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari". Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; articolo 112 - "Utilizzazione agronomica". Recepimento regionale del decreto ministeriale 6 luglio 2005.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore alle Politiche dell'Agricoltura e del Turismo, Franco Manzato, riferisce quanto segue.
Con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono state approvate le disposizioni nazionali per il recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
L'articolo 38 del succitato decreto legislativo prevedeva, tra l'altro, che le Regioni emanassero una specifica disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha successivamente approvato, con il decreto ministeriale 6 luglio 2005, i suddetti criteri e le norme tecniche generali.
Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 152/99, tale decreto ministeriale ha definito le ulteriori procedure tecniche e amministrative generali integrative della disciplina vigente che, per lo svolgimento dell'attività in argomento, era individuata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574.
Il successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che ha abrogato il D. Lgs. n. 152/99 - ha confermato, all'articolo 112, l'impegno delle Regioni ad adottare provvedimenti di recepimento del decreto ministeriale in materia.
Con il presente provvedimento, pertanto, si recepiscono per la Regione del Veneto i criteri e le norme tecniche generali fissati a livello nazionale dal DM 6 luglio 2005, coordinando in tal modo la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le norme regionali per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, basate anch'esse sui principi generali delle direttive comunitarie per la tutela delle acque e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.
La proposta di deliberazione ora presentata si compone di 5 allegati:
Sulla base di quanto previsto dalle norme nazionali, l'utilizzazione agronomica dei materiali in argomento è subordinata alla presentazione di una comunicazione preventiva, da trasmettere al Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni oggetto dell'intervento di spandimento agronomico.
Da ultimo, occorre evidenziare che, affinché tali attività non ricadano nel campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti, devono essere condotte nel pieno rispetto della disciplina speciale nazionale, che viene integrata dalle disposizioni del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 11 novembre 1996, n. 574 - "Nuove norme di materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTO, in particolare, l'articolo 38 del D. Lgs. n. 152/1999, "Utilizzazione agronomica";
VISTO il decreto ministeriale 6 luglio 2005 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale", che ha sostituito e abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
SENTITI i rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori e dei produttori oleari, negli incontri del 10 marzo 2008 e del 13 giugno 2008;
CONSIDERATA l'urgenza di dare recepimento al decreto ministeriale 6 luglio 2005, in vista dell'inizio della campagna olearia 2008;]
delibera
(seguono allegati)
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