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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 16 settembre 2008


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2204 del 08 agosto 2008

Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è espressione dell'impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120), per la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

In Regione Veneto, nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha attribuito alla Giunta regionale, fino all'approvazione del piano energetico regionale, le funzioni relative all'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, con esclusione di quelli che producono energia da rifiuti, giusta quanto disposto dagli articoli 42, comma 2 bis- come aggiunto dal comma 1dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27- e 44, comma 2, lettera b), entrambi della citata legge regionale n.11/2001.

Si ritiene utile, preliminarmente all'enunciazione delle determinazioni proprie del presente provvedimento, ricostruire sommariamente il complesso quadro normativo che disciplina la materia in argomento.

In tema di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 assoggettano ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, a seguito di un procedimento unico svolto nell'ambito di una conferenza di servizi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la riattivazione, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

Il D.Lgs. n. 387 del 2003, tuttavia, è stato parzialmente modificato dall'articolo 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria per il 2008", particolarmente al comma 5 dell'articolo 12, già menzionato, laddove si stabilisce che all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applica il procedimento unico di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 medesimo.

Il riferimento all'assenza di un atto autorizzatorio, pertanto, si interpreta nel senso che, qualora l'eventuale pluralità degli atti autorizzatori sia di competenza di un'unica amministrazione, quest'ultima si esprimerà ovviamente senza aver previamente indetto la conferenza di servizi, in ossequio ai principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Inoltre, il procedimento unico non si applica -perché è prevista solamente la denuncia di inizio attività, a termini degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001- neppure agli impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza inferiore alle soglie di seguito indicate, come riportate nella tabella A allegata al Decreto legislativo n. 387/2003, aggiunta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007:

  • impianti idroelettrici di potenza inferiore a 100 kW;
  • impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW;
  • impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
  • impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza inferiore a 200 kW;
  • impianti di produzione di energia elettrica da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas di potenza inferiore a 250 kW.

Per di più, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE",fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici o aderenti cioè con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, è sufficiente una mera comunicazione preventiva al Comune.

Il comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 in esame, poi, prevede espressamente che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, senza contemplare alcuna limitazione di carattere soggettivo dei richiedenti.

Al riguardo, l'articolo 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio) disciplina l'edificabilità in zona agricola, consentendo esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, meglio indicati, a titolo esemplificativo, negli atti di indirizzo adottati, ai sensi dell'articolo 50 della medesima legge regionale n. 11 del 2004, con delibera della Giunta regionale n. 3178 del 8 ottobre 2004.

Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 costituiscono "principi fondamentali" in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e si applicano indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del richiedente. Quindi, anche i soggetti che non sono imprenditori agricoli possono presentare in zona agricola istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con le limitazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo sopra descritte.

Attesa l'indubbia rilevanza e complessità delle norme attualmente disciplinanti la materia, nonché l'evidente incidenza dell'organizzazione regionale ai fini della corretta gestione delle istanze di autorizzazione degli impianti in parola, limitatamente ai procedimenti unici di competenza regionale, si ritiene necessario individuare presso l'Unità di Progetto Energia un ufficio con compiti di coordinamento delle altre strutture regionali titolari delle funzioni concernenti le diverse tipologie di impianto.

A detto ufficio è pertanto affidato il compito di ricevere le istanze inerenti i procedimenti di competenza regionale e inoltrarle alle diverse strutture regionali competenti, affinché queste provvedano al completamento della procedura autorizzatoria. Nelle more della definizione di una compiuta disciplina regionale, dette strutture sono individuate nel responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia di fonte rinnovabile.

Il medesimo ufficio, inoltre, è incaricato del monitoraggio dei dati di produzione dell'energia da fonti rinnovabili per le finalità ed ai sensi dell'articolo 2, commi da 167 a 170, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'ufficio di coordinamento verifica, quindi, preliminarmente la competenza regionale in ordine all'impianto oggetto di istanza e trasmette immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione, le domande e i progetti pervenuti alle strutture regionali di seguito specificate:

  • Impianti fotovoltaici e eolici: Direzione Urbanistica.
  • Impianti idroelettrici: Direzione Difesa del Suolo.
  • Impianti di produzione di energia da biomassa e da biogas, per i quali è necessario l'esame del piano aziendale, di taglia al di sotto delle soglie previste dall'articolo 269, comma 14, lettere a) ed e), del decreto legislativo 152/2006 su istanza di imprenditori agricoli e forestali, loro consorzi, società e cooperative: Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.
  • Impianti da biomassa e biogas di taglia uguale o superiore alle soglie previste dall'articolo 269, comma 14, lettere a) ed e) del decreto legislativo 152/2006: Unità complessa Tutela Atmosfera.
  • Impianti geotermici: Direzione Geologia e Attività Estrattive.

Le istanze di autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili vanno pertanto indirizzate a: Regione Veneto - Unità di progetto Energia -Via Pepe, n. 2 - 30172 Venezia-Mestre.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia o un suo delegato partecipa alle conferenze di servizi per la valutazione degli aspetti energetici connessi alle varie tipologie di impianto.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti è rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere - ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Il parere rilasciato dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale a conclusione della relativa istruttoria confluisce nella conferenza di servizi decisoria.

Lo schema di Deliberazione è proposto dall'Assessore competente per la materia afferente all'interesse prevalente come individuato a pagina 2 dell'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento, di concerto con l'Assessore competente in materia di Energia.

Le disposizioni del presente provvedimento modificano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1000 del 6 aprile 2004 con esse incompatibili. Fatte salve, in ogni caso, le ulteriori necessarie determinazioni rimesse a successivi atti, si precisa che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono concluse secondo le disposizioni previgenti.

In allegato al presente provvedimento sono definite le schede riassuntive del procedimento come ristrutturato per effetto dell'atto medesimo (Allegato A).

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 2001/77/CE "Norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la Direttiva 2006/32/CE concernente "l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n.11, "Norme per il governo del territorio";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n.1000, "Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - D.lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. - R.D. 1775/1933. Criteri e procedure";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2008, n. 591, "Istituzione della "Cabina di regia per la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile". Tavolo sulle politiche di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2008, n. 1998, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale". Disposizioni applicative;

VISTO l'articolo 2, commi 158 e da 167 a 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria per il 2008";]

delibera

  1. di approvare le premesse del presente provvedimento in quanto parte integrante dello stesso;
  2. di individuare nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le strutture regionali responsabili del procedimento in rapporto alla tipologia di fonte rinnovabile, e lo schema riassuntivo del procedimento;
  3. di individuare presso l'U.P. Energia un ufficio per il coordinamento e monitoraggio dei procedimenti in materia autorizzatoria degli impianti di energia da fonti rinnovabili;
  4. di stabilire che le istanze per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano indirizzate a: Regione Veneto - Unità di progetto Energia - Via Pepe, n. 2 - 30172 Venezia-Mestre;
  5. di rinviare a successivi atti del Segretario competente in materia di energia, di concerto con i Segretari competenti per le materie individuate in rapporto alla tipologia di fonte rinnovabile, la definizione di specifici indirizzi tecnico-organizzativi necessari alla corretta attuazione delle procedure stabilite e alla risoluzione di eventuali casi dubbi.

(seguono allegati)

2204_AllegatoA_208601.pdf

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