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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 09 settembre 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144 del 29 luglio 2008

Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - riferisce quanto segue:

Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto " Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, vengono disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite;

Il Decreto prevede che le Regioni nell'assolvimento delle funzioni trasferite:

  • recepiscano il DPCM e le linee di indirizzo ed esso allegate;
  • realizzino un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;
  • disciplinino gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti, i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del DPCM su menzionato;
  • avviino i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;
  • convalidino, con apposito atto formale, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AA.UU.LL.SS.SS. con la sottoscrizione di un verbale di consegna;
  • convalidino, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte delle AA.UU.LL.SS.SS. nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
  • identifichino le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
  • elaborino uno schema di protocollo interistituzionale da trasmettere alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario,
  • forniscano alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base di quanto indicato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati;

CONSIDERATO che:

  • ai sensi dell'art. 3 del DPCM in argomento, il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM stesso, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio;
  • i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio Sanitario Nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza;
  • le AA.UU.LL.SS.SS., conseguentemente, dovranno porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per dare piena attuazione del citato DPCM;

CONSIDERATO altresì che le Aziende sanitarie locali dovranno:

  1. recepire le indicazioni contenute nel presente dispositivo al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, attraverso la redazione di apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti penitenziari per adulti e per minori;
  2. attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, secondo quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall'allegato A del DPCM 1 aprile 2008;
  3. prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in apposito inventario trasmesso dalla Regione;
  4. stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;
  5. stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della Giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi di riferimento trasmessi dalla Regione;
  6. stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;

Considerata la necessità di porre in essere il recepimento del DPCM e delle linee di indirizzo tempestivamente a che non vi sia soluzione di continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Vista la L.R. n. 1/2004;
  • Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;
  • Vistoil decreto legislativo 30 /12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
  • Visto il decreto legislativo 22 /6/1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  • Vista la L. 24/12/2007 n. 244, (Legge finanziaria 2008)" art. 2, comma 283;]

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di recepire il DPCM 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" così come pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;
  3. di dare atto che la Regione, oltre al recepimento del DPCM 01/04/08 di cui al sub 1, dovrà:
    1. avviare i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;
    2. convalidare, con apposito atto formale, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AASSLL con la sottoscrizione di un verbale di consegna;
    3. convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
    4. identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio Sanitario Regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
    5. elaborare schemi di protocollo interistituzionali da trasmettere alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;
    6. fornire alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base di quanto indicato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati;
  4. di avvalersidella Commissione Interistituzionale, istituita in applicazione della DGR n. 73 del 21.01.2005, "Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Veneto", nonché dell'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale, di cui alle DGR n. 4139 del 19/12/2006 e n. 3157 del 9/10/2007, per le funzioni di Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria previste dal DPCM in oggetto, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;
  5. di stabilireche le competenze regionali in materia di medicina penitenziaria sono attribuite alla Direzione Regionale Piani e Programmi- Servizio Tutela della Salute Mentale;
  6. di dare atto che:
    • ai sensi dell'art. 3 del DPCM in argomento, il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM stesso, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio;
    • i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza;
    • le AA.UU.LL.SS., conseguentemente, dovranno porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per dare piena attuazione del citato DPCM;
  7. di dare atto altresì che le AA.UU.LL.SS.SS. devono tempestivamente:
    • garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
    • attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall'allegato A del DPCM 1 aprile 2008;
    • redigere apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti penitenziari per adulti e per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, per assicurare gli interventi del SSN nei confronti dei detenuti adulti e minori;
    • prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in apposito inventario trasmesso dalla Regione;
    • stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;
    • stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi di riferimento trasmessi dalla Regione;
    • stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario.

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