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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 02 settembre 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1998 del 22 luglio 2008

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Disposizioni applicative

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Con tale correttivo è stata integralmente riscritta la Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Codice dell'Ambiente - relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, per la Valutazione dell'Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolare, il nuovo articolo 35, comma uno, del Codice dell'Ambiente, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che "Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (vale a dire entro il 12 febbraio 2009). In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto".

Tenuto conto del fatto che la Regione Veneto è dotata di una normativa specifica in materia di VIA, vale a dire la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii., è necessario nelle more della presentazione ed adozione di un nuovo testo di legge che vada ad armonizzare le disposizioni di rango regionale con la nuova disciplina statale in materia di VIA, continuare ad applicare nel frattempo la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ss.mm. ii.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di VIA avviate prima del 13 febbraio 2008 ma successivamente al 31 luglio 2007 (entrata in vigore della Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152), atteso quanto disposto dal comma 2-ter del medesimo articolo 35, le stesse saranno concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di VIA avviate dopo il 13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della presente deliberazione, trova applicazione la normativa più conveniente per il proponente sotto il profilo tecnico-amministrativo avendo particolare riferimento, tra quanto previsto dalla L.R. n. 10/99 e quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. N. 4/2008, sia alla durata dell'iter procedimentale che alla documentazione richiesta in funzione del rilascio del provvedimento.

Per quanto concerne, inoltre, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) disciplinata dal D.Lgs. N. 59/2005, poiché il nuovo articolo 10, parte seconda, del D. Lgs. N. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. N. 4/2008, prevede che le Regioni assicurino che la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e considerato che, allo stato, la Regione Veneto con propria L.R. n. 26/2007 si è sostanzialmente limitata a disciplinare l'assetto delle competenze amministrative relativamente alle tipologie progettuali di cui all'Allegato I del D. Lgs. N. 59/2005, si ritiene opportuno dare attuazione fin d'ora, in via amministrativa, al coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA, integrando la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale in quella di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, nel caso in cui progetti di impianti assoggettati ad AIA debbano essere sottoposti anche a procedura di VIA, la relativa istruttoria verrà svolta congiuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento. In tale senso la Commissione VIA risulterà all'uopo ulteriormente integrata, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 10/99, dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi. Nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i quali debba essere rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la relativa istruttoria verrà invece espletata unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per singola materia. Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio è a tal fine incaricato di provvedere, con proprio atto, alla individuazione di opportune forme di coordinamento tra le strutture della Segreteria che partecipano al procedimento in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori. A seguito dell'espressione consultiva favorevole da parte delle competenti strutture, come sopra individuate, il Segretario Regionale si determina in conformità a quanto stabilito nella DGR n. 2493 del 7 agosto 2007 e, in particolare, ai punti n. 3 e 4 riguardanti rispettivamente la convocazione e l'espletamento della conferenza di servizi di cui al D.Lgs n. 59/2005 e l'emanazione del conseguente provvedimento di AIA.

Deve, infatti, escludersi l'attivazione della procedura di VIA a fronte di semplici rinnovi di autorizzazione, anche AIA, a cui non si accompagnino interventi di modifiche impiantistiche o di tipologia di rifiuti trattati (nel caso di impianti di trattamento/recupero di rifiuti).

Analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda le procedure di competenza provinciale, la Commissione provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi.

Nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all' approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Direttiva 85/337/CEE e la Direttiva 97/11/CE in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 ss.mm.ii: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale";

VISTA la DGR n. 2649 del 7 agosto 2007;

VISTA la DGR 2493 del 7 agosto 2007;

SENTITE le Province;]

delibera

  1. di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.;
  2. di dare atto che, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulterioridisposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", trova applicazione per i procedimenti avviati dopo il 31 luglio 2007 e prima del 13 febbraio 2008 la normativa vigente al momento di avvio del procedimento;
  3. di applicare per le procedure di VIA avviate dopo il 13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della presente deliberazione la normativa più conveniente per il proponente come indicato in premessa;
  4. di integrare la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 10/99;
  5. nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i quali debba essere rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la relativa istruttoria verrà invece espletata unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per singola materia;
  6. di incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio di provvedere, con proprio atto, alla individuazione di opportune forme di coordinamento tra le strutture della Segreteria che partecipano al procedimento in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori;
  7. analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda le procedure di competenza provinciale, la Commissione provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi;
  8. nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alle Province;
  10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989, disponendo altresì la riproduzione dello stesso nel sito Internet ufficiale della Regione all'interno della sezione Ambiente e Territorio dedicata alle materie Atmosfera e Valutazione Progetti e Investimenti.

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