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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 26 agosto 2008


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 15 luglio 2008

Sentieri alpini e vie ferrate. Criteri per l'esame dei progetti da parte della Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione. Scheda tecnica. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Articolo n. 113, comma 1. Art. 114, comma 2.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vicepresidente e Assessore regionale alle Politiche dell'Agricoltura e del Turismo, Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Si premette che ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 113 della l.r. n. 33/2002, la realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna, la quale può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

La citata Commissione regionale, nominata con deliberazione 6 dicembre 2005, n. 3716, che si è riunita nella seduta del 18 marzo 2008, ha concordato una serie di criteri per l'esame dei progetti dei sentieri alpini e delle vie ferrate, ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione, rispondenti ai principi di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti prescritti dall'articolo 123, comma 5 della l.r. n. 33/2002, nel rispetto dell'autonomia delle comunità montane, dei comuni e del Club alpino italiano nell'esercizio delle competenze di cui al citato articolo 115.

Il delegato del Club alpino italiano, componente della Commissione regionale, inoltre, ha sottoposto all'esame della Commissione una bozza della scheda tecnica, prevista dal comma 2 dell'art. 114 della l.r. n. 33/2002, da presentare per ottenere l'iscrizione nel catasto regionale di nuovi sentieri alpini e vie ferrate o per la modifica di percorsi già iscritti nel catasto; la Commissione regionale, riunita nella citata seduta del 18 marzo 2008, ha espresso il proprio assenso sullo schema di scheda tecnica esaminato.

Si ricorda la competenza della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 2, comma 2, lett. b), di deliberare sulle direttive ed i criteri generali per la formazione e adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compreso il catasto regionale dei sentieri e delle vie ferrate.

Conseguentemente, si propone di approvare i criteri per l'esame dei progetti di sentieri alpini e vie ferrate, previsti dal comma 1 dell'articolo 113 della l.r. n. 33/2002, ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione, come descritti nell'allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Si propone, inoltre, di approvare la citata scheda tecnica, prevista dal comma 2 dell'articolo 114 della l.r. n. 33/2002, come riportata nell'allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Si propone, infine, di dare atto che, ai sensi dell'art. 115 della l.r. n. 33/2002, le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione e gestione di detti percorsi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 113, 114 e 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 dicembre 2005, n. 3716;

PRESO ATTOche la Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna nella seduta del 18 marzo 2008 ha approvato la proposta sui criteri da seguire per l'esame dei progetti dei sentieri alpini e delle vie ferrate ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale, nonché la bozza della relativa scheda tecnica]

delibera

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i criteri per l'esame dei progetti di sentieri alpini e vie ferrate, previsti dal comma 1 dell'articolo 113 della l.r. n. 33/2002, ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione, come descritti nell'allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per i motivi citati in premessa, la scheda tecnica, prevista dal comma 2 dell'articolo 114 della l.r. n. 33/2002, come riportata nell'allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 115 della l.r. n.33/2002, le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione e gestione di detti percorsi.

(seguono allegati)

1938_AllegatoA_207852.pdf
1938_AllegatoB_207852.pdf

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