Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 29 luglio 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1616 del 17 giugno 2008

Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali").

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi, riferisce quanto segue:

Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione alla L.R. n. 22/2002 approvando un provvedimento, che si articola, fra gli altri, nei seguenti punti:

  • adozione della classificazione delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali, nel puntuale rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento;
  • adozione del Manuale applicativo, che disciplina le fasi di ogni processo e la relativa tempistica, anche relativamente alle strutture già in esercizio e a quelle che "ex novo" sono assoggettate all'autorizzazione;
  • definizione, in esecuzione dell'art. 10 L.R. n. 22/2002, dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché dei requisiti minimi specifici per alcune delle strutture indicate nella classificazione.
  • adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento istituzionale.

A modifica e integrazione della sopra richiamata D.G.R. n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta.

In relazione ai suddetti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002 si è reso necessario un approccio unitario e integrato per quanto riguarda le unità di offerta che operano nell'ambito della salute mentale, approccio che ora rientra a pieno titolo tra gli indirizzi di questa Giunta regionale così come si evincono sia dalla sezione dedicata alla salute mentale nel P.d.L. n. 235 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2007-2009" sia dalla D.G.R. n. 2145 del 10 luglio 2007 che ha istituito un apposito servizio regionale per la gestione unitaria degli interventi regionali nel settore della tutela della salute mentale.

A tal fine la Direzione regionale Piani e programmi socio sanitari, su indicazione della Commissione regionale per la salute mentale di cui alla D.G.R. n. 373 del 11.02.2005, ha costituito un Gruppo di Lavoro composto da primari dei Dipartimenti di Salute mentale, un rappresentante della cooperazione sociale e un rappresentante dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria. Tale Gruppo di lavoro ha prodotto un documento di requisiti e standard, riferito a tutte le unità di offerta in ambito di salute mentale previsto nel SSSR del Veneto, che è stato sottoposto alla valutazione della stessa Commissione regionale per la salute mentale, che include tra l'altro una rappresentanza delle Associazioni dei familiari, delle Società scientifiche, nonché alla valutazione del Collegio dei Primari psichiatri e della cooperazione sociale. Ciascuna componente coinvolta ha accolto positivamente il documento elaborato dal Gruppo di lavoro, proponendo dei contributi migliorativi, tutti recepiti nell'Allegato al presente provvedimento che si propone all'approvazione della Giunta regionale.

Nel corso dell'elaborazione del citato documento di requisiti e standard sono emerse ulteriori proposte che pure si ritiene opportuno proporre all'approvazione della Giunta regionale e che includono:

  • l'attuazione, da parte della Direzione regionale Piani e programmi socio sanitari in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, di un percorso di formazione sui nuovi requisiti e standard da realizzarsi a livello provinciale e rivolto alle strutture del pubblico e del privato che operano nel settore della salute mentale;
  • la costituzione di una Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale dei requisiti e standard per la salute mentale oggetto del presente provvedimento;
  • la costituzione di un Gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di schema-tipo di Regolamento per i Dipartimenti di salute mentale.

La Regione per tramite dell'Agenzia Socio Sanitaria Regionale del Veneto ha dato avvio al progetto tecnico per esecuzione del progetto-programma di accreditamento di eccellenza, per la definizione di standard /requisiti secondo il modello del CCHSA, attraverso diversi focus group, tra i quali uno specifico per la salute mentale, nel quale parteciperanno degli esperti specifici del settore. A tal proposito la Direzione Piani programmi Socio Sanitari e l'Agenzia Socio Sanitaria individueranno un gruppo di esperti del settore, che si interfaccerà con il comitato scientifico per proporre e analizzare degli standard/requisiti in tema di accreditamento d'eccellenza nel settore della salute mentale.

Inoltre, si ritiene opportuno per quanto riguarda la tempistica e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta per la salute mentale rimandare alla D.G.R. n. 2501/2004 e successive modifiche e integrazioni, mentre per quanto riguarda gli indicatori di attività e di risultato rimandare al Progetto obiettivo per la salute mentale attualmente vigente di cui alla D.G.R. n. 4080 del 22 dicembre 2000. D'altra parte, al fine di velocizzare l'introduzione e l'applicazione dei nuovi requisiti e standard per la salute mentale di cui al documento allegato si demanda all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria la predisposizione delle relative liste di verifica.

Nelle more dell'individuazione delle competenze da parte delle Segreterie alla Sanità e al Sociale, ai sensi della DGR n. 2501/2004, la Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione per tutte le strutture afferenti al settore della salute mentale, tranne che per le tipologie ospedaliere, per le quali procederà di concerto con la Direzione dei Servizi Sanitari, lo stesso dicasi per la responsabilità dell'istruttoria che porterà all'accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale.

Infine, si propongono i seguenti oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/2002:

CSM - CENTRI DI SALUTE MENTALE. € 1.270,00

CTRP -COMUNITA' TERAPEUTICA - RIABILITATIVA PROTETTA. € 1.270,00

CA - COMUNITA' ALLOGGIO. € 870,00

GAP - GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO. € 650,00

DHT - DAY HOSPITAL TERRITORIALE (DHT)€ 870,00

CD - CENTRO DIURNO€ 870,00

SPDC - SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA€ 1.270,00

DPP - DEGENZA PSICHIATRICA IN STRUTTURE PRIVATE€ 1.270,00

DAY HOSPITAL OSPEDALIERO (DHO). € 1.270,00

stabilendo altresì che, gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un'Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata), e saranno accreditati sul conto di tesoreria della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Vista la Legge 241/1990;
  • Vista la L.R. 11/2001 art.133;
  • Vista la L.R. 22/2002;
  • Vista la DGR n. 2473/2004 esecutiva;
  • Vista la DGR 2501/2004, esecutiva;
  • Vista la DGR n. 3855/2004 esecutiva;
  • Vista la DGR n. 393/2005 esecutiva;
  • Vista la DGR n. 4261/2005 esecutiva;
  • Vista la DGR n 2288/2006 esecutiva;
  • Vista la DGR n. 4080/2000 esecutiva;
  • Vista la DGR n. 84/2007 esecutiva.]

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante i requisiti e gli standard definitivi per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale in sostituzione dell'Allegato A della DGR 2473/2004;
  3. di autorizzare le autorità competenti, in fase rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell'Allegato A fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;
  4. di demandare all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria la traduzione dei singoli standard dell'Allegato A in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora utilizzato, sostituendole a quelle approvate con DGR n. 2501/2004;
  5. di fissare gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/2002, pari a quelli descritti in premessa;
  6. di stabilire che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale, sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un'Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata), e saranno accreditati sul conto di tesoreria della Regione del Veneto;
  7. di stabilire che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della Lr. 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nel Progetto obiettivo per la salute mentale attualmente vigente di cui alla D.G.R. n. 4080 del 22 dicembre 2000;
  8. di demandare all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria il conseguente aggiornamento della classificazione e del manuale delle procedure di attuazione della L.R. 22/2002, documenti approvati con DGR 2501/2004;
  9. di demandare alla Direzione regionale Piani e programmi socio sanitari in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria l'attuazione di un percorso di formazione sui nuovi requisiti e standard da realizzarsi a livello provinciale e rivolto alle strutture del pubblico e del privato che operano nel settore della salute mentale;
  10. di stabilire che la Direzione regionale Piani e Programmi Socio-sanitari è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, nonché dell'istruttoria che porterà all'accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale, per tutte le strutture afferenti al settore della salute mentale, tranne che per le tipologie ospedaliere per le quali procederà di concerto con la Direzione regionale dei Servizi Sanitari;
  11. di demandare al Dirigente regionale della Direzione regionale Piani e programmi socio sanitari la costituzione con proprio provvedimento di una Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale dei requisiti e standard per la salute mentale oggetto del presente provvedimento.

(seguono allegati)

1616_AllegatoA_207183.pdf

Torna indietro