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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 29 luglio 2008


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 17 giugno 2008

Ditta Me.Ma.P. s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR). (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta Me.Ma.P. s.r.l., con sede a Monzambano (VR) Strada Moscatello n. 45/C, con domanda in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR).

Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna (VR), a partire dal 27.06.2006 e nei giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni e osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 56 del 14.09.2006, ha espresso parere contrario al progetto presentato.

Con nota n. 604570/57.02 del 26.10.2006, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 30.06.2006, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

Il segretario della C.T.P.A.C., con nota in data 28.03.2007, pervenuta in Regione il 05.04.2007 prot. n. 204629/57.02, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 21.03.2007, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

E' stata sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 08.11.2007, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta nè a vincolo paesaggistico nè a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto- ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Ai fini del rilascio dell'autorizazione la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 atteso che, pur in presenza di istanza presentata precedentemente a quella in esame, la medesima aveva ottenuto parere contario dalla competente commissione V.I.A., in data antecedente a quella della seduta della C.T.R.A.E. del 08.11.2007.

Successivamente, con D.G.R. n. 920 del 06.05.2008, è stata denegata la precedente istanza avanzata da altra ditta e l'istanza in oggetto risponde quindi ai requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 44/82.

Al punto n. 9) del dispositivo è stata data attuazione alle indicazioni della C.T.R.A.E. anche con riferimento alla viabilità di accesso ed al contesto non soggetto a coltivazione che separa la cava in oggetto dalla vicina e diversa cava posta in capo ad altra ditta.


L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile rispetto alle vigenti norme ed alle esigenze di tutela ambientale.

Il progetto di coltivazione, come autorizzato, interessa una superficie complessiva di scavo di circa 65.600 mq, per un volume di sabbia e ghiaia commerciale estraibile di circa 716.500 mc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Me.Ma.P. s.r.l., in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02 di apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR);

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 e la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 920 del 06.05.2008;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI il parere contrario del Comune di Pescantina ed il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]

delibera

1)      di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Me.Ma.P. s.r.l. - P.IVA 02032220200 - con sede in Monzambano (VR) Strada Moscatello n. 45/C, ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR), all'interno dell'area indicata con linea rossa continua nella planimetria a scala 1:1000 "STATO COLTIVAZIONE", tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda di apertura e coltivazione di cava in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2)      il progetto così come autorizzato è costituito da n. 9 elaborati vistati dalla C.T.R.A.E. (domanda in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, tavola n. 1 Planimetria cava Pezzette 2, tavola n. 2 Sezioni cava Pezzette 2, tavola n. 3 Planimetrie fasi di Coltivazione, tavola n. 4 Planimetria particolari, elaborato 01 Relazione Tecnica, elaborato 02 Relazione Geologica, elaborato 03 Progetto di Ricomposizione Ambientale, Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 ed allegati correlati);

3)      di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

  1. recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea rossa continua nella planimetria a scala 1:1000 "STATO COLTIVAZIONE", tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda di apertura e coltivazione di cava in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;
  2. porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o emento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  6. mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  7. subordinare l'inizio dei lavori di estrazione del lotto n. 3 della cava al completamento dei lavori di sistemazione ambientale del lotto n. 1 della medesima. La verifica di tale condizione dovrà essere accertata con sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a seguito di preventiva comunicazione da parte della ditta di avvenuto completamento della sistemazione ambientale del citato lotto n. 1;
  8. stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate per quanto strettamente necessario, nel rispetto del progetto così come autorizzato, dovranno essere utilizzati materiali associati provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi-argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, per un quantitativo strettamente sufficiente.
    Le terre di scavo da utilizzarsi per la ricomposizione dovranno rispettare i parametri indicati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata dalla ditta. Si prescrive comunque, in tal senso, l'obbligo del rispetto delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
  9. provvedere alla messa a dimora delle piante così come previste alla precedente lettera f) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
  10. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  11. prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
  12. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  13. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
  14. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 4 anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento degli eventuali impianti di prima lavorazione e/o manufatti che verranno realizzati all'interno dell'area di cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;
  15. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  16. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. Si prescrive altresì, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 l'utilizzo in via principale della viabilità di servizio della adiacente cava "CASETTA" come proposto dal Comune. E' fatto divieto di adibire l'area di caav a discarica;
  17. di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità, debitamente registrati, delle aree oggetto di ampliamento e con efficacia fino alla temporalità assegnata;
  18. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  19. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e le eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si richiama a tal fine la prescrizione di cui alla precedente lettera p);
  20. di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
  21. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

4)      di incaricare la Direzione Regionale competente a valutare l'opportunità di addivenire ad una migliore conformazione finale dei luoghi tramite la rimozione del diaframma di separazione delle due cave, invitando le ditte coinvolte, se del caso, a presentare un progetto in tal senso. Trattasi in ogni caso di eventuale ampliamento delle due cave vicine da attivarsi, se del caso, con le procedure previste dalla L.R. 44/82;

5)      ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

6)      di stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

7)      stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

8)      di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 500,00 (cinquecento/00) e di stabilire che la ditta Me.Ma.P. s.r.l. è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 397,00 (trecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

9)      di incaricare la Direzione Geologia ed Attività Estrattive a procedere ai sensi della D.G.R. n. 652/07 per quanto statuito ai precedenti punti n. 3) lettera p) e n. 4);


10)   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

11)   di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

(seguono allegati)

1495_AllegatoA_207105.pdf
1495_AllegatoB_207105.pdf

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