Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 17 giugno 2008
Ditta Me.Ma.P. s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR). (L.R. 44/82).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
la ditta Me.Ma.P. s.r.l., con sede a Monzambano (VR) Strada Moscatello n. 45/C, con domanda in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR).
Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna (VR), a partire dal 27.06.2006 e nei giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni e osservazioni.
Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 56 del 14.09.2006, ha espresso parere contrario al progetto presentato.
Con nota n. 604570/57.02 del 26.10.2006, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 30.06.2006, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..
Il segretario della C.T.P.A.C., con nota in data 28.03.2007, pervenuta in Regione il 05.04.2007 prot. n. 204629/57.02, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 21.03.2007, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
E' stata sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 08.11.2007, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta nè a vincolo paesaggistico nè a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto- ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).
Ai fini del rilascio dell'autorizazione la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 atteso che, pur in presenza di istanza presentata precedentemente a quella in esame, la medesima aveva ottenuto parere contario dalla competente commissione V.I.A., in data antecedente a quella della seduta della C.T.R.A.E. del 08.11.2007.
Successivamente, con D.G.R. n. 920 del 06.05.2008, è stata denegata la precedente istanza avanzata da altra ditta e l'istanza in oggetto risponde quindi ai requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 44/82.
Al punto n. 9) del dispositivo è stata data attuazione alle indicazioni della C.T.R.A.E. anche con riferimento alla viabilità di accesso ed al contesto non soggetto a coltivazione che separa la cava in oggetto dalla vicina e diversa cava posta in capo ad altra ditta.
L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile rispetto alle vigenti norme ed alle esigenze di tutela ambientale.
Il progetto di coltivazione, come autorizzato, interessa una superficie complessiva di scavo di circa 65.600 mq, per un volume di sabbia e ghiaia commerciale estraibile di circa 716.500 mc.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda della ditta Me.Ma.P. s.r.l., in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02 di apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR);
VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 e la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 920 del 06.05.2008;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTI il parere contrario del Comune di Pescantina ed il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]
delibera
1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Me.Ma.P. s.r.l. - P.IVA 02032220200 - con sede in Monzambano (VR) Strada Moscatello n. 45/C, ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR), all'interno dell'area indicata con linea rossa continua nella planimetria a scala 1:1000 "STATO COLTIVAZIONE", tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda di apertura e coltivazione di cava in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;
2) il progetto così come autorizzato è costituito da n. 9 elaborati vistati dalla C.T.R.A.E. (domanda in data 21.06.2006, pervenuta in Regione il 21.06.2006, prot. n. 378136/57.02, tavola n. 1 Planimetria cava Pezzette 2, tavola n. 2 Sezioni cava Pezzette 2, tavola n. 3 Planimetrie fasi di Coltivazione, tavola n. 4 Planimetria particolari, elaborato 01 Relazione Tecnica, elaborato 02 Relazione Geologica, elaborato 03 Progetto di Ricomposizione Ambientale, Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 ed allegati correlati);
3) di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
4) di incaricare la Direzione Regionale competente a valutare l'opportunità di addivenire ad una migliore conformazione finale dei luoghi tramite la rimozione del diaframma di separazione delle due cave, invitando le ditte coinvolte, se del caso, a presentare un progetto in tal senso. Trattasi in ogni caso di eventuale ampliamento delle due cave vicine da attivarsi, se del caso, con le procedure previste dalla L.R. 44/82;
5) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
6) di stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
7) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
8) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 500,00 (cinquecento/00) e di stabilire che la ditta Me.Ma.P. s.r.l. è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 397,00 (trecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.
9) di incaricare la Direzione Geologia ed Attività Estrattive a procedere ai sensi della D.G.R. n. 652/07 per quanto statuito ai precedenti punti n. 3) lettera p) e n. 4);
10) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
11) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.
(seguono allegati)
Torna indietro