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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 08 luglio 2008


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 26 maggio 2008

L.R. 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Identificazione delle persone svantaggiate e deboli, valorizzazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo e Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell' Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Tra le finalità dichiarate dall'art. 1 della L.R. 23 del 3 novembre 2006, sono previste:

a)      il rafforzamento e l'incentivazione della promozione, del sostegno e dello sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni;

b)      la determinazione delle forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli di cui all'articolo 3.

Su questa linea l'art. 9 della legge regionale 23/2006 da un lato, al comma 1, statuisce che "La Regione nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale", dall'altro, comma 3, fa un' importante attribuzione alla cooperazione sociale affermando che "La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale".

Alla luce dei riferimenti evidenziati la direttiva allegata individua alcune opportunità applicative per concretizzare il ruolo della cooperazione sociale di tipo B impegnata nelle attività di recupero, promozione umana e lavorativa delle persone svantaggiate e delle persone deboli, con riserva di integrazione della stessa relativamente alle politiche attive del lavoro, sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 20, comma 1, della L.R. 31/1998.

Una delle novità più attese dal nuovo testo di legge regionale era relativo alla necessità di rivedere il concetto di svantaggio.

Si premette innanzitutto che "persone svantaggiate" sono quelle tassativamente elencate all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Successivamente il decreto legislativo 276/2003, "Riforma del mercato del lavoro", più nota come "Legge Biagi", ha provveduto a definire il concetto di "lavoratore svantaggiato" estendendolo ad altre categorie di lavoratori rispetto a quelle indicate all'art. 4 della L. 381/1991 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 41 del 23 ottobre 2004, ha individuato tali soggetti facendo riferimento alla classificazione fornita dal "Regolamento CE 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore dell'occupazione".

La L.R. 23/2006 non poteva intervenire allargando direttamente la classificazione di svantaggio di cui all'art. 4 della L. 381/91 e i conseguenti benefici collegati (computo nel trenta per cento e defiscalizzazione) perché l'unica forma di ampliamento ad altri soggetti è prevista dallo stesso art. 4 che lo riserva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto della gerarchia delle fonti, il legislatore regionale ha quindi provveduto ad introdurre una seconda categoria di persone con disagio, quella dei "soggetti deboli" che versano in situazioni di fragilità sociale, per la cui classificazione si è rifatto a due fonti normative che ormai chiaramente hanno aggiornato il concetto di svantaggio, ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera f), del sopraccitato regolamento CE 2204/2002, e l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Linea per altro anticipata nella Relazione introduttiva per la presentazione e l'approvazione del testo legislativo in Consiglio Regionale, in cui - tra gli aspetti più innovativi - viene citato "l'allargamento delle categorie svantaggiate anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla legge 381/1991".

Con questa deliberazione si intende quindi provvedere:

a) Alla identificazione delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 L. 381/1991 e art. 3, comma 1, L.R. 23/2006, indicando i criteri che deve seguire la pubblica amministrazione, ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, della L.R. 23/2006, nel rilascio della documentazione probatoria, con specificata la durata dello svantaggio. Tali indicazioni verranno ad essere individuate in conformità e coerenza con la Circolare INPS n. 296 del 29 dicembre 1992 che provvede ad identificare le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 ai fini dell'esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

b) Alla identificazione dei "soggetti deboli" di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 23/2006, la cui individuazione (e conseguente definizione della documentazione comprovante lo stato di debolezza sociale e della durata) è necessaria:

- per la concessione dei contributi di cui all'art. 17, comma, 1, L.R. 23/2006: "La Regione può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato";

- per il computo nel 50 per cento necessario per accedere ad appalti riservati, di cui all'art. 23 L.R. 23/2006, che prevede la possibilità di riserva alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a cooperative sociali di tipo B "qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'articolo 3";

c) Alla conferma delle modalità di computo del trenta per cento ai fini dell'esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale solo per i lavoratori svantaggiati di cui all'art. 3, comma 1, L.R.23/2006, secondo le modalità di calcolo già previste dalla Circolare INPS n. 188 del 17 giugno 2006 e adottate per la revisione periodica della cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002.

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale si propone inoltre di effettuare un' ulteriore regolamentazione prevista dall' art. 17, comma 3, della L.R. 23/2006 in cui si legge: "La Giunta regionale costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento".

Anche a questo rinvio dà attuazione l'allegato "Atto di indirizzo sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli" (Allegato A) e il collegato (Allegato B) che prevede un accordo di collaborazione per la gestione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo, con una convenzione tra Regione Veneto e Veneto Lavoro.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • vista la L. 8.11.1991, n. 381;
  • visto il D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
  • vista la L. 8.11.2000, n. 328;
  • vista la L.R. 16.12.1998, n. 31;
  • vista la Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 23.10.2004, n. 41;
  • visto il Regolamento CE 5.12.2002, n. 2204;
  • vista la Circolare INPS 29.12.1992, n. 296;
  • vista la Circolare INPS 17.06.2006, n. 188
  • sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23, in data 10.12.2007;]

delibera

  1. di approvare le premesse di cui al presente provvedimento;
  2. di approvare l'allegato "Atto di indirizzo sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli"(Allegato A);
  3. di approvare, quale parte integrante e contestuale dell'atto di indirizzo, il collegato (Allegato B), contenente la convenzione tra Regione Veneto e Veneto Lavoro per la gestione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo;
  4. di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento all'integrazione dell'Atto di indirizzo relativamente alle politiche attive del lavoro, sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di cui all'articolo 20, comma 1, della L.R. 31/1998.

(seguono allegati)

1357_AllegatoA_206580.pdf
1357_AllegatoB_206580.pdf

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