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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 08 aprile 2008
Contributo straordinario una tantum a favore del Comune di Venezia, per le persone provenienti dal "residuo psichiatrico" di San Servolo e San Clemente (L.R. 1/2008, art. 70, legge finanziaria regionale).
L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dott.ssa Francesca Martini - riferisce quanto segue:
L'Azienda ULSS 12 "Veneziana", con nota del 18 settembre 2007, prot. n. 44989, ha formulato istanza per conto del Comune di Venezia di rimborso delle spese sostenute, a partire dall'anno 2004, per le persone provenienti dal "residuo psichiatrico" di San Servolo e San Clemente e inserite in R.S.A. ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 7/99".
La richiesta deriva dalla esclusione dei dimessi dagli Ospedali Psichiatrici sopra citati dalle provvidenze di cui all'art 55 della L.R. 7/99 (Legge Finanziaria Regionale), in quanto tale normativa si inquadrava nell'ambito delle operazioni di chiusura dei manicomi che, già avviata dal 1978, trovò definitiva attuazione ope legis con la normativa ex lege 724/94. Si tratta cioè di rilevare che, per i maniconi di San Servolo e San Clemente in Venezia, fu avviato un percorso virtuoso di chiusura, con le medesime modalità attuate successivamente nelle altre realtà manicomiali della Regione, senza attribuire quei benefici economici invocati dal Comune di Venezia.
In linea di fatto e di diritto occorre ribadire che appare non invocabile il richiamo, a sostegno della propria istanza, dell'art. 55 della L.R. n. 7/99, in quanto l'O.P. San Clemente in Venezia fu chiuso nel 1992 (e ancor tanto prima l'O.P. di San Servolo), e non ai sensi della L.R. n. 39/93 e della Legge n. 724/1994, entrambe successive.
Per doverosa completezza d'informazione, è nei fatti che il Comune di Venezia, come conseguenza diretta e immediata della chiusura dell'O.P. San Clemente in Venezia, nel tempo e in concorso a vario titolo con l'Azienda U.L.S.S. n. 12 "Veneziana", ha incontrato spese per oneri socio-assistenziali in favore di quelle persone dimesse nell'occasione, in numero per verità esiguo.
La questione assume evidenza con l'art. 70 della L.R. n. 1/2008 (Legge Finanziaria Regionale), ove si autorizza la concessione "di un contributo straordinario al Comune di Venezia di € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), quale rimborso delle spese sostenute, a partire dall'anno 2004, per le persone provenienti dal residuo psichiatrico di San Servolo e San Clemente e inserite in R.S.A. ai sensi dell'articolo 55 della L.R. 22.07.1999, n. 7...".
Pertanto si propone:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 1/2004;
- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;
- Vista la nota dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 "Veneziana" prot. n. 44989 del 18.09.2007
delibera
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