Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 25 marzo 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04 marzo 2008

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. L.R. 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. 21 marzo 2000, n. 994, venivano definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione e all'esercizio degli impianti mobili così come definiti dall'ex art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97 oggi sostituito dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006.

L'art. 16, della L.R. 16 agosto 2007, n. 20, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni, individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15, del D.L.gs,. n. 152/2006, delegandone pertanto le funzioni e abrogando conseguentemente la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Inoltre, il medesimo articolo di Legge, stabilisce che la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione delle campagne di attività, e per l'individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.

Sulla base di quanto sopra, gli Uffici della Direzione Ambiente hanno predisposto il documento che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento col quale vengono definiti i Criteri, destinati alle Province, per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed inoltre individuati i relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente.

I contenuti di detto documento, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono comprensivi delle osservazioni formulate dalle Province, in una riunione appositamente convocata e tenutasi in data 09.01.2008.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione della delibera 21 marzo 2000, n. 994, con l'emanazione contestuale di nuove linee guida sulle modalità del rilascio in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla parte IV Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 208, comma 15, del D,Lgs. n. 152/2006 (ex art. 28, c. 7, del D.Lgs 22/97);

VISTO l'art.16, della L.R. 18.08.2007 n. 20, che delega alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione definitiva dei progetti di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 994 del 21.3.2000;]

delibera

1. Di approvare i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente di cui all'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

2. Il presente provvedimento sostituisce la D.G.R.V. del 21 marzo 2000 n. 994 che pertanto viene revocata.

3. Il presente provvedimento va comunicato alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle Province del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'ALBO Nazionale Gestori Ambientali.

(seguono allegati)

499_AllegatoA_204520.pdf

Torna indietro