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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 18 marzo 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 26 febbraio 2008

Riorganizzazione della programmazione regionale in tema di raccolta, manipolazione, conservazione e distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue.

L'impiego di cellule staminali e di materiale biologico, microrganismi, virus, cellule somatiche e loro componenti e prodotti manipolati per l'allestimento di medicinali per uso clinico utilizzabili in terapie avanzate quali terapie cellulari, molecolari e geniche o in strategie vaccinali innovative, stanno trovando applicazioni sempre più estese per il trattamento di diverse patologie, degenerative, genetiche, infettive, neoplastiche.

Allo stato attuale gli sforzi del mondo scientifico sono rivolti sia alla ricerca di una effettiva traslazione del sapere scientifico in ambito clinico sia a garantire standard di qualità e sicurezza per quanto riguarda la manipolazione e l'impiego di questi bioprodotti per terapie avanzate.

In Italia la normativa sulle procedure di raccolta, manipolazione, conservazione e distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate è attualmente regolamentata da:

-          Il Regolamento (CE) N. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

-          Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"

-          Decreto Legislativo 24 settembre 2004 del Ministero della Salute. "Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003 (GU n. 254 del 28-10-2004).

-          Decreto Legislativo 2 marzo 2004 del Ministero della Salute. "Istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e la terapia cellulare somatica" (GU N. 97 del 26 Aprile 2004).

-          Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico".

-          D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439 "Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali" (GU n. 294 del 19-12-2001).

-          D.M. 15 luglio 1997: "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali" (Supplemento alla G.U. n. 191 del 18.8.97).

-          Decreto del Ministero della Salute - 13 gennaio 2006 "Note orientative da integrazione dell'allegato II parte B del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

-          Decreto del Ministero della Salute - 25 settembre 2001 "Recepimento della decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati";

-          Nota del Ministero della Salute - 2 maggio 2001 "Nota esplicativa al D.Legs. 206/2001 - La nuova normativa sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (MOGM)";

-          Decreto del Ministero della Salute - 2 maggio 2001 "Tariffe relative alle notifiche per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati";

-          Decreto Legislativo n. 206 - 12 aprile 2001; "Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/219/cee concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati";

-          il Regolamanto (CE) N. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-          la Direttiva 2006/17/CE (08/02/2006) "Che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani";

-          la Direttiva 2006/86/CE (24/10/2006) "Che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

-          il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;

-          la Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

-          la Direttiva 2003/94/CE dell'8 ottobre 2003 che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

-          la Direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

-          la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

-          la Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

-          la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU n. L 169 del 12/07/1993);

-          la Direttiva 90/385/CEE riguardante i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (90/385/CEE OJ L189 del 20 luglio 1990).

-          la "The Note for Guidance on Good Clinical Practice" (CPMP/ICH/135/95);

-          Legge n. 91/99 "Disposizione in materia di trapianti di organi e di tessuti";

-          Legge n. 219/05 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

-          DPR 14.01.97 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

-          DPCM del 01.09.00 "Approvazione dell'atto di indirizzo dei coordinamenti in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale";

-          Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21.03.02 concernente "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organo e tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto";

-          Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21.03.02 concernente "Linee guida per il prelievo, conservazione e utilizzo del tessuto muscolo scheletrico";

-          DM del 2.12.04 "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione ed importazione di organi e tessuti";

-          Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23.09.04 concernente "Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto";

-          Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 10.07.03 concernente "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione ed impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)";

-          Accordo tra il Governo, le Regione e le Province Autonomo di Trento e di Bolzano del 5.10.06 concernente "La ricerca e reperimento di CSE presso i Registri e Banche italiane ed estere";

-          D.L.vo 191/05 "Attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti" e sue successive modificazioni;

-          Legge n. 107/90 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi emo-componenti per la produzione di plasma-derivati";

-          Ordinanza del Ministro della Salute del 4.05.07 "Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale";

-          DDMM 25 gennaio 2001 (protocolli per l'accertamento di idoneità del donatore di sangue ed emo-componenti) e 26 gennaio 2001 (caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emo-componenti), che prevedono i criteri di utilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche;

-          Legge n. 52/01 "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo", che regola la donazione di midollo osseo;

-          Legge n. 145 del 28.03.01, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione del Consiglio d'Europa: "Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina", sottoscritta ad Oviedo il 4.04.97;

-          Protocollo addizionale del 12.01.98, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (G.U. n. 95 del 24 .04.01).

Accanto a questi provvedimenti vanno citati:

-          la Direttiva 2004/23/CE (31/03/2004) "Sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approv-vigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti di cellule umani".

-          l'ordinanza del Ministero della Salute dell'11 gennaio 2002 (G.U. n. 31 del 6.02.02), ordinanza che segnala l'esigenza di esercitare una stretta attività di controllo e di vigilanza sull'utilizza-zione di cellule staminali da cordone ombelicale;

-          il D.Lgs n 626/94 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

-          la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;

E per ultimo le linee guida pubblicate dal Centro Nazionale Trapianti:

-        Linee guida per il prelievo, processazione ed utilizzo di cellule (isole pancreatiche, epatociti umani) del 07.09.07;

Poiché l'applicazione dei risultati della ricerca medica nella pratica clinica giornaliera costituisce uno degli obiettivi strategici del Sistema Sanitario Regionale, la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 3470/02 si è dotata di un Laboratorio Regionale finalizzato alla raccolta, manipolazione e distribuzione di cellule staminali a scopo terapeutico ed altri bioprodotti per terapie avanzate - Cell-Factory Regionale - che con successiva deliberazione n. 219/03 è stato integrato nel Sistema Regionale Trapianti della Regione.

Data la complessità della struttura e l'innegabile centralità strategica in ambito scientifico-clinico delle attività che in essa dovevano essere sviluppate, con le predette deliberazioni è stato stabilito, al fine di garantire l'equo accesso a tutti i ricercatori interessati a sviluppare modelli applicativi sulle cellule staminali, che il Laboratorio fosse unico sul territorio veneto, dotato di locali opportunamente attrezzati con strumentazione all'avanguardia ed articolato su due poli, uno ubicato presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dedicato alla generalità delle cellule staminali, ed uno presso l'Azienda Ulss n. 12 "Veneziana" , che si doveva occupare, in collaborazione e cogestione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, delle cellule staminali dell'occhio e dei suoi epiteli di rivestimento.

Per mantenere elevato lo stato dell'arte dell'eccellenza scientifica della Cell-Factory, nonché per garantirne univocità nelle linee di sviluppo regionali, era previsto dalla deliberazione n. 3470/02, che questa struttura si avvalesse di un Gruppo di Coordinamento Regionale, comune ai due poli, presieduto dall'Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie e composto da 7 membri, e di un Comitato Tecnico Scientifico composto da 12 membri, di cui 9 direttamente individuati dal Gruppo di Coordinamento, 2 indicati singolarmente dai Magnifici Rettori delle Università di Padova e Verona ed 1 indicato dal Dirigente della Direzione per i Servizi Sanitari. I direttori dei due poli poi, risultavano responsabili sia tecnicamente che amministrativamente delle attività incardinate nelle rispettive sedi.

Successivamente, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 3700/06, nella quale la Regione riteneva di dover considerare il Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (CORIT), quale possibile strumento tecnico-operativo per la realizzazione del coordinamento a livello regionale ed interregionale delle attività attinenti alla Medicina Rigenerativa, con propria nota n. 294053/50.07.00.00 del 25 maggio 2007 il Segretario Regionale Sanità e Sociale affidava l'incarico al CORIT di procedere ad un censimento sui progetti scientifici esistenti e/o in fase di programmazione e sulle relative strutture attualmente esistenti o in via di programmazione, relativamente alla materia.

Sulla base del censimento effettuato dal CORIT, alla data del 31 agosto 2007 risultavano attivi n. 29 progetti mentre ne risultavano programmati altri 26.

Il costo previsto per tutte le ricerche risultava, alla data citata, stimato in € 7.286.000,00, di cui solo € 2.551.000,00 già resi disponibili, con risorse non a carico del bilancio regionale.. Il personale dichiarato coinvolto a vari livelli (medici, biologi, tecnici, amministrativi, ecc.), risultava, sempre alla data citata, essere di circa 270 unità per i programmi già strutturati, e poco più di 230 unità per i programmi in itinere.

Per quanto riguarda le strutture, sulla base di quanto dichiarato dalle varie Aziende Ulss ed Ospedaliere, si rilevava che a Venezia era ubicata l'unica cell factory operativa, come da DGRV n.3470/02, dedicata alle cellule staminali dell'occhio e dei suoi epiteli di rivestimento, e non si può non prendere atto di come essa risultasse al 31.08.07, a tutti gli effetti, una vera e propria officina dove si produceva tessuto ingegnerizzato da utilizzare in ambito clinico (nel quadriennio 2004-2007 sono stati prodotti ed utilizzati n. 168 lembi per trapianto).

Alla medesima data, a Treviso era ubicata l'unica clean room operativa collegata alle attività della locale Banca dei Tessuti, mentre risultavano in fase di realizzazione due cell-factory: una a Padova (già prevista dalla DGRV 3470/02) ed una a Verona. A queste strutture si dovrebbe affiancare, previa autorizzazione, un laboratorio avanzato per la terapia cellulare delle malattie tumorali del sangue collocato presso l'Azienda Ulss n. 6 (Vicenza), nonché due locali in classe B-GMP presso l'Azienda Ulss n. 18 (Rovigo). Queste ultime 3 strutture (Verona, Vicenza e Rovigo) appaiono essere in via di progettazione e/o sviluppo sulla base di iniziative locali.

Alla luce di detta indagine conoscitiva, risulta di tutta evidenza la variegata e non omogenea situazione regionale riguardante sia la realizzazione delle strutture che i progetti scientifici già attivati e futuri in tema di terapia cellulare, nonché il moltiplicarsi di iniziative scarsamente coordinate tra di loro, sia nel campo squisitamente scientifico, sia nel campo più specificatamente strutturale (costruzione ed attivazione di nuovi laboratori al di fuori di un contesto programmatorio regionale).

Premesso che la Regione non è ente di ricerca in senso stretto, va qui richiamato lo spirito degli artt. 12 e 12 bis del D.Lgv. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la Regione è Ente Istituzionale destinatario di specifici fondi per la ricerca nonché Ente di Governo degli elementi di ricerca ed innovazione del Servizio Sanitario Regionale.

In ragione di quanto sopra, sipone in capo all'Amministrazione regionale la responsabilità di favorire lo sviluppo di modelli organizzativi a contenuto scientifico che consentano una forte integrazione fra iniziativa pubblica/istituzionale, iniziativa pubblica/accademica, iniziativa privata/industriale e finanziaria. Questo modello di "network", che peraltro si sta realizzando anche in altre Regioni, dovrà quindi basarsi sulle strutture già realizzate o in fase di realizzazione, collegando le stesse alle competenze specifiche nel settore delle Aziende Sanitarie, sulla base di una corretta Programmazione Sanitaria Regionale e cercando di limitare le attuali sovrapposizioni di iniziative con il relativo e conseguenze prevedibile spreco economico e di conoscenze scientifiche.

In questa logica, si ritiene opportuno che la Regione elabori una proposta di programma triennale di sviluppo della Medicina Rigenerativa, partendo da un riorganizzazione degli assetti esistenti ed individui, fin da ora, gradi di priorità relative alle aree di ricerca di interesse per il Servizio Sanitario Regionale, prevedendo almeno alcuni elementi di ordine finanziario atti a sostenere le attività stesse.

Sulla base dell'esperienza propria del mondo dei trapianti e già applicata con successo al Sistema Regionale Trapianti del Veneto, il modello organizzativo più duttile e meglio performante appare essere quello a "network", che, facendo leva sulle diverse competenze, permette la migliore sinergia fra le varie unità operative coinvolte nella ricerca e nella manipolazione delle cellule staminali ed altri bioprodotti per terapie avanzate e migliora i criteri di efficacia ed economicità.

Appare pertanto opportuno integrare l'originale opzione strategica che prevedeva l'articolazione del Laboratorio Regionale per la raccolta e manipolazione delle cellule staminali su due poli, uno ubicato presso l'Azienda Ospedaliera di Padova ed uno ubicato presso l'Azienda Ulss n. 12, come precedentemente descritta, con l'inserimento delle quattro strutture succitate e ubicate rispettivamente a Treviso, Verona, Vicenza e Rovigo, una volta completata la loro strutturazione secondo la normativa vigente.

Si propone, quindi, con il presente atto, oltre ad istituire il network strutturale, di ridefinire il sistema di governo dei programmi regionali di manipolazione ed impiego di cellule staminali ed altri bioprodotti per terapie avanzate, confermando il Gruppo di Coordinamento Regionale previsto dalla DGRV n.3470/02.

Nello spirito della già citata DGRV 3700/06, si propone di affidare al Consorzio per la Ricerca sui Trapianti di Organi (CORIT) la gestione di una funzione di coordinamento generale sull'attuazione di linee di ricerca già esistenti e sulla implementazione di nuove ricerche anche considerata la notevole esperienza del Consorzio nella sperimentazione trapiantologica in campo animale e la rappresentatività che il medesimo consorzio ha in ambito anche extra regionale per le numerose convenzioni siglate con enti, aziende sanitarie ed università dell'intero nord est e della Regione Emilia Romagna.

Per consentire al Consorzio di svolgere pienamente tale funzione, si propone di integrare il Gruppo di Coordinamento Regionale previsto dalla DGRV 3470/02 con la figura del Presidente del CORIT o suo delegato..

Per lo svolgimento delle azioni di Coordinamento, il CORIT si doterà di un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da un rappresentante di ogni Ente appartenente all'Assemblea del Consorzio e presieduto da un esperto in organizzazione sanitaria e si propone di assegnare un finanziamento di € 300.000,00 per il triennio 2008-2010, da erogare in annualità di € 100.000,00 ciascuna.

Ai fini di quanto sopra, il CORIT dovrà, conseguentemente, provvedere all'adeguamento del proprio Statuto.

Con successivi provvedimenti del Segretario Regionale Sanità e Sociale si procederà, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di riferimento, alla nomina dei responsabili dei poli della Cell Factory Regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - comma 2° dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.24 della LR 30.1.1997 n. 6;

VISTA la L. 1.4.1999 n. 91;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 3470/02, 135/03, 3111/03, 219/03 e 3700/06;

VISTEle raccomandazioni europee, la legislazione nazionale e la legislazione regionale citati in premessa,]

delibera

1)      di istituire il network strutturale finalizzato alla raccolta, manipolazione e distribuzione di cellule staminali ed altri bioprodotti per terapie avanzate, integrando l'organizzazione della Cell-Factory Regionale articolata su due poli, uno collocato a Padova, dedicato alla generalità delle cellule staminali ed altri bioprodotti per terapie avanzate, e uno ubicato presso l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, dedicato alle cellule staminali dell'occhio e dei suoi epiteli di rivestimento - così come già prevista dalla DGRV 3470/02 - con l'inserimento di quattro strutture ubicate rispettivamente a Treviso, Verona, Vicenza e Rovigo, una volta completata la loro strutturazione secondo la normativa vigente;

2)      .di affidare al Consorzio per la Ricerca sui Trapianti di Organi (CORIT) la gestione delle funzioni di coordinamento generale sull'attuazione delle linee di ricerca già esistenti e sull'implementazione di nuove linee di ricerca, che a tal fine provvederà alla previa modifica del proprio statuto ed alla costituzione di un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da un rappresentante di ogni Ente appartenente all'Assemblea del Consorzio e presieduto da un esperto in organizzazione sanitaria;

3)      di confermare il Gruppo di Coordinamento Regionale già previsto dalla DGRV 3470/02, presieduto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie, quale gruppo istituzionale di indirizzo strategico permanente sulla programmazione regionale in materia, integrandolo con la figura del Presidente del CORIT od un suo delegato, collocandone la segreteria presso il Coordinamento Regionale per i Trapianti, che provvederà agli adempimenti formali previsti dall'attività di tale Gruppo;

4)      di affidare al Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al punto 2) il compito di individuare le priorità programmatorie di ricerca sulla base delle conoscenze condivise in tema di Terapia Cellulare, sulla base del rapporto conclusivo del Consorzio CORIT sullo stato dell'arte nell'ambito della Regione Veneto, nonché di riferirne la sintesi al Gruppo di Coordinamento Regionale entro 180 giorni dal proprio insediamento;

5)      di affidare al Centro Regionale per i Trapianti il compito di valutare, unitamente alle Direzioni Generali di riferimento, la situazione delle tre previste strutture in via di progettazione o realizzazione presso l'Azienda Ospedaliera di Verona e le Aziende Ulss n. 6 di Vicenza e n. 18 di Rovigo, nonché la definizione della posizione della linea produttiva extrasperimentale del polo Veneziano della Cell-Factory Regionale e le attività svolte dal clean room presso l'Azienda Ulss n. 9 (Treviso), riferendone entro 180 giorni dall'adozione del presente atto al Gruppo di Coordinamento Regionale;

6)      di assegnare al CORIT per lo svolgimento delle azioni di coordinamento previste al punto 2), un importo complessivo di € 300.000,00 per il triennio 2008-2010, che farà carico sul capitolo 60009 del bilancio di previsione regionale e sarà erogato per l'ammontare di €100.000,00 per ciascun anno di attività;

7)      di rinviare a successivi decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sanitari l'impegno e la liquidazione delle somme di cui al punto precedente;

8)      di demandare a successivi provvedimenti del Segretario Regionale Sanità e Sociale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di riferimento, la nomina dei responsabili dei poli della Cell Factory Regionale

9)      di incaricare la Direzione Servizi Sanitari dell'esecuzione del presente provvedimento,fatto salvo quanto espressamente attribuito ad altra struttura regionale.

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