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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 04 marzo 2008


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 12 febbraio 2008

Ordinanza P.C.M. del 28 aprile 2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone". Variazione della classificazione sismica del territorio del Comune di San Michele al Tagliamento. (D.lgs 112/1999, art. 94 - L.R. 27/2003, art. 65) Adozione del provvedimento n° 106/CR del 7 agosto 2007.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

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L'Assessore alle politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 93, comma 1, lettera g), rientrano nelle attribuzioni dello Stato la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche. Alla Regione competono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, l'individuazione della relativa zonizzazione e suo aggiornamento, sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2003, n. 105, tutti i comuni italiani sono stati classificati in zona sismica e ripartiti in quattro ambiti, riferiti a diversi livelli di rischio, decrescente da 1 a 4. In adempimento alle suddette disposizioni, la Regione Veneto ha approvato, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003, secondo le competenze stabilite all'art. 9, lett. l) dello Statuto, la classificazione sismica del proprio territorio, facendo riferimento, per la delimitazione dei diversi gradi di rischio, ai confini amministrativi comunali.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 recante "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", pubblicata nella G.U. dell'11 maggio 2006, n. 108, sono state stabilite nuove direttive generali per la definizione delle zone sismiche ed è stata indicata la mappa di pericolosità di riferimento. Detta mappa, in particolare, prevede una riduzione del rischio sismico che prescinde dal riferimento degli ambiti amministrativi comunali. Viene posta infatti in considerazione la massima accelerazione al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, per suoli molto rigidi, classificando il territorio in dodici fasce intercomunali ed interregionali, suddivise in quattro gruppi.

Degli indirizzi esposti in detta Ordinanza, fra i quali va ricordata anche la raccomandazione di evitare situazioni di forte disomogeneità ai confini fra regioni diverse, tiene conto del provvedimento di Giunta Regionale n. 71 del 22 gennaio 2008 con la quale la Regione del Veneto ha preso atto dei criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all'O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 recante, "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", pubblicata nella G.U. dell'11 maggio 2006, n. 108 e della mappa di pericolosità sismica di riferimento su scala regionale.

In coerenza con quanto sopra, il Comune di San Michele al Tagliamento ha segnalato che l'assegnazione dell'intero territorio comunale alla "zona sismica 3" presenta carattere di disomogeneità con il contesto territoriale. A tal riguardo, infatti, va sottolineato che il Comune in argomento presenti una configurazione particolarmente allungata da nord a sud lungo il corso del fiume Tagliamento.

La parte a sud, identificata nella località di Bibione, classificata appunto in zona 3 come l'intero territorio comunale, risulta disomogeneamente classificata rispetto alla fascia costiera dei comuni contermini, Caorle in Veneto e Lignano Sabbiadoro in Friuli V.G., classificati entrambi in zona sismica 4. Per le considerazioni suesposte, con nota n. 10285 del 20/7/2007 il Comune ha chiesto di rendere coerente la classificazione sismica della parte meridionale del proprio territorio. La richiesta è supportata da un'apposita analisi scientifica appositamente commissionata, agli atti della Direzione Lavori Pubblici, recante "Studio sul comportamento sismico del territorio comunale di San Michele al Tagliamento". Tale documento, approvato dal Consiglio Comunale di data 6/3/2007, mette in particolare evidenza la sostanziale differenza di risposta sismica locale tra la zona settentrionale e quella meridionale del Comune.

La Commissione Sismica Regionale, nella seduta del 15 maggio 2007 ha esaminato lo studio scientifico formulando parere favorevole ed avvallando la sostenibilità in senso tecnico della suddivisione dell'ambito comunale in "zona sismica 3" a nord e "zona sismica 4" a sud nella zona rivierasca.

Detta Commissione ha verificato e preso atto degli elementi costitutivi del provvedimento del Consiglio Comunale n. 173 del 17.07.2007, mediante il quale viene evidenziata cartograficamente la proposta di suddivisione del territorio comunale in argomento, che corre attraverso il confine orografico del canale Cavrato, come rappresentata nell'Allegato A "Linea di divisione della zonizzazione sismica del territorio comunale di San Michele al Tagliamento" e ritenuto condivisibile la proposta comunale.

Ai sensi dell'art. 68 della Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", il provvedimento di Giunta Regionale, che approvava la proposta, è stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione.

Con parere n. 399 in data 4 ottobre 2007, la 7ª Commissione Consiliare, all'unanimità, si è espressa favorevolmente in ordine alla proposta della Giunta Regionale con la prescrizione di allegare al presente provvedimento il parere espresso dalla Commissione Sismica Regionale (allegato B).

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 112/1998, artt. 93 e 94

VISTA la Legge 64/1974

VISTO il DPR 380/2001

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 65;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.;

VISTA la D.C.R. 67/2003;

VISTA la L.R. 28/12/2004, n. 38;

VISTA l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 106/CR del 7 agosto 2007;

VISTO il parere della 7ª Commissione Consiliare n. 399 del 4 ottobre 2007]

delibera

-          è approvata la suddivisione in due zone sismiche del territorio comunale di San Michele al Tagliamento, sulla base della cartografia che ne definisce il confine di cui all'Allegato A "Linea di divisione della zonizzazione sismica del territorio comunale di San Michele al Tagliamento", delle risultanze dello studio sismologico sul comportamento sismico del territorio comunale di San Michele al Tagliamento, condotto dal Prof. Vittorio Iliceto del Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, e delle determinazioni della Commissione Sismica Regionale Allegato B, come di seguito indicato:

           variazione della classificazione da "zona sismica 3" a "zona sismica 4" per la porzione di territorio ubicata a meridione del limite indicato nello stesso Allegato A;

           conferma della classificazione in "zona sismica 3" della porzione di territorio posto a settentrione del limite suddetto;

- è fatto carico alla Segreteria Regionale Lavori Pubblici delle iniziative conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

(seguono allegati)

245_AllegatoA_203855.pdf
245_AllegatoB_203855.pdf

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