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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 29 febbraio 2008


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 12 febbraio 2008

Assegno di cura per persone non autosufficienti. Procedure dall'anno 2008.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio-Sanitaria, Volontariato e No Profit Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle politiche socio-sanitarie, la Regione del Veneto persegue l'importante obiettivo di promuovere e sostenere la domiciliarità delle persone in condizioni di non autosufficienza, realizzando, direttamente e tramite gli Enti Locali e le Aziende ULSS, una serie di interventi per promuovere la cultura della domiciliarità e per sostenere i cittadini e le famiglie coinvolti in processi di assistenza e di cura alle persone fragili e in condizioni di dipendenza assistenziale.

Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono le diverse azioni intraprese a livello regionale dalla Giunta e a livello locale dai Comuni, dalle Aziende ULSS e dalle forze sociali attive sul territorio, la cui sinergia e integrazione sono favorite da alcuni strumenti pianificatori, che si inquadrano nel più generale sistema dei piani sociosanitari regionali e dei piani di zona dei servizi alla persona territoriali. In particolare per la domiciliarità, il riferimento va alla DGR n. 39 del 17.1.2006 e ai Piani Locali per la Domiciliarità delle singole Conferenze dei Sindaci.

L'assegno di cura per persone non autosufficienti costituisce uno degli strumenti attivati dalla Regione del Veneto e posti a disposizione dei cittadini e degli Enti Locali per il sostegno dei progetti di domiciliarità delle persone in condizioni di non autosufficienza.

L'assegno di cura, che ha sostituito, ricomprendendoli, diversi tipi di contributo economico precedenti, ha preso avvio nella Regione del Veneto con l'anno 2007 e le relative procedure applicative sono state definite con la DGR n. 4135 del 19.12.2006.

In tale provvedimento l'anno 2007 era stato definito quale fase di transizione durante la quale, a partire dall'utilizzo dei dati e delle procedure relative, venivano introdotti elementi innovativi che avrebbero portato alla piena realizzazione del nuovo sistema.

In effetti l'esperienza del primo anno da un lato evidenzia la positività dell'impostazione generale data con la DGR n. 4135/2006, dall'altro suggerisce l'opportunità di apportare alcune precisazioni, per le quali si provvede con il presente atto.

Pertanto, per l'accesso all'assegno di cura a partire dal gennaio 2008 vengano confermate le indicazioni di cui alla citata DGR n. 4135/2006, con le modificazioni e integrazioni descritte nel documento di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

Si sottolinea in particolare che le integrazioni apportate consentono di assicurare un riconoscimento economico a tutte le situazioni che soddisfano i requisiti di accesso all'assegno di cura e, al contempo, di salvaguardare il principio per cui, nelle situazioni particolarmente gravose in relazione all'onerosità del carico assistenziale e alla situazione economica, l'assegno di cura sia di entità significativa, tale da costituire un effettivo sostegno alla famiglia che ha deciso di non ricorrere all'istituzionalizzazione e mantenere la persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di affetti.

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione, resta per il momento confermata la scheda base in uso, essendo tuttora in corso la sperimentazione, avviata con DGR n. 1512 del 22.5.2007, della nuova scheda di valutazione per l'accesso all'assegno di cura.

Infine, si confermano per il momento i criteri e le modalità in atto rispetto alla rilevazione della situazione economica delle persone non autosufficienti per le quali viene richiesto l'assegno di cura. Al riguardo, si ritiene opportuno incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali di avviare lo studio di possibili soluzioni innovative e verificarne la fattibilità in relazione alle risorse disponibili.

L'entità della somma destinata agli assegni di cura per ciascun territorio di ULSS (budget di ULSS) è definita annualmente con apposito provvedimento regionale in sede di riparto del fondo regionale per la domiciliarità, che viene effettuato applicando al fondo destinato a ciascun territorio di ULSS le percentuali indicate dalle Conferenze dei Sindaci.

Sulla base dell'esperienza effettuata nel corso del 2007, si propone di liquidare il budget annuo in un'unica soluzione alle Aziende ULSS quale risorsa vincolata all'assegno di cura; sulla base degli elenchi dei beneficiari di ciascun semestre, l'Azienda ULSS provvederà ad erogare gli assegni di cura ai cittadini, direttamente oppure per il tramite dei Comuni, a seconda della decisione assunta in merito dalla Conferenza dei Sindaci nel Piano Locale per la Domiciliarità.

Qualora non si intenda seguire tale procedura, la Conferenza dei Sindaci indica la modalità alternativa, consistente nel pagamento delle risorse da parte della Regione ai Comuni, e ne dà comunicazione alla competente Direzione Regionale entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento; per gli anni successivi la Conferenza dei Sindaci comunica entro il mese di febbraio l'eventuale decisione di variazione della modalità adottata. La modalità alternativa implica che il trasferimento delle risorse potrà avvenire successivamente a ciascun semestre, sulla base degli elenchi dei beneficiari.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         VISTA la DGR n. 39 del 17.1.2006;

-         VISTA la DGR n. 4135 del 19.12.2006;

-         VISTA la DGR 1512 del 22.5.2007;



delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.      di confermare, per l'accesso all'assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato, a partire dal gennaio 2008, le indicazioni di cui alla DGR n. 4135 del 19.12.2006, con le modificazioni e integrazioni descritte nel documento di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

3.      di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali di avviare lo studio di possibili soluzioni innovative per la rilevazione della situazione economica delle persone non autosufficienti per le quali viene richiesto l'assegno di cura.

(seguono allegati)

287_AllegatoA_203797.pdf

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