Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 26 febbraio 2008


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 22 gennaio 2008

Settore turismo. Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, articolo 113, comma 2.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vicepresidente e Assessore regionale alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 122 del 18 gennaio 1991, la Giunta regionale aveva approvato i criteri per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate presenti nel territorio regionale montano, adottando tale provvedimento ai sensi dell'allora vigente legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. "Norme in materia di alta montagna".

Successivamente, la Commissione Centrale per l'escursionismo del Club Alpino Italiano (CAI) nel 1996 fissava, a livello nazionale, i criteri cui dovevano attenersi le Sezioni CAI nello svolgimento dell'attività sentieristica, criteri che erano stati poi ufficializzati e fatti propri dal Consiglio Centrale del CAI con propria delibera del 27 novembre 1999.

Più recentemente l'articolo 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ha abrogato la citata legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

Infine va rilevato che nell'ottica di un processo di rinnovamento della promozione unitaria e della valorizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale ha avviato un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto. In questo ambito è risultata fondamentale ideare ed utilizzare una "cifra stilistica", un unico marchio turistico regionale a cui ricondurre l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.

Sulla base di questa attività progettuale, con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005 e con successiva deliberazione n. 2382 del 1 agosto 2006, la Giunta regionale ha approvato il "Manuale d'uso del marchio turistico veneto" e individuato i soggetti autorizzati ad utilizzarlo.

Il Manuale d'uso individua le varie possibilità di utilizzo del marchio del turismo veneto, nelle sue varie declinazioni e possibilità di collocazione, e il marchio del turismo veneto riporta il leone alato, la stella a sette punte raffigurante i sette segmenti dell'offerta turistica regionale e la slogan "Veneto tra la terra e il cielo". Al fine però di rendere più incisiva, e nello stesso tempo più operativa e funzionale, la percezione del messaggio turistico veneto da parte della potenziale utenza turistica, si è provveduto, con deliberazione n. 1980 del 3 luglio 2007, ad approvare l'integrazione del marchio del turismo con l'inserimento della denominazione del portale turistico regionale "www.veneto.to". La collocazione di tale denominazione è stata prevista fuori dall'outline del marchio esistente.

In relazione quindi ai profondi mutamenti normativi regionali intervenuti nel tempo, al crescente interesse per l'escursionismo in montagna, nonché dell'approvazione dei citati nuovi criteri tecnici adottati dal CAI nazionale in materia di sentieri e vie ferrate, si ritiene opportuno, che la Regione del Veneto definisca dei nuovi criteri per la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate, aggiornando quelli a suo tempo approvati dalla deliberazione n. 122 del 1991, anche al fine di un maggiore coordinamento con la segnaletica presente in altre regioni italiane, realizzata sempre su indicazione del Club Alpino Italiano.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è compito della Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.

La citata Commissione regionale, nominata con deliberazione n. 3716 del 6 dicembre 2005, si è riunita nelle sedute del 4 dicembre 2006 e del 11 ottobre 2007 per individuare una tipologia di segnaletica uniforme e rispondente ad esigenze di funzionalità, sicurezza, chiarezza e semplicità, in sostituzione della tipologia individuata con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 1991.

Il delegato del Club alpino italiano, nominato all'interno della Commissione regionale, ha sottoposto all'ordine del giorno della seduta della Commissione del 4 dicembre 2006, le specifiche tecniche della Commissione centrale per l'escursionismo del CAI nazionale per la segnaletica dei sentieri alpini e vie ferrate, descritti nel quaderno di escursionismo n. 1 edito dal CAI nel 2004, al fine di approvare i criteri da seguire per uniformare la segnaletica verticale ed orizzontale nel territorio regionale.

Nel corso della riunione della Commissione regionale del 11 ottobre 2007 sono stati concordati ulteriori criteri, tra i quali l'inserimento del logo turistico regionale, approvato con deliberazioni di Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 e n. 1980 del 3 luglio 2007, all'interno delle tabelle località e delle tabelle informative.

La Commissione regionale, nella seduta dell'11 ottobre 2007, ha pertanto proposto alla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale n. 33/2002, d'intesa con i competenti organi del CAI Veneto, i criteri della nuova segnaletica, descritta nell'allegato A al presente provvedimento, per i sentieri alpini e le vie ferrate, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 123 della citata legge regionale, attenendosi a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di sicurezza degli escursionisti.

Si propone pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. g) dello Statuto regionale quale disposizione esecutiva di attuazione dell'articolo 113 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, la nuova segnaletica per i sentieri alpini e vie ferrate, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione regionale nella seduta del 11 ottobre 2007, come descritta nell'allegato A al presente provvedimento.

Si propone conseguentemente di revocare, ai sensi dell'articolo 21-quinques della legge 8 agosto 1990, n. 241, la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 18 gennaio 1991 in materia di segnaletica di sentieri alpini e vie ferrate, in quanto i criteri in essa contenuti non rispondono più alle attuali esigenze di uniformità, funzionalità, sicurezza, chiarezza e semplicità.

In ordine all'utilizzo della segnaletica stabilita con il presente provvedimento, si ritiene di stabilire che tali criteri siano adottati successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento:

a)                  per i nuovi sentieri proposti dalle comunità montane e per le nuove vie ferrate proposte dai comuni, enti competenti ai sensi dell'articolo 115 della L.r. n. 33/2002, subordinatamente alla iscrizione dei nuovi sentieri e delle nuove vie ferrate nel catasto regionale previsto dall'articolo 114 della citata legge regionale:

b)                  per i sentieri e le vie ferrate attualmente iscritti nel catasto regionale, da parte delle comunità montane e dei comuni, qualora gli stessi siano oggetto da parte degli enti preposti di gestione, manutenzione e rinnovamento della segnaletica, previste ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 33/2002, quando rispettivamente la Comunità montana ed il Comune riterranno necessario sostituire la segnaletica già esistente a causa dell'usura, deterioramento o perdita della stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 113,114,115 e 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

VISTEla deliberazione di Giunta regionale del 6 dicembre 2005, n. 3716 e la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 1991, n. 122;

PRESO ATTOche la Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna nelle seduta del 11 ottobre 2007 ha approvato, d'intesa con il CAI, i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate;

VISTE le deliberazioni n. 3049 del 18 ottobre 2005 e n. 2382 del 1 agosto 2006;]

delibera

1.       di adottare, per le argomentazioni e motivazioni esposte in premessa, la nuova segnaletica per i sentieri alpini e le vie ferrate, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna nella seduta del 11 ottobre 2007, come descritta nell'allegato A al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 113,114,115 e 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

2.       di stabilire che la nuova segnaletica per i sentieri alpini e le vie ferrate sia utilizzata in tutto il territorio regionale successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a)      per i nuovi sentieri proposti dalle comunità montane e per le nuove vie ferrate proposte dai comuni, enti competenti ai sensi dell'articolo 115 della L.r. 33/2002, subordinatamente alla iscrizione dei nuovi sentieri e delle nuove vie ferrate nel catasto regionale previsto dall'articolo114 della citata legge regionale;

b)      per i sentieri e le vie ferrate attualmente iscritti nel catasto regionale qualora gli stessi siano oggetto da parte degli enti preposti, alla gestione e manutenzione previste ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 33/2002, nonché quando, rispettivamente la Comunità montana o il Comune, riterranno necessario od opportuno sostituire la segnaletica già esistente a causa dell'usura, del deterioramento o della perdita di funzionalità della stessa.

3.       di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 18 gennaio 1991 in materia di segnaletica di sentieri alpini e vie ferrate.

(seguono allegati)

2_AllegatoA_203445.pdf

Torna indietro