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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4549 del 28 dicembre 2007
Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione di terzo livello erogate dalle unità operative codice 28 e codice 75.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 4088 del 30 dicembre 2003, la Giunta Regionale ha riconosciuto, a partire dall'anno 2004, uno specifico finanziamento a funzione per l'erogazione di prestazioni riabilitative di terzo livello a favore dell'Azienda Ulss n. 6 Vicenza, dell'Istituto "Medea" - Nostra Famiglia di Conegliano dell'Azienda Ulss n. 7, dell'Ospedale Classificato San Camillo del Lido di Venezia dell'Azienda Ulss n. 12, dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore di Negrar dell'Azienda Ulss n. 22 e dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
La medesima deliberazione ha determinato l'ammontare delle tariffe da corrispondere per ogni giornata di degenza, sia in regime di ricovero ordinario che in regime di ricovero diurno, per i pazienti dimessi dalle Unità operative con codice di specialità 28 e 75. Tali tariffe, per i ricoveri effettuati a favore dei cittadini veneti, vengono dedotte della quota del finanziamento a funzione sopra citato.
Con successivi provvedimenti è stata confermata l'assegnazione del finanziamento a funzione per la riabilitazione di terzo livello; per ultimo, la deliberazione n. 3461 del 30 ottobre 2007 vi ha provveduto nell'ambito dell'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2007.
Inoltre, occorre sottolineare che la Direzione Generale per la programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema del Ministero della Salute, in sede di "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizione di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo di risorse", di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, ha invitato l'Amministrazione Regionale a valutare la possibilità della corresponsione, senza alcuna deduzione per i pazienti veneti, dalle tariffe vigenti per la riabilitazione del terzo livello.
L'erogazione del finanziamento a funzione per l'attività di riabilitazione di terzo livello era legato alla attivazione delle strutture riabilitative, pubbliche e private preaccreditate, che necessitavano, alla data di emanazione del provvedimento n. 4088/2003, di allestire tale servizio.
Oltre a quanto finora esposto va sottolineato che la Giunta Regionale, nella seduta del 4 dicembre 2007, ha istituto, con deliberazione n. 3912, un gruppo di lavoro per definire percorsi e profili di cura riabilitativi specifici per patologia, che garantiscano la presa in carico del paziente dall'ospedale al territorio. Nella stessa seduta, con deliberazione n. 3913, ha definito i criteri di appropriatezza dei ricoveri effettuati nelle Unità operative di Riabilitazione (codice 56, 28 e 75), ha approvato le linee guida per l'attuazione dei controlli ed ha dettato disposizioni sull'utilizzo dei percorsi clinici riabilitativi in regime di Day Service prevedendo, in quest'ultimo caso, la definizione di specifici "pacchetti" di prestazioni specialistiche e determinando, per l'anno 2008, un abbattimento del numero dei ricoveri diurni.
Allo stato attuale, quindi, conclusa la fase propedeutica di allestimento del servizio, nell'ottica della revisione dell'intero processo di erogazione delle prestazioni di riabilitazione, ivi compresa la remunerazione dell'attività svolta, si propone di abrogare il finanziamento a funzione, a decorre dal 1 gennaio 2008. Contestualmente, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione di terzo livello (codice 28 e 75) - tariffe già stabilite dall'allegato B della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006 "Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera" - vengono corrisposte agli erogatori senza procedere ad alcuna deduzione nel caso di ricoveri a favore di cittadini veneti.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, di modificare la parte dell'allegato B sopra menzionato, nella parte di interesse, così come di seguito riportato:
Tipologia
Specificazioni
Corrispettivo in vigore
Note
RICOVERI DIURNI (DAY SURGERY E DAY HOSPITAL)
Ricoveri diurni per l'erogazione di prestazioni riabilitative comportanti almeno due ore di attività riabilitativa con le caratteristiche di cui agli indirizzi Day Hospital, erogate da strutture codice 28 e 75
Valorizzazione di Euro 259,73 indipendentemente dalla MDC di appartenenza.
RICOVERI ORDINARI PER RIABILITA-ZIONE O DI LUNGODE-GENZA
Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 28 o 28.01
Valorizzazione a Euro 393,53 per giornata di degenza, indipendentemente dalla durata della stessa e dalla MDC di appartenenza del ricovero.
I trasferimenti da U.O. per acuti ad U.O. di riabilitazione o lungodegenza (cod. 28,75, 56 e 60) o viceversa vanno trattati come nuovo ricovero con contestuale dimissione e chiusura della precedente SDO. Similmente, si devono considerare come nuovi ricoveri i trasferimenti tra le U.O. di riabilitazione (cod. 28, 75 e 56) e quelle di lungodegenza (cod. 60) e/o viceversa.
Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 75
Valorizzazione a Euro 367,29 per giornata di degenza, indipendentemente dalla durata della stessa e dalla MDC di appartenenza del ricovero.
Si rappresenta, infine, che sul contenuto del presente provvedimento sono state informate le Associazione di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati preaccreditati.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 4088 del 30 dicembre 2003;
VISTA la DGR n. 3461 del 30 ottobre 2007;
VISTA la DGR n. 916 del 28 marzo 2006;]
delibera
1. di abrogare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il finanziamento a funzione per l'erogazione di prestazioni riabilitative di terzo livello a favore delle strutture ospedaliere di cui alla DGR n. 4088 del 30 dicembre 2003, confermato, da ultimo, con la DGR n. 3461 del 30 ottobre 2007;
2. di stabilire che, a decorre dal 1 gennaio 2008, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione di terzo livello erogate dalle unità operative codice 28 e codice 75 - già stabilite dall'allegato B della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006 "Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera" - vengano corrisposte agli erogatori senza procedere ad alcuna deduzione nel caso di ricoveri a favore di cittadini veneti;
3. di modificare l'allegato B della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, esclusivamente nella parte di interesse, così come di seguito indicato:
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