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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4190 del 18 dicembre 2007
L.R. 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Individuazione delle modalità di intervento a sostegno della cooperazione sociale (Capo V LR 23/2006).
L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.
Il Capo V della L.R. 3 novembre 2006, n. 23 individua gli interventi a sostegno della cooperazione sociale.
Le cooperative sociali sono organizzazioni che cercano di coniugare imprenditorialità e solidarietà sociale per raggiungere l'obiettivo per cui esistono ed operano: "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" (art. 1 della Legge 381/91) e questo lo fanno attraverso la gestione di servizi alla persona (cooperative di tipo A) e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B).
La L.R. 23/2006 - che ha abrogato e sostituito la precedente L.R. 24/1994 - ha introdotto molte novità come si ricava anche dalla Relazione introduttiva presentata al Consiglio Regionale per l'approvazione della LR 23/2006 , che recita: "la legge 381/1991, che ha riconosciuto e disciplinato le cooperative sociali, ha bisogno di una nuova legge regionale che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvio della legge nazionale rispettando l'identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall'altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale in grado di accompagnare e incentivare il percorso di crescita di questa realtà all'interno del più generale quadro del welfare regionale che si va a delineare".
Tra le innovazioni più importanti del testo di legge regionale, viene evidenziata "una nuova architettura di contributi che consenta di promuovere la cooperazione sociale, premiando l'innovazione e i percorsi virtuosi".
Secondo queste premesse opera il legislatore regionale della L.R. n.23/2006 nel disciplinare al Capo V gli interventi a sostegno della cooperazione sociale, rispetto ai quali la Giunta Regionale è chiamata ad emanare le direttive di attuazione ( art.20, comma 4, della legge).
Da una parte sono confermati e ampliati gli strumenti operativi già previsti dalla precedente LR 24/1994 e dall'altra parte vengono dedicate nuove norme di intervento per favorire in modo particolare le cooperative sociali impegnate nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli e le organizzazioni di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale.
L'articolo 16 prevede le linee di contribuzione a favore di cooperative sociali finalizzate:
a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e al marketing;
e) all'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all'integrazione consortile ed all'associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo".
La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali - relativamente al territorio di propria competenza - agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.
L'art. 17 prevede gli interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo:
- sostenendo "le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato".
- intervenendo,al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, "per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
All'art. 18 vengono previsti interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza: "al fine di sostenere e sviluppare l'attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute in ambito nazionale operanti e con sede legale nel Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti".
Gli strumenti senz'altro più innovativi di questo Capo V sono individuati dall'articolo 19 che prevede alcuni interventi finanziari la cui disciplina è poi rinviata, dal sesto comma, alla Giunta Regionale: "La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo".
Con questo articolo vengono affrontate alcune linee di intervento finanziario:
- si prevede di istituire "un fondo per l'innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione";
- si prevede di promuovere, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, " la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1";
- di intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" ossia coinvolgendo la finanziaria Regionale Veneto Sviluppo s.p.a.;
- si prevede il sostegno ai consorzi fidi: "La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l'attività dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi";
- si prevede la possibilità di "stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi";
All'art. 20 si prevedono infine le disposizioni attuative degli interventi, dove si stabilisce che:
- possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all'Albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale;
- i contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge;
- la Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge;
- la Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.
La Giunta Regionale intende ripartire il fondo a disposizione della cooperazione sociale di cui all'art. 24 (Norma finanziaria) L.R. 23/2006 secondo le modalità di cui all'Allegato A in cui è previsto un prospetto con le linee d'intervento e promozione finanziabili ai sensi del Capo V di detta LR, così come previsto dall'art. 20 , comma 4.
In particolare, intende altresì affidare a Veneto Sviluppo s.p.a. l'applicazione operativa del sopra illustrato articolo 19 LR 23/2006 con le seguenti premesse e motivazioni:
Al comma 3 dell'art 19, si richiama l'articolo 13 (Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A.) della Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" che così recita:
"1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;
b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l'ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1."
Le cooperative sociali sono società cooperative che, a livello di diritto societario, sono regolate dalle stesse norme del codice civile dove vengono disciplinate le altre imprese cooperative.
Ai sensi della Legge 381/91, poi le cooperative sociali - per le finalità di interesse generale di cui all'art.1 - si articolano in due tipologie a seconda della finalità che perseguono:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cosiddette tipo A);
- per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cosiddette tipo B);
articolazione che trova riscontro nella LR 23/2006 in cui si ripresentano le due tipologie in riferimento alla gestione:
- di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
- di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.
Si evidenzia quindi come le cooperative sociali siano impegnate, come settore di attività, nei servizi (alla persona: tipo A e altri servizi: tipo B) e nelle attività nei settori agricoli, industriali e commerciali.
Presso Veneto Sviluppo s.p.a. sono attivi, tra gli altri, i seguenti Fondi di Rotazione:
- Fondo di Rotazione per il Commercio: istituito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 1999.
- Fondo di Rotazione regionale per il settore artigiano: istituito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 2 del 17 gennaio 2002.
- Fondo di Rotazione per il Settore Primario: istituito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2003.
- Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI costituito con Legge Regionale n. 5 del 2001.
- Fondo di Rotazione per il settore turismo: istituito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 11 del 7 aprile 2000, normativa successivamente novellata dall'entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo (Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002).
- Fondo di Rotazione per la cooperazione ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 18 novembre 2005.
A questi rispettivi fondi sono ammesse, in quanto società cooperative, anche le cooperative sociali di tipo B, che gestiscono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b della L 381/91) in base al codice attività di riferimento.
Le cooperative sociali di tipo A che svolgono servizi alla persona possono accedere al Fondo di Rotazione per la cooperazione ex LR 17/2005 e al fondo di rotazione per il Commercio, istituito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 1999, rispetto al quale, per quanto attiene al settore dei "servizi" in aggiunta ai codici Istat già contemplati - e ad integrazione dell'Allegato A della stessa LR 1/1999 (in BUR Veneto 22/01/99 n. 1) - si aggiungono anche i seguenti ulteriori codici AtecoRI 2002 (corrispondenti alla Classificazione Istat 2002): Categoria N "Sanità e Assistenza Sociale" - codice principale 85 "Sanità e Assistenza Sociale" - codici: 85.14 (Altri servizi sanitari), 85.31 (Assistenza sociale residenziale) e 85.32 (Assistenza sociale non residenziale).
Qualora il soggetto, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali fondi siano gestiti dalla Veneto Sviluppo s.p.a. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, la stessa Veneto Sviluppo s.p.a. provvede d'ufficio, d'intesa con l'impresa richiedente, a inoltrare la domanda di agevolazione al fondo di rotazione pertinente.
Con queste premesse viene costituito presso la Veneto Sviluppo s.p.a. un fondo di rotazione per la cooperazione sociale ai sensi dell'art. 19 LR 23/2006 per la concessione di finanziamenti agevolati per promuovere gli investimenti delle cooperative sociali, i loro consorzi, nonché delle imprese sociali equiparate ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le finalità del fondo di cui al comma 1 dell' art. 19 della legge.
A Veneto Sviluppo s.p.a. spetta altresì porre in essere azioni volte a incrementare detto fondo coinvolgendo le Fondazioni bancarie interessate, con protocolli di collaborazione, ai sensi del comma 2, art. 19 della legge.
A Veneto Sviluppo s.p.a. spetta inoltre provvedere ad eventuali azioni indirizzate alla promozione di consorzi fidi, ai sensi dell'art.19, comma 4, della legge, e di stipulare convenzioni con gli stessi consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 19 LR 23/2006.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
· udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
· vista la L. 8.11.1991, n. 381;
· visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
· vista la L. 8.11.2000, n. 328;
· visto il D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
· vista la L.R. 3.11.2006 n. 23;
· vista la L.R. 18.11.2005, n. 17;
· vista la Legge Regionale del 18.01.1999, n. 1;
· vista la L.R. 17.01.2002, n. 2;
· vista la L.R. 12.12.2003, n. 40;
· vista la L.R. 9.02.2001, n. 5;
· vista la L.R. 7.04.2000, n. 11 (e successiva L.R. 4 novembre 2002, n. 33);
· vista la L.R. 28.11.2005, n. 17.
· sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21 della L.R. 3 Novembre 2006, n. 23, in data 10.12.2007;
delibera
1) di approvare le premesse di cui al presente provvedimento;
2) di approvare, quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione, l'Allegato A contenente le Direttive per l'attuazione delle disposizioni, di cui al capo V " Interventi a sostegno della cooperazione sociale" della L.R. n. 23/2006.
(seguono allegati)
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