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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 21 dicembre 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3842 del 04 dicembre 2007

Settore vitivinicolo. - DGR n. 2927/07 - Riserva regionale - Reg. CE n. 1493/99 art.5. Modifica punto 5.

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto nell'ambito delle competenze in materia di agricoltura, ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni inerenti il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo, con una serie articolata di provvedimenti, che hanno consentito ai viticoltori veneti di beneficiare delle misure innovative previste dalla nuova normativa e di gettare le basi per una nuova viticoltura, proiettata nel mercato globale e in linea con le esigenze dei consumatori.

In particolare con la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 la Giunta Regionale ha istituito lo Schedario Vitivinicolo Veneto, quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore, e con la deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 ha istituito, tra l'altro, la Riserva regionale dei diritti di impianto.

La Riserva dei diritti di impianto è lo strumento previsto specificatamente dall'OCM vino per gestire il potenziale viticolo al fine di attenuare l'effetto della restrizione del divieto degli impianti e di adeguare opportunamente il patrimonio viticolo alle esigenze locali.

Con la deliberazione n. 3859 del 12 dicembre 2003 è stato adottato un primo bando per la concessione di diritti di impianto di vigneti prelevati dalla Riserva regionale, per la produzione di vini di qualità aventi sicuri sbocchi di mercato.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati i criteri e le condizioni tecniche ed amministrative per la concessione dei diritti di impianto ai conduttori di imprese del settore viticolo e sono stati stabiliti, altresì, i termini per la presentazione delle domande per partecipare alla concessione dei diritti di impianto.

Con l'iniziativa e le successive concessioni di diritti, la Giunta Regionale ha inteso promuovere ulteriormente la politica regionale di "qualità", e quindi delle produzioni che hanno sicure possibilità di essere commercializzate e favorire lo sviluppo di imprese viticole dotate di adeguate superfici.

Tenuto conto delle accentuate differenze tra le diverse realtà viticole regionali (bacini viticoli) e i relativi modelli produttivi e capacità di penetrazione nel mercato degli operatori; si è ritenuto opportuno attribuire per ogni bacino viticolo una specifica aliquota di superficie ripartita per ciascuna destinazione produttiva.

Nell'intento di operare con equità nell'attribuire le superfici per ciascun bacino e nel determinare il relativo importo di cessione si è tenuto conto dellle peculiarità di ciascuna realtà viticola regionale ed in particolare valutandone l'intensità colturale, la specializzazione aziendale e l'orientamento commerciale delle produzioni vinicole.

In relazione a ciò, le denominazioni venete sono state ripartite in cinque categorie economiche caratterizzate rispettivamente per la necessità di:

1.       consolidare e stabilizzare il mercato delle DOC storiche di maggior successo;

2.       riorganizzare e rilanciare talune DOC storiche con limitata capacità di penetrazione nel mercato;

3.       favorire una maggiore visibilità e possibilità di sviluppo alle DOC di recente riconoscimento ed alle DOC di "base";

4.       incrementare le produzioni delle tipologie varietali designate con le IGT, più richieste dal mercato;

5.       favorire la qualificazione delle produzioni della IGT "Vigneti delle Dolomiti".

Nel determinare gli importi stabiliti per ciascuna categoria si è tenuto conto, tra l'altro, delle quotazioni di vendita dei diritti dalla riserva regionale utilizzati per la regolarizzazione delle superfici piantate nel periodo compreso tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998 e della media delle quotazioni mercantili di acquisizione dei diritti di reimpianto nel periodo di adozione dei bandi.

Al riguardo sempre delle modalità di gestione del potenziale viticolo è da precisare che il conduttore di una determinata superficie può procedere all'impianto delle viti solo se è in possesso di idonei diritti, e cioè di diritti di reimpianto propri o acquisiti da terzi, oltre dei diritti di impianto attribuiti dalla Riserva regionale, con i bandi di cui sopra.

Con deliberazione n. 2927 del 25 settembre 2007 è stato adottato un ultimo bando per la concessione di 265,72 ha di diritti prelevati dalla Riserva regionale con titolo preferenziale a favore di quei produttori che hanno piantato vigneti sulla base di diritti di reimpianto poi annullati o posti in contestazione per insussistenza del predetto diritto e nei limiti delle superfici oggetto di contestazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Si è ritenuto di attribuire titolo preferenziale a quei soggetti che, a seguito dell'andamento favorevole del mercato vitivinicolo nell'ultimo decennio hanno incrementato la propria superficie vitata aziendale mediante acquisto di diritti di reimpianto provenienti soprattutto da altre regioni, poi risultati inesistenti.

Nello specifico è opportuno precisare che la procedura per l'autorizzazione all'impianto di viti a seguito dell'acquisizione di diritti di reimpianto acquistati da terzi prevede, in particolare, che l'interessato alleghi alla domanda i riferimenti del diritto che intende acquisire totalmente o parzialmente. L'amministrazione, conseguentemente, è tenuta a verificare la validità e la durata residua del medesimo diritto e, nel caso che questo provenga da fuori Regione, l'ufficio istruttore chiede all'Amministrazione competente della Regione che ha rilasciato l'attestato, la verifica dei predetti requisiti.

Su queste premesse negli ultimi anni, a conclusione delle istruttorie per il rilascio del titolo di impianto e di altre verifiche riferite sempre al settore vitivinicolo, sono emerse delle irregolarità in merito alla sussistenza dell'originario titolo di reimpianto, commercializzato e utilizzato dai produttori nei limiti e in conformità alla autorizzazione regionale.

Infatti, nella maggior parte dei casi, la conoscenza della irregolarità delle attestazioni di sussistenza dei diritti utilizzati dai produttori è avvenuta solo dopo che questi, a seguito dell'esplicita autorizzazione all'acquisizione del diritto ed all'esecuzione dell'impianto, avevano realizzato i relativi vigneti, sovente anche dopo che questi erano entrati in produzione.

I singoli produttori infatti si trovano nella situazione di aver effettuato un investimento autorizzato su un titolo all'apparenza idoneo, ma di non poter trasformare in vino le uve raccolte in dette superfici, con la prospettiva di dover estirpare i vigneti di qualità e, quindi, di subire il danno economico derivante dalla perdita dell'investimento e dal mancato conseguimento del relativo guadagno.

È da precisare che il viticoltore che ha effettuato l'investimento è sovente un produttore di piccole medie dimensioni che per assicurare efficienza produttiva e redditività all'azienda ha dovuto adeguare la propria struttura produttiva, incrementandone la superficie vitata per far fronte alla riduzione dei margini operativi in conseguenza di un contesto economico sempre più difficile per gli effetti della globalizzazione.

Tra l'altro il titolo esibito ai competenti uffici veneti sulla base del quale sono stati poi autorizzati i lavori, è stato acquistato dal viticoltore nel momento in cui i valori di mercato erano al livello più elevato, non solo, anche il materiale genetico utilizzato, sempre secondo le disposizioni dei predetti uffici, in quel momento aveva un costo superiore a quello attuale di almeno il 50%.

L'investimento quindi necessario per realizzare le superfici ha inciso significativamente sulle capacità finanziarie dei viticoltori veneti, che hanno dovuto anticipare risorse finanziarie per realizzare un vigneto secondo le disposizioni regionali, idoneo a produrre vini richiesti dal mercato, valorizzando ulteriormente l'immagine del Veneto vitivinicolo, partendo da un diritto pagato a valori di mercato e poi risultato non valido.

Con la deliberazione n. 2927 del 25 settembre 2007 si è inteso consentire ai conduttori che hanno realizzato, sulla base di specifica autorizzazione regionale, l'impianto di viti destinate a produrre vini che hanno sicure possibilità di essere commercializzati, di poter iscrivere, in conformità alle disposizioni recate nella succitata autorizzazione, le superfici agli appositi albi ed elenchi e così facendo rivendicarne la denominazione e immettere al consumo i prodotti con la relativa designazione.

Il provvedimento di cui sopra ha stabilito, tra l'altro, in 5.000,00 Euro per ettaro l'importo che l'acquirente è tenuto a versare a corrispettivo dell'acquisto dei diritti ceduti a titolo preferenziale.

In questi ultimi mesi a causa del perdurare della congiuntura negativa del mercato vitivinicolo che sta mantenendo i prezzi all'origine dei prodotti su valori inizio anni '90 e dell'"arrivo" in Veneto di un numero consistente di diritti di reimpianto da altre regioni, il mercato di detti titoli ha subito una drastica contrazione nei valori contrattuali.

È venuta meno, quindi, la valutazione in base alla quale è stato fissato l'importo di cui al punto 5 della predetta deliberazione n. 2927, rendendo pertanto particolarmente oneroso l'accesso al bando tenuto conto che i soggetti avevano già acquistato il titolo quando il valore era il più elevato.

È opportuno precisare che l'Amministrazione con l'adozione del succitato provvedimento ha inteso consentire a coloro che hanno adempiuto e rispettato quanto previsto dal procedimento in merito all'acquisizione dei diritti di impianto ed hanno realizzato il vigneto solo dopo l'espressa autorizzazione dei competenti uffici e secondo precisi indirizzi tecnici, di poter finalmente commercializzare le uve raccolte dalle superfici vitate piantate con diritti poi risultati non validi.

In considerazione quindi delle sollecitazioni pervenute dalla filiera e atteso che l'Amministrazione non intende con l'iniziativa trarne beneficio economico ma bensì dar soluzione ad una problematica che ha visto coinvolti loro malgrado un numero significativo di viticoltori veneti, e tenuto conto altresì che l'atto di cui sopra non è stato ancora pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, si ritiene di rideterminare il corrispettivo di cui al punto 5 della deliberazione n. 2927/07.

Considerato quanto sopra evidenziato e in particolare l'onerosità dell'investimento globale sostenuto dai viticoltori, le significative anticipazioni finanziarie, in un contesto congiunturale negativo del mercato del vino che si ripercuote sui produttori di uva, che subiscono la contrazione dei valori degli scambi, si ritiene opportuno, tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, adeguare il valore dell'importo di cessione dei diritti all'attuale situazione economico finanziaria del settore vitivinicolo, stabilendo la cifra del corrispettivo che è tenuto a pagare il soggetto che si avvale del titolo preferenziale, in 3.000,00 € ad ettaro di superficie autorizzata e realizzata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000;

VISTA la deliberazione n. 633 del 22 marzo 2002 di regolarizzazione delle superfici vitate del periodo 1993-1998;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002, di istituzione dello schedario vitivinicolo regionale, quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore e i provvedimenti deliberativi relativi alle singole annualità del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vitivinicola;

VISTA la deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 che ha, tra l'altro, istituito la Riserva regionale dei diritti di impianto;

VISTA la deliberazione n. 3859 del 12 dicembre 2003, relativa al I° bando di assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale;

VISTE le deliberazioni n. 642 del 12 marzo 2004 e n. 1752 del 18 giugno 2004 di modifica ed integrazione della deliberazione n. 3859 del 12 dicembre 2003;

VISTA la deliberazione n. 17 del 14 gennaio 2005 relativa al II° bando di assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, con le quali sono state individuate le funzioni istruttorie e gestionali di competenza di AVEPA;

VISTA la deliberazione n. 2927 del 25 settembre 2007 avente per oggetto la concessione di diritti d'impianto della Riserva regionale;

VISTO il Piano per la ristrutturazione del settore vitivinicolo, nell'ambito del Piano regionale per lo sviluppo agricolo e forestale (PSRAF) 1990-94, di cui alla LR 1/91, che, anche se non formalmente prorogato, conserva piena validità per quanto concerne le linee generali;

delibera

  1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo stabilito al punto 5 della deliberazione n. 2927/07 e al capitolo 9 dell'Allegato A) a favore di coloro a cui è assegnato il diritto in base al titolo preferenziale di cui al precedente punto 4, in € 3.000,00 ad ettaro;
  2. di stabilire che rimane invariato quant'altro previsto nella deliberazione n. 2927 del 25 settembre 2007;

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