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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 25 settembre 2007
Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue
Nel BUR della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007 è stata pubblicata la legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, la cui finalità è quella di favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconoscendo nel contempo il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.
Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.
E' stato, pertanto, costituito un fondo regionale, quantificabile in € 100.000 (centomila) annui al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, a carico del quale grava esclusivamente la quota di partecipazione alla spesa, calcolata secondo la vigente normativa.
Nei bilanci regionali di previsione relativi agli anni 2008 - 2009 - 2010 verrà stanziata, in apposito capitolo di uscita, la somma di € 100.000 per ciascun anno.
Risulta ora indispensabile definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, dettando disposizioni applicative che individuino l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre, di cui all'allegato A della presente deliberazione.
A tal fine sono stati sentiti, in data 13 settembre u.s., anche i rappresentanti regionali delle Associazioni dei Donatori di Sangue maggiormente rappresentative (AVIS e FIDAS) e i direttori dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 449/98, 219/03 e 1820/05.]
delibera
(seguono allegati)
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