Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 ottobre 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 25 settembre 2007

Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue

Nel BUR della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007 è stata pubblicata la legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, la cui finalità è quella di favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconoscendo nel contempo il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.

E' stato, pertanto, costituito un fondo regionale, quantificabile in € 100.000 (centomila) annui al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, a carico del quale grava esclusivamente la quota di partecipazione alla spesa, calcolata secondo la vigente normativa.

Nei bilanci regionali di previsione relativi agli anni 2008 - 2009 - 2010 verrà stanziata, in apposito capitolo di uscita, la somma di € 100.000 per ciascun anno.

Risulta ora indispensabile definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, dettando disposizioni applicative che individuino l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

A tal fine sono stati sentiti, in data 13 settembre u.s., anche i rappresentanti regionali delle Associazioni dei Donatori di Sangue maggiormente rappresentative (AVIS e FIDAS) e i direttori dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 449/98, 219/03 e 1820/05.]

delibera

  1. di approvare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, le disposizioni applicative che individuano l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre in applicazione alla Legge Regionale n. 11/2007, di cui all'allegato A della presente deliberazione, contenente le "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi".

(seguono allegati)

2992_AllegatoA_200435.pdf

Torna indietro