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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2812 del 11 settembre 2007
Inserimento del Day Service Ambulatoriale nei livelli essenziali di assistenza. Integrazione della DGR n. 492 dell'8 marzo 2002 e della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue.
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1,2,3,7 e 8, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo i principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza.
Nell'allegato 1 del medesimo decreto vengono riportate le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, secondo la classificazione ripartita nei tre livelli di "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro", di "Assistenza distrettuale" e di "Assistenza ospedaliera".
Per quanto riguarda l''Assistenza ospedaliera' le prestazioni garantite risultano essere:
A. pronto soccorso; B. degenza ordinaria; C. day hospital; D. day surgery; E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni); F. riabilitazione; G. lungodegenza; H. raccolta, lavorazione controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali; I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto d'organi e tessuti.
Tali prestazioni vengono successivamente dettagliate nella 'Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni', dove, alla voce 'Assistenza Ospedaliera', sono riportate le seguenti prestazioni:
Il DPCM in parola individua nell'Allegato 2C, tra l'altro, le prestazioni di ricovero che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, per le quali occorre individuare modalità più appropriate di erogazione, con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Con la DGR n. 492 dell'8 marzo 2002 e la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni applicative del DPCM 29 novembre 2001, approvando integralmente, in particolare, la lista delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogabili a carico del SSN.
In sede di Conferenza Stato-Regioni, considerata anche la normativa nazionale in materia di definizione di standard di posti letto, di tassi di ospedalizzazione e l'obbligo di razionalizzazione delle risorse e di contenimento delle spese, le Regioni si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per una corretta ed efficiente gestione del servizio sanitario.
Da ultimo, nell'intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, rep. 2648, "Nuovo Patto sulla Salute" volto a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, le Regioni si sono impegnate a dare certezza di risorse su un arco pluriennale ed a sollecitare e sostenere le azioni necessarie ad elevare qualità ed appropriatezza delle prestazioni.
E' in questo quadro che si inserisce la DGR n. 1079 del 17 aprile 2007, con cui la Giunta Regionale, nel promuovere ed implementare forme di assistenza alternative al ricovero, ha approvato il modello organizzativo del Day Service Ambulatoriale, nel quale vengono svolte prestazioni cliniche multidisciplinari di tipo diagnostico e terapeutico che necessitano di attività integrate.
Le attività svolte in regime di Day Service Ambulatoriale presuppongono:
Tali caratteristiche comportano, conseguentemente, che il modello organizzativo del Day Service Ambulatoriale, nel rispetto di quanto sancito dalla DGR n. 1079/2007, possa essere sviluppato in via prioritaria all'interno di una struttura ospedaliera, in quanto strettamente alternativo al ricovero ospedaliero, al fine di garantire le necessarie prerogative di sicurezza per il paziente e per gli operatori. L'erogazione delle prestazioni di Day Service nelle strutture ambulatoriali non situate all'interno di una struttura ospedaliera, sarà autorizzata dai competenti uffici regionali sulla base dei requisiti strutturali ed organizzativi predisposti da apposito gruppo di lavoro.
In considerazione del fatto che, nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, la tipologia delle prestazioni garantite dal DPCM 29 novembre 2001 non comprende tale forma organizzativa innovativa, si propone, con il presente provvedimento, di aggiungere alle prestazioni di Assistenza Ospedaliera garantite dal SSR, le prestazioni erogate in Day Service Ambulatoriale, integrando in tal senso la DGR n. 492 dell'8 marzo 2002 e la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002.
Pertanto, nell'ambito dell'Assistenza Ospedaliera, le prestazioni erogabili a carico del SSR risultano essere le seguenti:
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPCM 29 novembre 2001;
VISTA la DGR n. n. 492 dell'8 marzo 2002;
VISTA la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002;
VISTA la DGR n. 1079 del 17 aprile 2007;]
delibera
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