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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 27 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 03 luglio 2007

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007

L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi riferisce quanto segue con il concerto dell'Assessore Francesca Martini.

Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla citata Legge 22, compreso - per quanto concerne i servizi e le strutture sociali - l'art.14 della legge predetta, che affida alla Giunta Regionale il compito di definire - ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente - e a livello di proposta i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da sottoporre al parere della Conferenza Regionale per la Programmazione Sociosanitaria, di cui all'art.133 della L.R. 11/2001.

Con DGR. n. 3855 del 3 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la sperimentazione necessaria a dar attuazione ai provvedimenti appena sopra richiamati per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative tipologie di offerta con l'obiettivo di verificare l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, sperimentazione da realizzarsi in alcune realtà regionali corrispondenti al territorio delle Aziende UU.LL.SS.SS..

Con DGR n. 393 del 11 febbraio 2005 è stato approvato il progetto di sperimentazione, con il quale la Direzione dei Servizi Sociali in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ha avviato il progetto di analisi delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie riferite alle tipologie di unità d'offerta afferenti alle seguenti aree:

  • Anziani
  • Disabili
  • Dipendenze
  • Minori
  • Prima Infanzia
  • Alcune tipologie afferenti all'ambito sanitario (HRSA - riconosciute come RSA con L.R. n. 2/2006, HOSPICE, Sezione Alta Protezione Alzheimer, Stati Vegetativi Permanenti)

Con Delibera n 4261 del 30/12/2005 è stato prorogato il termine per la chiusura della sperimentazione al 30/06/2006.

Con Delibera n. 2288 del 18/07/2006, formalizzata la conclusione della sperimentazione, la Direzione dei Servizi Sociali con il supporto dell'ARSS, veniva incaricata di sottoporre l'elaborato contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale alla Conferenza Permanente per Programmazione Sociosanitaria, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 22/2002.

Il parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, riunitasi ai sensi dell'art. 133 della L.R.11/2001, è stato acquisito in data 19 dicembre 2006.

Di conseguenza, con DGR n. 84, del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale:

•         approva, quali standard definitivi per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali in esso contenute, l'Allegato A, sostitutivo dell'Allegato A della DGR n. 2473/2004;

•         autorizza le autorità competenti, in fase di rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell'Allegato A fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;

•         approva il nuovo Allegato B, sostitutivo dell'Allegato B della DGR n. 2473/2004, riguardante le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma, per le quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede;

•         approva l'Allegato C, quale semplice traduzione, a cura dell'ARSS, dei singoli standard dell'Allegato A in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora utilizzato, sostituendole a quelle approvate con DGR n. 2501/2004;

•         stabilisce che le istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale saranno presentate dall'ente titolare del servizio;

•         stabilisce che per le strutture in esercizio afferenti all'area delle dipendenze, la domanda di autorizzazione all'esercizio andrà presentata dopo aver presentato istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta secondo quanto previsto dalla DGR n. 3703 del 28.11.2006;

•         stabilisce che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della L.R. 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nell'Allegato D;

•         fissa gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/2002, pari a quelli descritti nell'Allegato E e stabilisce che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un AULSS o Comune (anche in forma associata);

•         stabilisce, inoltre, come data per l'entrata in vigore dei nuovi standard e delle nuove procedure così come modificate in seguito ai risultati della sperimentazione, il 1° gennaio 2007, prevedendo come tempistica di applicazione per le diverse situazioni in essere quella contenuta nell'Allegato F;

•         stabilisce, infine, che per le realtà sociali e socio sanitarie partecipanti alla sperimentazione, sarà eseguita, entro il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni; un'unica visita di verifica, attivata d'ufficio dall'ARSS, che ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale comunicherà i relativi rapporti di verifica alle rispettive Autorità competenti per il rilascio formale dei relativi atti;

Considerata la numerosità dei provvedimenti emessi dalla Giunta Regionale del Veneto in applicazione della L.R. 22/2002 e dei richiami a tali provvedimenti contenuti nella DGR n. 84/2007 di approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, si ritiene opportuno produrre di concerto con ARSS e la Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive - ad uso degli enti interessati e degli operatori coinvolti nelle procedure di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali - un documento di sintesi sulle procedure per l'applicazione della citata DGR n. 84/2007.

Tale documento dal titolo "Procedure per l'applicazione della DGR n. 84/16 gennaio 2007" mantiene inalterato quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti applicativi della L.R. 22/2002, con le seguenti eccezioni:

•         viene dettagliata la procedura per l'autorizzazione alla realizzazione;

•         vengono esplicitate le strutture di cui la Regione intende avvalersi per l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio;

•         viene stabilito che la competenza di esprimere il parere sulla congruità con la programmazione regionale nel caso del Consultori Familiari spetta alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, ciò in ossequio ad una maggiore razionalizzazione degli interventi e delle procedure previste.

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere per gli enti titolari di strutture o servizi con una capacità ricettiva totale pari o inferiore alle 30 unità, l'esenzione dagli oneri di accreditamento istituzionale, previsti dall'art.19 della LR 22/2002 e approvati con DGR n. 84/2007.

In termini di procedure salvo quanto è stato espressamente definito nella presente delibera valido e vigente quanto disposto nella DGR n. 2501/2004.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-Vista la Legge 241/1990;

-Vista la L.R. 11/2001 art.133;

-Vista la L.R. 22/2002;

-Vista la DGR n. 2473/04 esecutiva;

-Vista la DGR n. 2501/04, esecutiva;

-Vista la DGR n. 3855/04 esecutiva;

-Vista la DGR n. 393/05 esecutiva;

-Vista la DGR n. 4261/05 esecutiva;

-Vista la DGR n. 2288/06 esecutiva;

-Vista la DGR n. 84/07 esecutiva.

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il documento dal titolo "Procedure per l'applicazione della DGR n. 84/16 gennaio 2007 - L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali" (Allegato A) elaborato di concerto con l'Azienda Regionale Socio-Sanitaria e Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di prevedere per gli enti titolari di strutture o servizi con una capacità ricettiva totale pari o inferiore alle 30 unità, l'esenzione dagli oneri di accreditamento istituzionale, previsti dall'art.19 della LR 22/2002 e approvati con DGR n. 84/2007;
  4. di trasmettere il presente provvedimento agli enti interessati.

(seguono allegati)

2067_AllegatoA_198820.pdf

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