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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 31 luglio 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2016 del 03 luglio 2007

Applicazione Regolamenti CE nn.852, 853, 854 e 882/2004, e successive modifiche e integrazioni, per piccole realtà produttive.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari - Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1041/2006 ha recepito alcuni accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 05.05.2003. n. 131: ovvero l'accordo rep. N. 2334 del 28.07.2005, l'accordo rep. N. 2395 del 15.12.2005, l'accordo rep. N. 2470 del 09.02.2006 e l'accordo rep. N. 2477 del 09.02.2006.

In particolare, con l'Allegato C della citata deliberazione sono state recepite le Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (accordo rep. N. 2470 del 09.02.2006) e, con l'Allegato D, quelle applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale (accordo rep. N. 2477 del 09.02.2006).

In sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni, non è stato possibile individuare un percorso diverso da quello individuato dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004 laddove la Comunità Europea ha deciso di differenziare, dal punto di vista sanitario, due diversi livelli operativi nella produzione, lavorazione, distribuzione e somministrazione di alimenti (di origine animale e non), ovvero quello relativo alle produzioni dei medesimi destinati alla commercializzazione in ambito comunitario e, quindi, identificati/bollati da un numero di registrazione/riconoscimento comunitario, da quello relativo alle produzioni primarie di alimenti (di origine animale e non) caratterizzati da una disapplicazione regolamentare subordinata al rispetto di tre condizioni:

1.      ambito di vendita locale (provincia e province contermini);

2.      vendita diretta (dal produttore al consumatore);

3.      piccoli quantitativi (ovvero una parte della produzione primaria aziendale).

In sede tecnica della Conferenza, comunque, le competenti strutture della Regione del Veneto avevano rappresentato la necessità di non poter disperdere quel patrimonio rappresentato dalle produzioni alimentari, prevalentemente di origine animale, che seppur caratterizzate dal ridottissimo ambito commerciale di vendita e dalla scarsa rilevanza produttiva, rappresentano un significativo elemento di tutela del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale in particolar modo per quelle zone a ridotto significato zooeconomico.

In tale caratterizzazione, infatti, si ritiene rientrino a pieno titolo le produzioni locali degli agriturismi e delle zone montane (malghe) come pure quelle effettuate, come integrazione al reddito, da alcuni piccoli produttori primari.

A fronte di queste considerazioni, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto opportuno ricomprendere nelle citate Linee Guida solamente le strutture degli "agriturismi" poiché ritenute tipologie produttive di significativa rilevanza nazionale, non ostacolando, peraltro, l'assunzione di iniziative locali finalizzate alla risoluzione delle istanze afferenti alla problematica delle produzioni alimentari delle "malghe" e dei "produttori primari", sottolineando, piuttosto, la necessità del pieno rispetto della normativa comunitaria per quanto attiene le produzioni alimentari.

In questo senso, quindi, e nel pieno rispetto dei vigenti regolamenti comunitari, comunemente indicati come "pacchetto igiene", si ritiene opportuno richiamare la necessità che, laddove possibile, le strutture agrituristiche, le "malghe" e le strutture produttive utilizzate per la produzione di prodotti alimentari da parte di "produttori primari" vengano "riconosciute" e/o "registrate" in modo da poter assicurare lo status, a tutti gli effetti, di prodotto "comunitario" e pertanto garantire la piena e libera circolazione del prodotto in tutto il territorio comunitario.

Ciononostante, in considerazione della realtà produttiva veneta connotata da significativi aspetti di localizzazione e tipicità che sottolineano, quindi, l'assenza dei caratteristici elementi della "globalizzazione", è apparso, altresì, necessario richiamare la possibilità di assicurare percorsi alternativi al "riconoscimento", nel pieno rispetto del consolidato principio della tutela del consumatore, a quei prodotti alimentari ottenuti in quantità limitate dalla lavorazione in locali:

  • registrati sulla base dei requisiti strutturali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.852/2004;
  • aventi il riferimento strutturale tipico del "dettagliante locale" che nella propria struttura rifornisce direttamente il consumatore finale.

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta nei confronti di quelle strutture produttive che seppur comunemente indicate come "malga" non possono essere "riconosciute" poiché non posseggono i requisiti strutturali definiti dal Regolamento (CE) n.852/2004, Allegato II, e dal Regolamento (CE) n.853/2004.

A tal fine, pertanto, la competente struttura regionale, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, ha predisposto l'Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, e così definite:

  • Allegato A - Produzioni di Malga
  • Allegato B - Piccole Produzioni Alimentari

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto la Legge Regionale 22 luglio 1989, n.21;
  • Visto la Legge Regionale 3 febbraio 1996, n.5;
  • Visto la D.G.R. 3 agosto 2001, n.2190;
  • Visto il "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;
  • Visto il Regolamento (CE) n.178/2002;
  • Visti i Regolamenti (CE) nn.852, 853, 854 e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;
  • Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
  • Vista la Legge Regionale 11 giugno 1991, n.12, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
  • Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e contabilità della Regione;]

delibera

  1. di approvare l'Allegato A - Produzioni di Malga, che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato B - Piccole Produzioni Alimentari, che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
  3. di affidare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione di detto provvedimento.

(seguono allegati)

2016_AllegatoA_198638.pdf
2016_AllegatoB_198638.pdf

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