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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 20 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 03 luglio 2007

Inserimento e gestione dati identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il settore delle teleradiocomunicazioni, soprattutto nell'ultimo decennio, è notevolmente mutato, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della disciplina normativa. È un settore in costante cambiamento e che, proprio per questa sua peculiarità, necessita di essere costantemente monitorato e che richiede interventi sia sul versante legislativo che su quello amministrativo.

Allo scopo di avere un costante monitoraggio del numero, ubicazione e caratteristiche delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare, è stata da tempo formalmente approvata, con circolare regionale n. 14 del 09 agosto 2000, una specifica modulistica, (Scheda RB1 e RB2), con la quale i Gestori della telefonia mobile provvedono a comunicare, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia territorialmente competenti, i dati relativi alle stazioni radio-base distribuite sul territorio regionale. Con l'evoluzione dei sistemi informatici si è altresì favorito l'inserimento, da parte degli stessi Gestori della telefonia mobile, dei dati relativi alla modulistica sopra citata (Schede RB1 e RB2) direttamente su un'interfaccia WEB. A tale riguardo A.R.P.A.V. ha predisposto uno specifico sito internet www.ambienteveneto.it dal quale, selezionando la pagina SIRAV e la voce ETERE, i Gestori accedono, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), al Database centralizzato degli impianti della telefonia mobile e provvedono ad implementarlo.

Analogamente, con circolare n. 18 del 23 giugno 1995, è stata approvata una specifica modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione e autorizzazione di detenzione di impianti radiofonici e televisivi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 che prevede, all'art. 2, l'obbligo per i titolari degli impianti di teleradiocomunicazioni di comunicare ad A.R.P.A.V., entro trenta giorni dall'entrata in possesso dell'impianto, le caratteristiche tecniche dell'apparato, e all'art 3 l'obbligo dell'autorizzazione provinciale per le ipotesi di installazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt.

La modulistica in questione, considerati i cambiamenti tecnologici e normativi sino ad ora intervenuti, necessita di essere riveduta e aggiornata. Pertanto risulta opportuno prevedere una nuova modulistica in modo che i gestori di impianti per diffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale, trasmettano una serie di informazioni tecniche, specifiche e dettagliate, rispondenti alle necessità dell'Amministrazione Regionale di conoscere con esattezza le caratteristiche degli impianti detenuti.

La modulistica in parola consente ad A.R.P.A.V. di assicurare un costante aggiornamento della banca dati degli impianti presenti sul territorio regionale e quindi, come previsto dalla stessa legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, art. 08, comma prima, lettera d), del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine della rilevazione dei livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Sulla base di quanto sopra l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ha predisposto tre nuove specifiche schede. La scheda denominata "Scheda FMTV-1" (Allegato C), per l'indicazione dei dati del Gestore, dei dati generali dell'impianto e dello schema dell'impianto. La "Scheda FMTV-2" (Allegato D), sulle caratteristiche del sito e la "Scheda FMTV-3" (Allegato E), sui tipi di antenne utilizzate.

Risulta pertanto necessario provvedere all'approvazione dei due moduli "A" e "B" (Allegato A, B) e unitamente delle citate Schede FMTV-1, FMTV-2 e FMTV-3 (Allegato C, D, E), relativi rispettivamente alla comunicazione di detenzione e all'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 29/93, che i gestori dovranno utilizzare dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la rete per gli impianti di televisione mobile (DVBH), considerato che gli apparati utilizzati implicano problematiche analoghe, in termini di tutela ambientale e del governo del territorio, a quelle della telefonia mobile, si ritiene opportuno che per questi impianti si applichino le modalità di fornitura dei dati e la modulistica attualmente utilizzate per la telefonia mobile cellulare (Schede RB1 e RB2 - modulistica circolare regionale n. 14 del 09 agosto 2000). Nei casi poi in cui la ripartizione della potenza sia distribuita su più sistemi radianti si rende altresì necessaria la compilazione delle schede FMTV (Allegati C, D, E).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto la Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Richiamata la Circolare regionale n. 18 del 23 giugno 1995.

Vista la Circolare regionale n. 14 del 09 agosto 2000.

Richiamata la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001.]

delibera

  1. di approvare i moduli "A" e "B" (Allegati A, B)e le Schede "FMTV-1", "FMTV-2" e "FMTV-3" (Allegati C, D, E), parti integranti del presente provvedimento.
  2. di stabilire che dalla data di pubblicazione della presente delibera le schede e i moduli di cui al punto 1) dovranno essere utilizzate da parte dei gestori degli impianti per diffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale, ai fini della comunicazione e dell' istanza di autorizzazione previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 29/93.
  3. di stabilire che la modulistica prevista dalla circolare regionale n. 18 del 23 giugno 1995 ed alla stessa allegata è superata dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sostituita dalla modulistica citata al punto 1).
  4. di stabilire che A.R.P.A.V. informi i gestori e assicuri l'aggiornamento costante della banca dati, anche tramite l'inserimento diretto di questi ultimi da parte dei gestori, secondo le modalità descritte nelle premesse.
  5. di stabilire per la rete DVBH che la modulistica coincida con quella fissata per la rete di telefonia cellulare. Nei casi in cui la ripartizione della potenza sia distribuita su più sistemi radianti si rende altresì necessaria la compilazione delle schede FMTV, secondo le indicazioni fornite da A.R.P.A.V.
  6. di incaricare l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, in quanto destinataria delle comunicazioni di detenzione e delle istanze di autorizzazioni degli impianti per diffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale, della più ampia diffusione della modulistica di cui al punto 1), e di aggiornare semestralmente la Direzione regionale Prevenzione inviando un resoconto degli impianti in comunicazione e degli impianti in autorizzazione.

(seguono allegati)

2052_AllegatoA_198619.pdf
2052_AllegatoB_198619.pdf
2052_AllegatoC_198619.pdf
2052_AllegatoD_198619.pdf
2052_AllegatoE_198619.pdf

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