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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 31 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 03 luglio 2007

Legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", art. 8, comma 5, così come modificata dalla normativa nazionale successiva.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Con la legge n. 29 del 09 luglio 1993 il legislatore regionale ha inteso dettare una serie di norme volte alla tutela della salute della popolazione dall'esposizione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Nello specifico è stato previsto che l'installazione, la modifica e lo spostamento di impianti per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt siano subordinati all' autorizzazione dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

Tale autorizzazione ha lo scopo di garantire una più efficace tutela della popolazione dall'esposizione alle radiazioni non ionizzanti, infatti presupposto per il rilascio dell'autorizzazione è il parere radioprotezionistico favorevole del Dipartimento provinciale A.R.P.A.V.

Lo stesso legislatore regionale del 1993 ha inteso rafforzare l'obbligatorietà di tale autorizzazione provinciale prevedendo, all'art. 8 della medesima legge, una specifica procedura sanzionatoria. E' infatti comminata una sanzione amministrativa pecuniaria sia per i casi di installazione dell'impianto emettitore in carenza dell'autorizzazione provinciale, sia per i casi di modifica o spostamento dell'impianto radiofonico in mancanza della predetta autorizzazione provinciale.

Inoltre è stato previsto al comma quinto dell'art. 8 della legge regionale n. 29/93 che, in carenza dell' autorizzazione provinciale, venga adottata apposita ordinanza presidenziale di demolizione dell'impianto installato, modificato o spostato.

Va altresì ricordato che accanto a quanto disposto dal legislatore regionale, recenti e numerosi sono stati gli interventi nella materia in questione da parte del legislatore statale che, con la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, con la legge n. 66 del 20 marzo 2001di conversione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, nonché con il DPCM 08/07/03 e il D.Lgs n. 259 dell'01 agosto 2003 (cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche), ha dettato specifiche norme nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e, in particolare, in materia di riduzione a conformità delle emissioni di campo elettromagnetico. In tale settore sono stati altresì previsti ulteriori procedimenti sanzionatori a carico degli stessi impianti emettitori che non siano rispettosi deiparametri normativi in materia di emissioni, o che non ottemperino agli ordini di riduzione a conformità.

La procedura di riduzione a conformità trova specifica disciplina nella D.G.R.V. n. 5268/98, applicativa della normativa nazionale e regionale.

Risulta ora opportuno provvedere a un coordinamento della normativa nazionale vigente in materia di sanzioni, e dei relativi procedimenti, con la legge regionale n. 29/93, in particolare per ciò che attiene al procedimento diretto all'adozione dell'ordinanza presidenziale di demolizione, tenuto conto che con la recente D.G.R.V. n. 1194 del 24 aprile 2007 è stata confermata in capo ai Sindaci la titolarità dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

In considerazione di quanto già codificato in materia di procedura di riduzione a conformità relativamente alla emissione di campi elettromagnetici, e al fine di uniformarne i contenuti alla stessa procedura, appare congruo specificare, come di seguito evidenziato, il procedimento ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, prevista dal citato art. 8, comma cinque, della legge regionale n. 29/93.

Il presupposto tecnico per l'avvio del procedimento è rappresentato dal verbale di accertamento dell'illecito amministrativo commesso dal titolare dell'impianto per teleradiocomunicazioni, redatto dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. territorialmente competente. Tale verbale viene notificato, a cura di A.R.P.A.V., al legale rappresentante dell'impianto emettitore, e trasmesso per gli adempimenti di competenza alle Amministrazioni Comunali e Provinciali territorialmente competenti, al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - e alla Direzione regionale Prevenzione.

Sulla scorta del verbale A.R.P.AV., la Direzione regionale Prevenzione provvede a richiedere al legale rappresentante dell'impianto emettitore, a mezzo di specifico formale atto di diffida, i chiarimenti in merito alla carenza dell'autorizzazione provinciale, con l'avvertenza che qualora non vengano forniti i chiarimenti richiesti, o qualora questi ultimi non giustifichino l'assenza dell'autorizzazione provinciale, si provvederà a disporre la conseguente ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29/93.

Con l'ordinanza presidenziale di demolizione viene ordinato al titolare dell'impianto per teleradiocomunicazioni di provvedere alla rimozione dell'impianto per violazione dell'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29/93, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva, a spese del titolare dell'impianto, e ad opera dell'Amministrazione comunale competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Richiamata la D.G.R.V. n. 5268 del 29 dicembre 1998.

Vista la legge n. 36 del 22 febbraio 2001.

Vista la legge n. 66 del 20 marzo 2001.

Visto il D. Lgs. n. 259 dell' 01 agosto 2003.

Visto il D.P.C.M. 08 luglio 2003.

Richiamata la D.G.R.V. n. 1194 del 24 aprile 2007.]

delibera

  1. Ai fini di uniformare il procedimento volto all'adozione dell'ordinanza presidenziale di demolizione, prevista dall'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29/93, a quello previsto in relazione alla riduzione a conformità in materia di emissione di campo elettromagnetico, viene specificata la relativa procedura così come delineata all'Allegato A, tenuto conto delle normative nazionali nel frattempo intervenute in materia.
  2. Di prevedere la più ampia diffusione del presente provvedimento deliberativo mediante anche la sua pubblicazione per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2050_AllegatoA_198617.pdf

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