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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 10 luglio 2007


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1838 del 19 giugno 2007

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005. Presa d'atto degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 850 del 3 aprile 2007 in merito alle problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Renzo Marangon riferisce quanto segue.

Come noto, con il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è stata emanata, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, la nuova disciplina delle discariche di rifiuti.

In particolare il citato dispositivo normativo contiene una nuova riclassificazione delle discariche (art. 4) prevedendone tre sole tipologie rispetto alle cinque previste e disciplinate dalla precedente normativa: 1) discariche per rifiuti inerti; 2) discariche per rifiuti non pericolosi; 3) discariche per rifiuti pericolosi.

Con il D.M. 13 marzo 2003, prima, e con il successivo D.M. 3 agosto 2005, poi, che sostituisce integralmente il precedente, si è provveduto ad individuare i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, "rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5".

L'art. 7, comma 1, del citato DM, prevede altresì che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a)    discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; i criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri: a titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi è, ai sensi e per effetto degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000, la Regione.

Ad oggi sono pervenute agli atti della Direzione Tutela Ambiente alcune istanze di riclassificazione di discariche esistenti nelle sottocategorie di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005.

Le ditte che hanno presentato istanza hanno motivato la loro richiesta sulla base del fatto che molte delle tipologie di rifiuti che oggi vengono conferite nei loro impianti sono caratterizzati da concentrazioni di alcuni parametri superiori ai limiti della tabella 5 del citato articolo 6 del D.M. 3 agosto 2005.

In particolare i parametri chiesti in deroga sono nella quasi totalità dei casi DOC (Carbonio Organico Disciolto) e TDS (Solidi Totali Disciolti); caso per caso è stata poi chiesta la deroga anche per le concentrazioni di alcuni metalli.

I rifiuti per i quali si chiedono le deroghe di cui sopra sono prevalentemente rifiuti già autorizzati che ad oggi continuano ad essere conferiti in discarica nelle more dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 prorogata al 1.1.2008 ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b-bis) della Legge 27.12.2006 n. 296.

Il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche ha posto però una serie di problematiche che risultano principalmente legate ai seguenti aspetti:

  • assenza di una metodica univocamente riconosciuta per la determinazione del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto);
  • assenza, a livello normativo, di indicazioni specifiche per la predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale.

Pertanto, la Giunta regionale, con precedente deliberazione n. 850 del 3 aprile 2007 ha provveduto ad istituire un tavolo tecnico tra Regione, Province ed ARPAV relativamente alle problematiche sopra riportate ed avente le seguenti finalità:

  • stabilire una metodica standard e di riferimento per tutti i gestori delle discariche del Veneto per la determinazione del parametro DOC;
  • definire le modalità operative di effettuazione di una specifica sperimentazione nelle discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005al fine di validare la metodica individuata - ivi compresa l'individuazione del set minimo di misure ed analisi da eseguire per singole tipologie significative di rifiuti - ed al fine di determinare valori di concentrazione del parametro in questione in deroga ai limiti di accettabilità previsti dalla norma plausibili e compatibili con le caratteristiche costruttive e gestionali degli impianti di discarica;
  • individuare le modalità di effettuazione e predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 valutando in particolare la possibilità, per le discariche esistenti e, quindi, per rifiuti già autorizzati, di avvalersi degli esiti derivanti dall'applicazione nell'ambito della sperimentazione di cui sopra del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) come supporto alla valutazione di rischio.

Relativamente a quest'ultimo punto, la DGR n. 850 del 3 aprile 2007 prevedeva di integrare il tavolo tecnico di cui sopra con i controllori indipendenti responsabili dell'estensione e dell'esecuzione del PSC nelle discariche oggetto di sperimentazione al fine di individuare, con riferimento ai parametri per i quali si chiede la deroga, le eventuali integrazioni al PSC definendo in particolare per i parametri non monitorati in passato le modalità di correlazione con quelli già oggetto di monitoraggio.

Il succitato tavolo tecnico si è riunito presso i competenti Uffici regionali della Direzione Tutela Ambiente in data 16 aprile, 4 maggio, 16 maggio e 31 maggio 2007.

Negli incontri del 16 aprile e del 4 maggio, oltre ai rappresentanti di ARPAV e delle Province del Veneto, sono intervenuti, come previsto dalla DGR n. 850/2007, anche i controllori indipendenti responsabili dell'estensione e dell'esecuzione del PSC relativamente alle discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005.

I lavori del tavolo tecnico si sono conclusi con la predisposizione e la condivisione della "Relazione conclusiva" di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Si ritiene pertanto di dover prendere atto degli esiti del tavolo tecnico e della succitata "Relazione conclusiva", ed in particolare di individuare quale metodica standard di riferimento per tutti i gestori delle discariche del Veneto per la determinazione del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) la metodica - proposta da ARPAV - di cui alla norma UNI EN 1484 (1999).

Al fine di validare la metodica di cui sopra, e per le motivazioni già espresse con la precedente deliberazione n. 850 del 3 aprile 2007, si ritiene di dover attivare un periodo di sperimentazione presso tutte le discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005, da effettuarsi secondo le modalità ed in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A al presente provvedimento.

In particolare si ritiene di dover stabilire che, per una corretta validazione dei dati, sui campioni dei rifiuti prelevati nel corso della sperimentazione, debbano essere effettuate a carico dei soggetti gestori le necessarie controanalisi da parte di ARPAV in misura del 10% calcolato sul totale dei campioni investigati per ciascuna discarica.

Infine si ritiene opportuno, al fine di consentire l'emanazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti finali di autorizzazione entro la data del 31 dicembre 2007 - termine ultimo prima dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005, di stabilire - come peraltro già previsto dalla precedente deliberazione n. 850/2007- che i soggetti gestori delle discariche per le quali è stata già presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria, provvedano entro il 30 settembre 2007 ad integrare la documentazione già presentata con i risultati del periodo di sperimentazione di cui sopra, nonché con la valutazione di rischio prevista dal comma 2 dall'art. 7 del citato DM 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003;

VISTO il D.M. 3 agosto 2005;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTEle D.D.G.R. n. 2454 del 8 agosto 2003, n. 14 del 14 gennaio 2005 e n. 850 del 3 aprile 2007;

VISTA la legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 184, lett. b-bis).]

delibera

1.       Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa,degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 850 del 3 aprile 2007 e della "Relazione conclusiva" predisposta dal medesimo tavolo di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.       Di individuare quale metodica standard di riferimento per tutti i gestori delle discariche del Veneto per la determinazione del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) la metodica - proposta da ARPAV - di cui alla norma UNI EN 1484 (1999);

3.       Di stabilire un periodo di sperimentazione presso tutte le discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005, da effettuarsi secondo le modalità ed in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A al presente provvedimento;

4.       Di stabilire che, per una corretta validazione dei dati, sui campioni dei rifiuti prelevati nel corso della sperimentazione di cui al punto precedente, siano effettuate a carico dei soggetti gestori le necessarie controanalisi da parte di ARPAV in misura del 10% calcolato sul totale dei campioni investigati per ciascuna discarica;

5.       Di stabilire che i soggetti gestori delle discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria, al fine di consentire l'emanazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti finali di autorizzazione entro la data del 31 dicembre 2007 - termine ultimo prima dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005, provvedano entro il 30 settembre 2007 ad integrare la documentazione già presentata con i risultati del periodo di sperimentazione di cui al punto 3 del presente dispositivo, nonché con la valutazione di rischio prevista dal comma 2 dall'art. 7 del citato DM 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A al presente provvedimento;

6.      Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

7.      Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto, alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti. all'ARPAV - Area Tecnica e ai Dipartimenti provinciali di ARPAV;

(seguono allegati)

1838_AllegatoA_198399.pdf

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