Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1836 del 19 giugno 2007
Determinazione contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali a valere dal 01/06/2007. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 38 della L. R. 21.01.2000, n. 3 e s.m.i. Delibera CR n. 59 del 22.11.2004 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani". DDGR n. 961 del 20.04.2001 e n. 512 del 05.03.2004.
L'Assessore Renzo Marangon, riferisce quanto segue.
L'art. 182 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, stabilisce che:
"Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, [¿], al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; [¿]".
Tale indicazione, già inserita dalla Regione Veneto nel proprio Piano di smaltimento dei rifiuti urbani dell'88, è stata ripresa e confermata anche nel nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani", approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 59 in data 22.11.2006.
Tale piano, ora vigente, si basa a livello programmatorio, sul principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), che, va ricordato, è un principio sancito anche dalla L. R. 21.01.2000, n. 3 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che l'art. 38 della medesima L. R. 3/2000, attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di determinare annualmente l'ammontare del contributo, da versare alla Regione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti che sopperiscono alle emergenze regionali nonché per le richieste di smaltimento di rifiuti in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali di produzione.
Inoltre, lo stesso articolo di legge prevede che il gettito derivante dall'applicazione del contributo in parola, venga introitato in un apposito capitolo del bilancio regionale di entrata, il n. 7515, denominato "Maggiorazione a carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale ottimale" ad integrazione del fondo di cui al capitolo di spesa n. 50164, destinato al finanziamento di interventi in materia ambientale.
Sulla base di queste indicazioni normative, il 20.04.2001 la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 961 ha ridefinito in 0,05 €/Kg (100 Lire/chilo) il contributo previsto dall'art. 38, intendendo con tale decisione, incentivare:
Gli effetti di tale scelta, si sono potuti riscontrare nei risultati ottenuti, soprattutto nel campo della differenziazione dei rifiuti, i quali hanno dimostrato - a livello regionale - un sostanziale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla legge nazionale e più in generale, un consolidamento della situazione di autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti.
A seguito del conseguimento di tali risultati, la Giunta regionale con DGR. n. 512 del 05.03.2004 ha ritenuto di azzerare temporaneamente e a far data dal 01.01.2004, il contributo in parola, stabilendo che gli eventuali smaltimenti di rifiuti urbani fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali di produzione, non fossero soggetti al pagamento di alcun tipo di imposizione regionale aggiuntiva.
A fronte di ciò, la situazione attuale segnala invece una sostanziale modifica dei risultati virtuosi in precedenza conseguiti, con riferimento all'autosufficenza allo smaltimento dei rifiuti urbani, tant'è che si stanno registrando numerose istanze di autorizzazione allo smaltimento d'emergenza extra A.T.O., le quali, se tecnicamente accoglibili, portano ad inevitabili emanazioni di Decreti Presidenziali concessi ai sensi dell'art. 4 della L. R. 3/2000.
Inoltre, i dati a disposizione evidenziano come le discariche presenti in alcune Province del Veneto presentino volumetrie residuali ridotte, tali da denunciare il possibile insorgere di situazioni d'emergenza.
Il ricorso a soluzioni autorizzative d'emergenza, le quali incidono sicuramente anche sulla gestione dell'unico impianto tattico regionale, sembrano evidenziare dal punto di vista programmatorio, una sostanziale disattesa dei contenuti inseriti nei Piani provinciali di gestione dei rifiuti approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2004.
Visto pertanto che, l'introduzione di uno strumento come il contributo di cui all'art. 38 della L.R. 3/2000, ha a suo tempo prodotto risposte soddisfacenti agli obiettivi ambientali individuati dall'Ente regionale, si ritiene opportuno riproporre tale imposizione a far data dal 02.07.2007, stabilendo che tutti gli smaltimenti di rifiuti urbani effettuati fuori dall'Ambito Territoriale Ottimale di produzione - e in carenza della costituzione di questi - fuori dall'Ambito provinciale, debbano essere assoggettati al pagamento di un contributo secondo la seguente tabella:
Pagamentodel contributo di cui all'art. 38 della L. R. 21.01.2000, n. 3per autorizzazioni di durata inferiore a 90 giorni/anno solare (anche se non continuativi)
Pagamento del contributo di cui all'art. 38 della L. R. 21.01.2000, n. 3 per autorizzazioni di durata superiore a 90 ed inferiore a 183 giorni/anno solare (anche se non continuativi)
Pagamento del contributo di cui all'art. 38 della L. R. 21.01.2000, n. 3 per autorizzazioni di durata superiore a 183 giorni/anno solare (anche se non continuativi)
0,00 €/Kg
0,05 €/Kg
0,10 €/Kg
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore,, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTO il D. Lgs 152/2006.
VISTA la L. R. n. 3/2000 e s. m ed i. ed in particolare l'art. 38.
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con DCR n. 59 del 22.11.2004 e i Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio nella Seduta del 22.11.2004.
VISTE le DDGR n. 961 del 20.04.2001 e n. 512 del 05.03.2004.]
delibera
Torna indietro